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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 27191/2026

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d'appello di Firenze.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il consigliere delegato dalla Corte diappello di Firenze ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoemesso il 18/05/2023, con il quale la stessa Corte aveva dichiarato inammissibilel’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nelprocedimento n.36690/2022 RGNR, attesa la mancata specificazione del redditopercepito in relazione all’anno di riferimento, costituito dal 2021.Il Consigliere delegato ha rilevato che, in riferimento all’art.79 del d.P.R.n.30 maggio 2002, n.115 (TUSG), l’istante non aveva indicato in sede diautocertificazione il reddito imponibile ai fini IRPEF, essendo altresì carentel’indicazione dei componenti del nucleo familiare dell’istante e dei loro rispettiviredditi; sottolineando che la richiesta si presentava contraddittoria, in quantol’istante aveva indicato di non avere percepito redditi per il 2020, 2022 e 2023,indicando però delle entrate di € 500,00 mensili derivantei da lavori saltuari masenza specificazione dell’anno di riferimento; ha quindi rigettato l’opposizione,confermando il provvedimento di inammissibilità.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 76, 77, 79 e 99 delTUSG in relazione all’art.98 cod.proc.pen., per erronea valutazione dellacontraddittorietà della dichiarazione reddituale.Ha esposto che l’indicazione di non avere percepito redditi per il 2021, 2022e 2023 andava intesa come dichiarazione sull’assenza di redditi stabili efiscalmente rilevanti per tali periodi, vertendosi, pertanto, in una meraapprossimazione linguistica, che non escludeva il contenimento dei redditieffettivamente percepiti nei limiti necessari per l’ammissione al beneficio.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 76, 79 e 99 TUSGin relazione alla pretesa mancata determinazione del reddito complessivo.Ha esposto che gli articoli citati non imponevano una indicazione analiticaper ciascun anno di imposta, dovendosi considerare del tutto idoneo il riferimentoalla saltuarietà dei redditi percepiti negli anni in questione e tale da consentirecomunque la valutazione del rispetto del limite previsto per l’ammissione albeneficio.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 79 e 99 del TUSG,per avere erroneamente ritenuto inammissibile un’istanza comunque integrabile.Ha esposto che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto procedere a unanuova e autonoma valutazione dei presupposti reddituali, mediante eventualerichiesta di integrazione.Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76 e 79 del TUSG, in ordine alla dedottagenericità della richiesta formulata all’autorità consolare.Ha esposto che il giudice dell’opposizione avrebbe fornitoun’interpretazione formalistica, censurando la legittimità della richiesta formulatanei confronti dell’autorità consolare marocchina e non potendo tale genericitàtradursi in inammissibilità, senza comunque considerare le dichiarazioni sostitutiverese in Italia.Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell’art.99 del TUSG.Ha esposto che la Corte d’appello avrebbe dovuto complessivamenterivalutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al benefico, anche allaluce dei suoi poteri di richiesta di integrazione documentale.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I giudici di merito hanno concordemente ritenuto inammissibile l’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’odierno ricorrente,sotto il profilo del difetto dei requisiti previsti dall’art.79 del TUSG; ai sensi delquale la domanda stessa deve contenere «a) la richiesta di ammissione alpatrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) legeneralità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente airispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da partedell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenzadelle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazionedel reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalitàindicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non siadefinito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'annoprecedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla datadi presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione divariazione».A propria volta, l’art.76 del TUSG, ivi direttamente richiamato, prevede chela richiesta debba essere accompagnata dalla dichiarazione di un redditoimponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultimadichiarazione, non superiore al limite periodicamente aggiornato.Specificamente, il giudice originariamente adìto – con valutazioneconfermata dal giudice dell’opposizione - ha rilevato che l’istante aveva indicatouna somma percepita (per gli anni 2021-2023) pari a zero, però aggiungendo, inmodo generico e senza specifica collocazione temporale, di avere svolto lavorioccasionali retribuiti con 500 euro mensili; senza peraltro indicare il redditocomplessivo annuo e nemmeno i redditi esenti dalla tassazione.3.

Ciò premesso, i motivi di impugnazione possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto tutti attinenti alla corretta valutazione operata dal giudicecompetente e da quello dell’opposizione; ritenendosi - sulla base dellaprospettazione difensiva - che l’istanza fosse tale da soddisfare i requisiticomplessivi previsti dall’art.79 del TUSG, pure in mancanza della indicazioneeffettiva del reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento; esponendo,altresì, come la relativa domanda sarebbe comunque stata sanabile ai sensi delcomma 2 dello stesso art.79.Le deduzioni sono, complessivamente, manifestamente infondate.L’argomentazione inerente all’interpretazione complessiva dell’originariaistanza, dalla quale sarebbe comunque stato “implicitamente” desumibile ilmancato superamento dei limiti di reddito, è manifestamente infondata.A tale proposito, va infatti rilevato che, in tema di patrocinio a spese delloStato, qualora l’istante non abbia presentato la dichiarazione fiscale relativaall’ultimo anno di riferimento, egli è comunque tenuto, ai sensi degli artt. 76 e 79del TUSG, a rendere una dichiarazione sostitutiva attestante l’ammontare deiredditi complessivamente percepiti in detto periodo, anche se non dichiarati alfisco, non potendo l’omissione della dichiarazione tributaria esonerarlodall’indicazione del reddito, a pena di inammissibilità dell’istanza; il tutto incoerenza con il principio in base al quale l'istanza di ammissione deve contenere,a pena di inammissibilità, le generalità dell'interessato e dei componenti della suafamiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, e una dichiarazionesostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, ex art. 46 d.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste perl'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo, calcolatosecondo le modalità dettate dall'art. 76 del TUSG, non essendo, invece, prevista,a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno deicomponenti della famiglia (Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Rv. 288859 – 02);mentre, d’altra parte e in relazione a tematica direttamente rilevante nel caso dispecie, questa Corte ha anche rilevato che è inammissibile l'istanza privadell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché nonconsente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di redditoche giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente,né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art.79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, unadichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di redditopreviste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentareuna nuova istanza adeguatamente formulata e documentata (Sez. 4, n. 29458 del30/09/2020, Rv. 279962 – 01).4.

Ne consegue, proprio in relazione a tale arresto e in riferimento alcontenuto del terzo e del quinto motivo di ricorso, che l’istanza si presentava aborigine come non esaminabile nel merito; in quanto, al di là della contraddittorietàintrinseca tra la dichiarazione di nullatenenza e la percezione di redditi saltuari, lastessa non conteneva nemmeno un’esatta indicazione specifica attinente all’annodi riferimento, ovvero il 2021.D’altra parte, in relazione alla deduzione contenuta nel quinto motivo diricorso, va ricordato che il potere del giudice di richiedere integrazioni documentaliai sensi dell’art. 79, comma 3, TUSG ha natura discrezionale e non comporta alcunobbligo di assegnare un termine all’istante; ne deriva che il mancato esercizio ditale potere non determina alcuna nullità del provvedimento di rigetto oinammissibilità (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020 Rv. 279962 – 01); il tutto allaluce del fondamentale principio – formulato in relazione alla fattispecie di cuiall’art.95 del TUSG – per cui “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt.95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio(art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistratodi decidere nel merito, allo stato” (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009,Infanti, Rv. 242152 – 01).6.

Rimane quindi, logicamente assorbito l’esame del quarto motivo diricorso, attinente al carattere generico della richiesta di certificazione formulatadall’istanza al Consolato del proprio Stato di appartenenza; che, peraltro, e sullabase del testo dell’art.79 del TUSG, avrebbe dovuto essere originariamenteallegata all’istanza originaria, salva la presenza dell’autocertificazione previstadall’art.94 del TUSG, prevista in caso di impossibilità di produzione delladichiarazione consolare e prevedente comunque un preciso onere diautocertificazione in ordine all’entità dei redditi prodotti all’estero nel periodo diriferimento.7.

In conclusione, come ritenuto dai giudici di merito, l'istanza originaria diammissione al patrocinio a spese dello Stato si presentava, sin dall'origine, comeevidentemente generica e non tale da consentire all'autorità giudiziaria un effettivosindacato in ordine alla sua veridicità, anche in relazione all'effettiva estensionedei poteri d'ufficio conferiti dall'articolo 79 TUSG.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Firenze.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il consigliere delegato dalla Corte diappello di Firenze ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoemesso il 18/05/2023, con il quale la stessa Corte aveva dichiarato inammissibilel’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nelprocedimento n.36690/2022 RGNR, attesa la mancata specificazione del redditopercepito in relazione all’anno di riferimento, costituito dal 2021.Il Consigliere delegato ha rilevato che, in riferimento all’art.79 del d.P.R.n.30 maggio 2002, n.115 (TUSG), l’istante non aveva indicato in sede diautocertificazione il reddito imponibile ai fini IRPEF, essendo altresì carentel’indicazione dei componenti del nucleo familiare dell’istante e dei loro rispettiviredditi; sottolineando che la richiesta si presentava contraddittoria, in quantol’istante aveva indicato di non avere percepito redditi per il 2020, 2022 e 2023,indicando però delle entrate di € 500,00 mensili derivantei da lavori saltuari masenza specificazione dell’anno di riferimento; ha quindi rigettato l’opposizione,confermando il provvedimento di inammissibilità.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 76, 77, 79 e 99 delTUSG in relazione all’art.98 cod.proc.pen., per erronea valutazione dellacontraddittorietà della dichiarazione reddituale.Ha esposto che l’indicazione di non avere percepito redditi per il 2021, 2022e 2023 andava intesa come dichiarazione sull’assenza di redditi stabili efiscalmente rilevanti per tali periodi, vertendosi, pertanto, in una meraapprossimazione linguistica, che non escludeva il contenimento dei redditieffettivamente percepiti nei limiti necessari per l’ammissione al beneficio.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 76, 79 e 99 TUSGin relazione alla pretesa mancata determinazione del reddito complessivo.Ha esposto che gli articoli citati non imponevano una indicazione analiticaper ciascun anno di imposta, dovendosi considerare del tutto idoneo il riferimentoalla saltuarietà dei redditi percepiti negli anni in questione e tale da consentirecomunque la valutazione del rispetto del limite previsto per l’ammissione albeneficio.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 79 e 99 del TUSG,per avere erroneamente ritenuto inammissibile un’istanza comunque integrabile.Ha esposto che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto procedere a unanuova e autonoma valutazione dei presupposti reddituali, mediante eventualerichiesta di integrazione.Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76 e 79 del TUSG, in ordine alla dedottagenericità della richiesta formulata all’autorità consolare.Ha esposto che il giudice dell’opposizione avrebbe fornitoun’interpretazione formalistica, censurando la legittimità della richiesta formulatanei confronti dell’autorità consolare marocchina e non potendo tale genericitàtradursi in inammissibilità, senza comunque considerare le dichiarazioni sostitutiverese in Italia.Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell’art.99 del TUSG.Ha esposto che la Corte d’appello avrebbe dovuto complessivamenterivalutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al benefico, anche allaluce dei suoi poteri di richiesta di integrazione documentale.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto inammissibile l’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’odierno ricorrente,sotto il profilo del difetto dei requisiti previsti dall’art.79 del TUSG; ai sensi delquale la domanda stessa deve contenere «a) la richiesta di ammissione alpatrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) legeneralità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente airispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da partedell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenzadelle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazionedel reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalitàindicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non siadefinito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'annoprecedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla datadi presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione divariazione».A propria volta, l’art.76 del TUSG, ivi direttamente richiamato, prevede chela richiesta debba essere accompagnata dalla dichiarazione di un redditoimponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultimadichiarazione, non superiore al limite periodicamente aggiornato.Specificamente, il giudice originariamente adìto – con valutazioneconfermata dal giudice dell’opposizione - ha rilevato che l’istante aveva indicatouna somma percepita (per gli anni 2021-2023) pari a zero, però aggiungendo, inmodo generico e senza specifica collocazione temporale, di avere svolto lavorioccasionali retribuiti con 500 euro mensili; senza peraltro indicare il redditocomplessivo annuo e nemmeno i redditi esenti dalla tassazione.3. Ciò premesso, i motivi di impugnazione possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto tutti attinenti alla corretta valutazione operata dal giudicecompetente e da quello dell’opposizione; ritenendosi - sulla base dellaprospettazione difensiva - che l’istanza fosse tale da soddisfare i requisiticomplessivi previsti dall’art.79 del TUSG, pure in mancanza della indicazioneeffettiva del reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento; esponendo,altresì, come la relativa domanda sarebbe comunque stata sanabile ai sensi delcomma 2 dello stesso art.79.Le deduzioni sono, complessivamente, manifestamente infondate.L’argomentazione inerente all’interpretazione complessiva dell’originariaistanza, dalla quale sarebbe comunque stato “implicitamente” desumibile ilmancato superamento dei limiti di reddito, è manifestamente infondata.A tale proposito, va infatti rilevato che, in tema di patrocinio a spese delloStato, qualora l’istante non abbia presentato la dichiarazione fiscale relativaall’ultimo anno di riferimento, egli è comunque tenuto, ai sensi degli artt. 76 e 79del TUSG, a rendere una dichiarazione sostitutiva attestante l’ammontare deiredditi complessivamente percepiti in detto periodo, anche se non dichiarati alfisco, non potendo l’omissione della dichiarazione tributaria esonerarlodall’indicazione del reddito, a pena di inammissibilità dell’istanza; il tutto incoerenza con il principio in base al quale l'istanza di ammissione deve contenere,a pena di inammissibilità, le generalità dell'interessato e dei componenti della suafamiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, e una dichiarazionesostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, ex art. 46 d.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste perl'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo, calcolatosecondo le modalità dettate dall'art. 76 del TUSG, non essendo, invece, prevista,a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno deicomponenti della famiglia (Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Rv. 288859 – 02);mentre, d’altra parte e in relazione a tematica direttamente rilevante nel caso dispecie, questa Corte ha anche rilevato che è inammissibile l'istanza privadell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché nonconsente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di redditoche giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente,né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art.79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, unadichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di redditopreviste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentareuna nuova istanza adeguatamente formulata e documentata (Sez. 4, n. 29458 del30/09/2020, Rv. 279962 – 01).4. Ne consegue, proprio in relazione a tale arresto e in riferimento alcontenuto del terzo e del quinto motivo di ricorso, che l’istanza si presentava aborigine come non esaminabile nel merito; in quanto, al di là della contraddittorietàintrinseca tra la dichiarazione di nullatenenza e la percezione di redditi saltuari, lastessa non conteneva nemmeno un’esatta indicazione specifica attinente all’annodi riferimento, ovvero il 2021.D’altra parte, in relazione alla deduzione contenuta nel quinto motivo diricorso, va ricordato che il potere del giudice di richiedere integrazioni documentaliai sensi dell’art. 79, comma 3, TUSG ha natura discrezionale e non comporta alcunobbligo di assegnare un termine all’istante; ne deriva che il mancato esercizio ditale potere non determina alcuna nullità del provvedimento di rigetto oinammissibilità (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020 Rv. 279962 – 01); il tutto allaluce del fondamentale principio – formulato in relazione alla fattispecie di cuiall’art.95 del TUSG – per cui “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt.95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio(art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistratodi decidere nel merito, allo stato” (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009,Infanti, Rv. 242152 – 01).6. Rimane quindi, logicamente assorbito l’esame del quarto motivo diricorso, attinente al carattere generico della richiesta di certificazione formulatadall’istanza al Consolato del proprio Stato di appartenenza; che, peraltro, e sullabase del testo dell’art.79 del TUSG, avrebbe dovuto essere originariamenteallegata all’istanza originaria, salva la presenza dell’autocertificazione previstadall’art.94 del TUSG, prevista in caso di impossibilità di produzione delladichiarazione consolare e prevedente comunque un preciso onere diautocertificazione in ordine all’entità dei redditi prodotti all’estero nel periodo diriferimento.7. In conclusione, come ritenuto dai giudici di merito, l'istanza originaria diammissione al patrocinio a spese dello Stato si presentava, sin dall'origine, comeevidentemente generica e non tale da consentire all'autorità giudiziaria un effettivosindacato in ordine alla sua veridicità, anche in relazione all'effettiva estensionedei poteri d'ufficio conferiti dall'articolo 79 TUSG.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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