CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 08174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 settembre 2025, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di minaccia e danneggiamento; la sentenza di appello con termine perla motivazione di 60 giorni veniva depositata il successivo 28 ottobre 2025. 2. Avverso detta sentenza i predetti imputati proponevano ricorso con atto del proprio difensore depositato il 21 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato dopo la scadenza del termine ultimo per l’impugnazione da individuarsi nella data dell’8 gennaio 2026; ed invero stante l’avvenuto deposito della motivazione nel termine di giorni 60 fissato in dispositivo la data di decorrenza del termine per il ricorso va fissata al 23-11-2026 e, quella ultima di proposizione dell’impugnazione, all’8 gennaio 2026. Ne consegue che l’impugnazione depositata il 21 gennaio è tardiva e va dichiarata con ordinanza de plano in applicazione della disciplina dettata dall'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. Nè rileva che nel primo grado di giudizio gli imputati fossero stati dichiarati assenti e ciò perchè il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare; al proposito, quindi, va fatta applicazione della regola secondo cui in tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f