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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24512/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19523/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], via Sicilia n. 66, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 1395/07/2019, depositata il 27.03.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Como accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento e conseguente atto di irrogazione d i Oggetto: Tributi–Reverse charge-IVA sanzioni, emessi in relazione alla revisione di due bollette doganali di importazione definitiva del 2013, riguardanti merce di provenienza svizzera, descritta come “schiumatura di alluminio” e “ceneri di alluminio”, dichiarata alla voce doganale 2620 4000 00, che l’Ufficio doganale riclassificava come scorie (diverse dai “materiali non ferrosi”), ritenendola non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperando l’IVA non versata all’importazione, essendosi la società avvalsa del regime di inversione contabile; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - secondo una corretta interpretazione della sentenza della Corte di giustizia del 17.07.2014 C–272/13, Equoland, una volta regolarizzata l’IVA con il meccanismo del reverse charge, non poteva essere più chiesto il pagamento della stessa imposta all’importazione, essendo l’IVA all’importazione pur sempre un tributo interno e non una obbligazione doganale; - l ’ Agenzia delle E ntrate, con c omunicazione del 12.05.2008, aveva precisato che il meccanismo del reverse charge, si applicava anche alle lavorazioni di rottami ferrosi e di altre materie riciclabili come il vetro e la plastica, senza alcuna indicazione in ordine al metodo utilizzato per la loro lavorazione; - lo stesso art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 elenca “beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio senza modificarne la natura…”, mentre le voci tariffarie richiamate si riferiscono ai semilavorati di materiali ferrosi e non ferrosi, senza escludere i rottami ed i residui, quali ceneri e schiumature degli stessi, per cui si deve ritener e che la norma si riferiscaad una ampia gamma di scarti accomunati dalla necessità di una ulteriore lavorazione per potere essere utilizzati; - era priva di rilievo la classificazione doganale, in quanto nella circolare e nella risoluzione adottate in proposito dall’Agenzia delle Entrate non si fa ceva riferimento alla voce doganale, ma solo alla questione della necessaria ulteriore lavorazione degli scarti perla loro utilizzazione; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicoarticolato motiv o ; - l a società contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che le ceneri e schiumature di alluminio fossero riconducibili alla nozione di “rottami, cascami e avanzi metalli” ferrosi o non ferrosi, riconoscendo, di conseguenza, l’applicazione del meccanismo del reverse charge , mentre si tratta di prodotti provenienti da processi chimici di lavorazionee non meccanici; sostiene che l ’ art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 individua alcuni prodotti in ordine ai quali è applicabile il meccanismo di inversione contabile, specificando la relativa voce della tariffa doganale, e tra queste non vi è la voce 2620, prevista dalla sezione V della Tariffa (Prodotti minerali), indicata nelle bollette contestate, in quanto solo ai beni rientranti nella Sezione XV della Tariffa si applica detto regime fiscale agevolato; - aggiunge, infine, che al caso in esame non è applicabile il principio sancito dalla sentenza della Corte di giustizia Equoland;- preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di giudicato interno e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (in quanto la ricorrente avrebbe censurato solo la prima ratio decidendi, relativa alla non corretta riconduzione delle ceneri e schiumature di alluminio tra i rottami e cascami di cui all’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 e non anche la seconda, riguardante la corretta applicazione del regime di reverse charge e il già avvenuto assolvimento dell’imposta), posto che l’ADM, seppure moltosinteticamente, ha richiamato , alla fine del rico rso, la sentenza della Corte di giustizia Equoland, ritenendola non applicabile al caso in esame; - in ogni caso, il richiamo del giudice di appello alla sentenza della Corte di giustizia non costituisce una distinta ratio decidendi , ma un mero argomento della decisione; - va parimenti disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente riportato le argomentazioni esposte dalla società nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni in appello, posto che l’esposizione dei fatti, riportata nel ricorso, anche mediante la trascrizione della sentenza di appello, era sufficiente per comprendere le contestazioni dedotte dalla contribuente in entrambi i gradi del giudizio; - sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di giudicato esterno, proposta dalla controricorrente con la memoria ex art. 380- bis1, cod. proc. civ., in relazione all’ordinanza n. 5813/2020, emessa da questa Corte tra le stesse parti, riguardante altre importazioni effettuate dalla società contribuente nello stesso periodo, aventi per oggetto la medesima merce (schiumature e ceneri di alluminio), atteso che si tratta di impugnazione di diversi provvedimenti impositivi relativi a differenti dichiarazioni doganali di importazione di merce e, quindi, attinenti a distintirapporti tributari; - ci onondimeno il motivo è nel suo complesso infondato , essendo pienamente condivisibili i principi indicati nella citata ordinanza n. 5813/2020, a cui occorre dare continuità , aven d o questa Corte chiarito che l’art. 74, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 si riferisce a due categorie di beni, ossia i rottami, i cascami e gli avanzi di metalli non ferrosi nonché i semilavorati di metalli non ferrosi, e che “solo per questi ultimi la previsione è riferita a specifiche voci doganali, mentre per i primi l'indicazione è disancorata da ogni riferimento di classificazione e, a maggior ragione, di lavorazione”; - si tratta di un’interpretazione che trova riscontr o nel dettato del comma 7 del cit. art. 74, che, in termini ancora più chiari (poiché distingue le diverse ipotesi collocandole in periodi distinti), è strutturato secondo la medesima ripartizione, ed è coerente con il disposto di cui all'art. 199, paragrafo 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, che non pone particolari condizioni, neppure sotto il profilo della lavorazione originaria (industriali e non industriali), mentre, con riguardo specificamente alle ceneri di materiali non ferrosi, è lo stesso allegato VI che ne puntualizza la rilevanza ed inclusione (n. 3: «cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché ...»), distinguendole altresì rispetto ai cd. semilavorati (Cass. n. 5813/2020 cit.); - di conseguenza, la cessione della schiumatura di alluminio e del le ceneri di alluminio, che, secondo l’accertamento di fatto effettuato dalla CTR, sono dei rottami di metallo e non dei semilavorati, rientra nell’ambito di applicazione dell'art. 74, comma 8 , d.P.R. n. 633 del 1972e il loro acquisto è soggetto al regime dell’inversione contabile ;- occorre rilevare , peraltro, che la disciplina in esame trova applicazione, in realtà, nell’ambito delle operazioni interne, in quanto costituisce una deroga al principio generale di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; -secondo l’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, invece, nel caso di cessione di beni o di prestazione di servizi, rese, come nel caso in esame, da soggetti non residenti, il debitore d’imposta è il cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, che assolve l’IVA mediante il regime di inversione contabile; -sotto tale profilo, pertanto, non assume rilevanza la questione se la merce importata rientrava fra quelle per le quali soltanto è prevista l'applicazione dell'inversione contabile dalla previsione di cui all'art.74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, essendo invece rilevante, quale fatto pacifico tra le parti, la circostanza che la stessa aveva applicato il regime dell'inversione contabile sulle operazioni di acquisto da soggetto non residente (Cass. n. 25497 del 10.10.2019); - in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19523/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], via Sicilia n. 66, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 1395/07/2019, depositata il 27.03.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Como accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento e conseguente atto di irrogazione d i Oggetto: Tributi–Reverse charge-IVA sanzioni, emessi in relazione alla revisione di due bollette doganali di importazione definitiva del 2013, riguardanti merce di provenienza svizzera, descritta come “schiumatura di alluminio” e “ceneri di alluminio”, dichiarata alla voce doganale 2620 4000 00, che l’Ufficio doganale riclassificava come scorie (diverse dai “materiali non ferrosi”), ritenendola non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperando l’IVA non versata all’importazione, essendosi la società avvalsa del regime di inversione contabile; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - secondo una corretta interpretazione della sentenza della Corte di giustizia del 17.07.2014 C–272/13, Equoland, una volta regolarizzata l’IVA con il meccanismo del reverse charge, non poteva essere più chiesto il pagamento della stessa imposta all’importazione, essendo l’IVA all’importazione pur sempre un tributo interno e non una obbligazione doganale; - l ’ Agenzia delle E ntrate, con c omunicazione del 12.05.2008, aveva precisato che il meccanismo del reverse charge, si applicava anche alle lavorazioni di rottami ferrosi e di altre materie riciclabili come il vetro e la plastica, senza alcuna indicazione in ordine al metodo utilizzato per la loro lavorazione; - lo stesso art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 elenca “beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio senza modificarne la natura…”, mentre le voci tariffarie richiamate si riferiscono ai semilavorati di materiali ferrosi e non ferrosi, senza escludere i rottami ed i residui, quali ceneri e schiumature degli stessi, per cui si deve ritener e che la norma si riferiscaad una ampia gamma di scarti accomunati dalla necessità di una ulteriore lavorazione per potere essere utilizzati; - era priva di rilievo la classificazione doganale, in quanto nella circolare e nella risoluzione adottate in proposito dall’Agenzia delle Entrate non si fa ceva riferimento alla voce doganale, ma solo alla questione della necessaria ulteriore lavorazione degli scarti perla loro utilizzazione; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicoarticolato motiv o ; - l a società contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che le ceneri e schiumature di alluminio fossero riconducibili alla nozione di “rottami, cascami e avanzi metalli” ferrosi o non ferrosi, riconoscendo, di conseguenza, l’applicazione del meccanismo del reverse charge , mentre si tratta di prodotti provenienti da processi chimici di lavorazionee non meccanici; sostiene che l ’ art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 individua alcuni prodotti in ordine ai quali è applicabile il meccanismo di inversione contabile, specificando la relativa voce della tariffa doganale, e tra queste non vi è la voce 2620, prevista dalla sezione V della Tariffa (Prodotti minerali), indicata nelle bollette contestate, in quanto solo ai beni rientranti nella Sezione XV della Tariffa si applica detto regime fiscale agevolato; - aggiunge, infine, che al caso in esame non è applicabile il principio sancito dalla sentenza della Corte di giustizia Equoland;- preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di giudicato interno e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (in quanto la ricorrente avrebbe censurato solo la prima ratio decidendi, relativa alla non corretta riconduzione delle ceneri e schiumature di alluminio tra i rottami e cascami di cui all’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 e non anche la seconda, riguardante la corretta applicazione del regime di reverse charge e il già avvenuto assolvimento dell’imposta), posto che l’ADM, seppure moltosinteticamente, ha richiamato , alla fine del rico rso, la sentenza della Corte di giustizia Equoland, ritenendola non applicabile al caso in esame; - in ogni caso, il richiamo del giudice di appello alla sentenza della Corte di giustizia non costituisce una distinta ratio decidendi , ma un mero argomento della decisione; - va parimenti disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente riportato le argomentazioni esposte dalla società nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni in appello, posto che l’esposizione dei fatti, riportata nel ricorso, anche mediante la trascrizione della sentenza di appello, era sufficiente per comprendere le contestazioni dedotte dalla contribuente in entrambi i gradi del giudizio; - sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di giudicato esterno, proposta dalla controricorrente con la memoria ex art. 380- bis1, cod. proc. civ., in relazione all’ordinanza n. 5813/2020, emessa da questa Corte tra le stesse parti, riguardante altre importazioni effettuate dalla società contribuente nello stesso periodo, aventi per oggetto la medesima merce (schiumature e ceneri di alluminio), atteso che si tratta di impugnazione di diversi provvedimenti impositivi relativi a differenti dichiarazioni doganali di importazione di merce e, quindi, attinenti a distintirapporti tributari; - ci onondimeno il motivo è nel suo complesso infondato , essendo pienamente condivisibili i principi indicati nella citata ordinanza n. 5813/2020, a cui occorre dare continuità , aven d o questa Corte chiarito che l’art. 74, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 si riferisce a due categorie di beni, ossia i rottami, i cascami e gli avanzi di metalli non ferrosi nonché i semilavorati di metalli non ferrosi, e che “solo per questi ultimi la previsione è riferita a specifiche voci doganali, mentre per i primi l'indicazione è disancorata da ogni riferimento di classificazione e, a maggior ragione, di lavorazione”; - si tratta di un’interpretazione che trova riscontr o nel dettato del comma 7 del cit. art. 74, che, in termini ancora più chiari (poiché distingue le diverse ipotesi collocandole in periodi distinti), è strutturato secondo la medesima ripartizione, ed è coerente con il disposto di cui all'art. 199, paragrafo 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, che non pone particolari condizioni, neppure sotto il profilo della lavorazione originaria (industriali e non industriali), mentre, con riguardo specificamente alle ceneri di materiali non ferrosi, è lo stesso allegato VI che ne puntualizza la rilevanza ed inclusione (n. 3: «cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché ...»), distinguendole altresì rispetto ai cd. semilavorati (Cass. n. 5813/2020 cit.); - di conseguenza, la cessione della schiumatura di alluminio e del le ceneri di alluminio, che, secondo l’accertamento di fatto effettuato dalla CTR, sono dei rottami di metallo e non dei semilavorati, rientra nell’ambito di applicazione dell'art. 74, comma 8 , d.P.R. n. 633 del 1972e il loro acquisto è soggetto al regime dell’inversione contabile ;- occorre rilevare , peraltro, che la disciplina in esame trova applicazione, in realtà, nell’ambito delle operazioni interne, in quanto costituisce una deroga al principio generale di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; -secondo l’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, invece, nel caso di cessione di beni o di prestazione di servizi, rese, come nel caso in esame, da soggetti non residenti, il debitore d’imposta è il cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, che assolve l’IVA mediante il regime di inversione contabile; -sotto tale profilo, pertanto, non assume rilevanza la questione se la merce importata rientrava fra quelle per le quali soltanto è prevista l'applicazione dell'inversione contabile dalla previsione di cui all'art.74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, essendo invece rilevante, quale fatto pacifico tra le parti, la circostanza che la stessa aveva applicato il regime dell'inversione contabile sulle operazioni di acquisto da soggetto non residente (Cass. n. 25497 del 10.10.2019); - in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% sul
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