CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 31589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata avverso la sentenza n. 5141/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Sonnino per la cassazione de lla sentenza Tribunale di Roma n. 5141 del 2021 , c he aveva confermato la statuizione del giudice di primo grado di cessazione della materia del contendere sull’opposizione a cartella di pagamento ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 , convertito in l. 136/2018 (c.d. p ace fiscale ) , reputando “ equo compensare le spese di lite, non sussistendo elementi per valutare la fondatezza delle doglianze attoree in 1° ove non fosse subentrata la pace fiscale e ciò perché l’Agenzia nel costituirsi non si è difesa nel merito allegando correttamente l’annullamento del titolo per sopravvenienza normativa “. letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; con unico motivo di ricorso,il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 , 112 e 615 c.p.c. e 7 D.Lgs. 150 del 2011 , censurando la sentenza impugnata per av ere confermato la sentenza di primo grado sulla compensazionedelle spese di lite non facendo corretta applicazione del principio di soccombenza virtuale, assumendo che, al contrario da quanto ritenuto dal giudice di appello,la totale assenza di difese di merito da parte dei convenuti avrebbe dovuto comportare la liquidazione delle spese di lite a favore della ricorrente; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto delle ragioni addotte dal Tribunale nel confermare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, laddove ha dato atto che l’esito della controversia trovava causa nella introduzione del d.l. n. 119 del 2018 sulla c.d. pace fiscale, entrato in vigore prima che si tenesse la prima udienza dinanzi il Giudice di Pace, e che correttamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita nel giudizio senza difendersi nel merito ed allegando l’annullamento della cartella opposta; tale motivazione non appare in contrasto con la disposizione di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, oltre che nei casi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche in presenza di “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came