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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44827/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di TORINO, con ordinanza in data 23/06/2020, ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, avanzata nell'interesse di JERINO' VITTORIO, giudicando le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo ed evidenziando la pericolosità sociale del condannato, con conseguente concreto e attuale pericolo di recidiva, nonché insussistente uno specifico rischio di aggravamento per l'epidemia COVID.

Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per essere stata giudicata compatibile con la detenzione la salute del condannato, mentre la relazione sanitaria non attesta tale conclusione, nonché la mancata valutazione del rischio pandemico che aveva determinato il Magistrato di sorveglianza a sospendere provvisoriamente l'esecuzione.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il pieno compenso delle condizioni di salute e la concreta ed effettiva possibilità di ricevere le cure necessarie in ambiente detentivo, anche facendo ricorso agli eventuali ricoveri esterni ex art. 11 ord. pen., sicché è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni per disporre il differimento ex art. 147 cod. pen.

La relazione medica in atti esclude una condizione di incompatibilità, mentre il ricorso cerca di modificare il senso delle conclusioni dei sanitari.

Con riguardo al rischio COVID va premesso che "In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, non sono deducibili dinanzi al tribunale di sorveglianza, né da questo rilevabili, eventuali vizi procedurali relativi alla decisione con cui il magistrato di sorveglianza - provvedendo, a norma dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, alla rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - abbia disposto la revoca dell'ammissione provvisoria del detenuto alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, atteso che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sull'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare cd.

"in surroga" hanno natura meramente interinale e sono destinati ad essere caducati dalla decisione del tribunale di sorveglianza che, lungi dall'avere ad oggetto il controllo o la convalida del provvedimento adottato in via di urgenza dal magistrato di sorveglianza, è rivolta a verificare l'attuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti della misura richiesta dal detenuto con le scansioni previste dagli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e 70 ord. pen." (Sez. 1, n. 6761 del 09/12/2020 - dep. 2021, SACCO, Rv. 280803 - 01).

Del resto, "In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime carcerario deve essere effettuata tenendo conto sia dell'astratta idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario sia dell'adeguatezza concreta del percorso trattamentale fruibile il dal detenuto" (Sez. 1, n. 35772 del 20/11/2020, FURNARI, Rv. 280126 - 01), sicché non sussiste alcun automatismo tra la pandemia e il concreto rischio per la salute del detenuto, avendo il f: tribunale compiuto una specifica valutazione in merito, rispetto alla quale il ricorso è generico. / i í I /// Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto sussistente il concreto pericolo della commissione di delitti, evidenziando la particolare natura dei delitti per i quali il ricorrente è stato condannato nonché la mancanza di revisione critica e, anzi, le numerose condotte illecite poste in essere in occasione delle precedenti scarcerazioni provvisorie per motivi di salute.

Il ricorso è inammissibile perché omette completamente di confrontarsi con la ritenuta pericolosità sociale del condannato.

Ai sensi dell'art. 147, quarto comma, cod. pen., la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di TORINO, con ordinanza in data 23/06/2020, ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, avanzata nell'interesse di JERINO' VITTORIO, giudicando le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo ed evidenziando la pericolosità sociale del condannato, con conseguente concreto e attuale pericolo di recidiva, nonché insussistente uno specifico rischio di aggravamento per l'epidemia COVID. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per essere stata giudicata compatibile con la detenzione la salute del condannato, mentre la relazione sanitaria non attesta tale conclusione, nonché la mancata valutazione del rischio pandemico che aveva determinato il Magistrato di sorveglianza a sospendere provvisoriamente l'esecuzione. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il pieno compenso delle condizioni di salute e la concreta ed effettiva possibilità di ricevere le cure necessarie in ambiente detentivo, anche facendo ricorso agli eventuali ricoveri esterni ex art. 11 ord. pen., sicché è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni per disporre il differimento ex art. 147 cod. pen. La relazione medica in atti esclude una condizione di incompatibilità, mentre il ricorso cerca di modificare il senso delle conclusioni dei sanitari. Con riguardo al rischio COVID va premesso che "In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, non sono deducibili dinanzi al tribunale di sorveglianza, né da questo rilevabili, eventuali vizi procedurali relativi alla decisione con cui il magistrato di sorveglianza - provvedendo, a norma dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, alla rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - abbia disposto la revoca dell'ammissione provvisoria del detenuto alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, atteso che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sull'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare cd. "in surroga" hanno natura meramente interinale e sono destinati ad essere caducati dalla decisione del tribunale di sorveglianza che, lungi dall'avere ad oggetto il controllo o la convalida del provvedimento adottato in via di urgenza dal magistrato di sorveglianza, è rivolta a verificare l'attuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti della misura richiesta dal detenuto con le scansioni previste dagli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e 70 ord. pen." (Sez. 1, n. 6761 del 09/12/2020 - dep. 2021, SACCO, Rv. 280803 - 01). Del resto, "In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime carcerario deve essere effettuata tenendo conto sia dell'astratta idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario sia dell'adeguatezza concreta del percorso trattamentale fruibile il dal detenuto" (Sez. 1, n. 35772 del 20/11/2020, FURNARI, Rv. 280126 - 01), sicché non sussiste alcun automatismo tra la pandemia e il concreto rischio per la salute del detenuto, avendo il f: tribunale compiuto una specifica valutazione in merito, rispetto alla quale il ricorso è generico. / i í I /// Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto sussistente il concreto pericolo della commissione di delitti, evidenziando la particolare natura dei delitti per i quali il ricorrente è stato condannato nonché la mancanza di revisione critica e, anzi, le numerose condotte illecite poste in essere in occasione delle precedenti scarcerazioni provvisorie per motivi di salute. Il ricorso è inammissibile perché omette completamente di confrontarsi con la ritenuta pericolosità sociale del condannato. Ai sensi dell'art. 147, quarto comma, cod. pen., la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de
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