CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 22834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di SASSARI !AL_ 1111 r-.(5 D. .1ft vfzU,[OSCURATO:PERSONA] lAt [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., ma che ha scontato la quota di pena relativa ai reati ostativi, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con prescrizioni omogenee rispetto all'affidamento provvisorio del Magistrato di sorveglianza, e con l'ulteriore possibilità di uscire dal territorio di Modugno per recarsi nei luoghi in cui l'impresa che lo ha assunto come geometra ha cantieri aperti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale, sviluppando un unico motivo con cui deduce il difetto di motivazione. In sintesi, l'Autorità requirente rimprovera al Tribunale di sorveglianza di non avere valutato appieno la pericolosità sociale tuttora espressa dal condannato, richiamando le risultanze dell'informativa della DDA di Bari circa i plurimi contatti epistolari intrattenuti dallo Spagnuolo con soggetti pregiudicati, ed osservando che non ha collaborato con la giustizia. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, rimarcando che nell'informativa del giugno 2020 sono stati elencati i contatti epistolari con numerosi pregiudicati, anche appartenenti al clan Capriati al quale aveva partecipato il ricorrente, ritenendolo un elemento rilevante in punto di prognosi di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, nei seguenti termini. 1.1. Sebbene il Tribunale di sorveglianza abbia focalizzato l'attenzione sul positivo corso della misura alternativa, prospettiva indubbiamente consona alla valutazione richiesta in tale settore, tuttavia alcuni dati di base tratti dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, territorio in cui è in corso l'affidamento in prova dello Spagnuolo, devono essere approfonditi perché potenzialmente incidenti sulla meritevolezza della misura alternativa. Ci si riferisce alla corrispondenza tenuta in tempi recenti dal condannato con persone appartenenti alla formazione - clan Capriati - nella quale militava lo Spagnuolo, di cui gli organi preposti hanno segnalato la presenza e la perdurante attività nel territorio barese. Tali contatti potrebbero essere indicativi di non recisi collegamenti con la criminalità organizzata, da parte di un soggetto che ha appena finito di scontare la quota di pena corrispondente alla condanna per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.Sul punto, si deve registrare il silenzio dell'impugnata ordinanza, mentre risulta necessario approfondire lo spessore e il senso di questi contatti epistolari, 0_1 che \lettimoniano di obiettivi rapporti dello Spagnuolo con soggetti condannati per l'appartenenza al medesimo clan Capriati, sia pure per sostenere l'irrilevanza di quei contatti o la loro subvalenza rispetto al concreto percorso risocializzante in atto. 1.2. Ulteriore snodo critico è il fatto che l'affidamento in prova è in corso nel territorio di Modugno, comune dell'area metropolitana della città di Bari, ossia un luogo non estraneo all'influenza della cosca a cui apparteneva lo Spagnuolo. Risulta peraltro dalle informazioni acquisite che il condannato coabita con i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pregiudicati e con pendenze per traffico di stppefacenti e per associazione di stampo mafioso: anche sotto tale profilo necessaria una verifica della idoneità della sistemazione abitativa, che allo stato sembra fondare un giudizio di mancata presa di distanza da contatti potenzialmente criminogeni. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata onde effettuare i necessari approfondimenti sui punti che si sono indicati, trattandosi di passaggi rilevanti per l'ammissione alla misura alternativa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il giorno 17 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] zo S