CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Enna, in data 16 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti ai capi 3 e 4 dell'imputazione, per un verso è generico e per altro verso è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti individuato plurimi e solidi elementi a sostegno dell'identificazione del prevenuto quale autore anche della prima rapina in danno della tabaccheria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m