CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 26685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13512/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 3623 /20 22 depositatoil 27/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con decreto n. 3623/2022, depositato il 27.4.2022, ha ammesso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. per il credito di € 453.587.327,48 in via chirografaria, oltre agli interessi in misura legale sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale credito è stato riconosciuto a titolo di risarcimento per il danno ambientale provocato dalla predetta società con riferimento ai tre siti produttivi chimici di Torviscosa, Colleferro e Brescia. Per quanto ancora rileva, il Collegio milanese, ha affermato per il predetto danno ambientale la piena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse una holding di partecipazioni, e non avesse svolto l’attività industriale chimica, accogliendo la ricostruzione della Corte d’Appello di Milano, svolta in altro giudizio di risarcimento del danno ambientale ma con un medesimo oggetto (ovvero l’inquinamento dei predetti siti), che aveva declinato il principio “chi inquina paga” secondo un concetto europeo di impresa, “che prescinde dalle distinzioni societarie per concentrarsi su chi poteva e doveva intervenire e su chi si è giovato delle attività inquinanti, concludendo per un’imputazione di responsabilità non solo in capo all’autore materiale dell’inquinamento, bensì anche ai soggetti che abbiano il controllo della fonte dell’inquinamento in virtù di poteri decisionali che a loro volta derivano dalla posizione giuridica che rivestono nei rapporti col diretto inquinatore”. In ossequio a tale interpretazione è stata riconosciuta la sussistenza di “innumerevoli e chiari indicatori delle situazioni di inquinamento riferibili indiscutibilmente all’attività di [OSCURATO:PERSONA] e di società del gruppo” e sono stati individuati “ i collegamenti economici, finanziari, di prestazioni di garanzie, di gestione unitaria di tutte le attività di tesoreria, l’omogeneità degli organi amministrativi di tutte le società, il ruolo di capogruppo di [OSCURATO:PERSONA], la quale controllava, dirigeva e coordinava l’attività delle società del gruppo”. Il decreto impugnato ha, inoltre, evidenziato che la Corte d’Appello di Milano aveva esaminato i bilanci di [OSCURATO:PERSONA] 2002 e 2003, il consolidato al 31.12.2003 e la relazione al bilancio 2004, in cui la società aveva affermato la sussistenza di oneri per la bonifica dei siti inquinati, quantificandoli in oltre € 60.000.000, con ciò rimanendo dimostrata la consapevolezza in capo alla capogruppo sia delle passività ambientali, sia della propria responsabilità. Infine, il decreto impugnato ha negato al credito la prededuzione sul rilievo (anche alla luce del precedente di questa Corte n. 5703/2013) che detto rango assiste soltanto il credito per i costi di bonifica sostenuti e da sostenersi che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla massa, mentre [OSCURATO:PERSONA] non era titolare degli immobili oggetto degli interventi di bonifica. Il Tribunale di Milano non ha neppure riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 253, comma 2° , TUA, sul rilievo che tale privilegio, parimenti, grava soltanto sui beni immobili che, pacificamente, nel caso di specie, non sono stati acquisiti all’attivo della procedura opposta. Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta “la violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materia ambientale (191 comma 2° TFUE e 3 ter d.gs n. 152/06, in particolare, dei canoni “chi inquina paga” e “correzione in via prioritaria alla fonte”), che consentono di individuare, sulla base di una nozione unitaria d’impresa, un centro d’imputazione unitario per la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] e le società “figlie” titolari dei siti e del complesso aziendale, con conseguente responsabilità ambientale di [OSCURATO:PERSONA] in prededuzione. Violazione dell’art. 111 L.F. in relazione all’art. 360, I c. n. 3 c.p.c.”. Espongono le amministrazioni ricorrenti che la stessa [OSCURATO:PERSONA] (nell’atto di citazione della causa instaurata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) ha affermato testualmente di essere proprietaria e soggetto che ha gestito le aree e i siti industriali contaminati, riconoscendo quindi di essere il vero dominus di quei siti e lamentano che il Tribunale non abbia portato alle sue logiche conseguenze una concezione sostanzialistica di impresa coniugata al principio eurounitario “chi inquina paga”. Ritengono che sia ammissibile (anzi doveroso) per la migliore ed immediata tutela di fondamentali interessi superindividuali derogare al principio della personalità ed onerare dei costi chi abbia beneficiato delle valenze economiche di un bene impresa. Rilevano, inoltre, le Amministrazioni che l’adempimento degli oneri di bonifica gravanti su [OSCURATO:PERSONA] non risponde a finalità estranee a quelle cui è improntata l’[OSCURATO:PERSONA], essendo, invece, vero il contrario, atteso che, in difetto di un’integrale bonifica dei siti, sarebbe preclusa la realizzazione della finalità pubblicistica sottesa alla procedura, consistente nel risanamento economico dell’impresa. Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 111 L.F. e 20 d.lgs. n. 270/1999, possono godere del beneficio della prededucibilità i crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale, dovendosi aver riguardo, in particolare, a quelli necessari ai fini della continuazione dell’impresa. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2 Cost., 1175, 1176e 2740 c.c.. Espongono le ricorrenti che invocare lo schermo societario delle società “satelliti” formalmente titolari dei siti inquinati per escludere la prededuzione, in un contesto di devastazione ambientale, significa integrare un abuso del diritto. In sostanza, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse una holding, doveva, di fatto, ritenersi proprietaria delle aree contaminate da bonificare, nonostante non fosse titolare di alcun diritto reale sulle stesse e nonostante gli immobili in questione non fossero stati acquisiti alla massa della procedura concorsuale dal Commissario straordinario. Le societàsatelliti avevano, quindi , una funzione elusiva. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materia ambientale (artt. 191 comma 2° TFUE e 3 ter d.lgs. 152/ 20 06) , degli artt. 244, 252, 305e 308 TUA (in precedenza artt. 17 e 18 d. l gs. n. 22/ 19 97) , che comportano una sostituzione dell’erario in danno della procedura, con conseguente prededucibilità del credito ambientale, e la violazione dell’art. 111 L.F. Espongono le ricorrenti che il decreto impugnato, nel riconoscere la responsabilità della capogruppo [OSCURATO:PERSONA], pur avendo affermato il dovere primario dell’operatore e sussidiario del Ministero competente di ripristinare l’ambiente (art. 305 TUA), non ha portato tale affermazione alle sue logiche conseguenze. In particolare, la disciplina ambientale pone a carico del responsabile dell’inquinamento l’obbligo di provvedere alla bonifica e configura come meramente surrogatorio l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione a spese dei responsabili. Se la società capogruppo non adempie l’obbligo di riparazione ed entra in amministrazione straordinaria, spetta alla procedura di farsi carico del risanamento ambientale, e tale onere non può che gravare sulla massa. L’intervento sostitutivo dell’Amministrazione è, per definizione, nell’interesse della procedura e, come tale, generatore di un diritto di rimborso prededucibile. In altri termini, in caso di sostituzione dell’Amministrazione erariale, a fronte dell’inerzia del Commissario che doveva intervenire, i relativi costi non potevano che gravare sulla massa passiva della procedura, e, pertanto, trattandosi di un obbligo inadempiuto in capo all’organo commissariale, avrebbero dovuto essere assistiti dal beneficio della prededuzione. 4. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità, anche se la motivazione deve essere corretta a norma dell’art. 384, ult imo comma,c.p.c.. Va preliminarmente osservato che il decreto impugnato, nell’affrontarela questione concernente il riconoscimento del rango della prededuzione al credito risarcitorio vantato dalle Amministrazioni, ha applicato, quale parametro, il principio di diritto enunciato da questa Corte ( in una fattispecie di prededuzione nell’ambito di una procedura fallimentare) nella sentenza n. 5703/2013 secondo cui: “poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio”. Ciò premesso, come già riportato in narrativa, la prededuzione è stata esclusa dal decreto impugnato, sul rilievo che, essendo necessario per il riconoscimento di tale rango che i costi di bonifica sostenuti e da sostenersi avvantaggino gli immobili acquisiti alla massa, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non era titolare degli immobili oggetto degli interventi di bonifica. In sostanza, ad avviso del Tribunale di Milano, anche con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, può riconoscersi, in astratto, il beneficio della prededuzione al credito che, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando la prededuzione un meccanismo satisfattorio che regola non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Il Tribunale di Milano ha quindi ritenuto, in linea di principio, applicabile anche alla procedura di amministrazione l’art. 111 , comma 2°, L.F., ritenendo prededucibile il credito che, ancorché avente natura concorsuale, sia “funzionale” agli scopi della procedura concorsuale (salvo escludere la prededuzione nell’esame del caso concreto). [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale impostazione. Questa Corte (cfr. Cass. n. 34266/2024) ha, recentemente, statuito che “… neppure l'art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso”. È stato, in particolare, messo in luce che “… . Invero l’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/1999 non è una procedura concorsuale disciplinata dalla legge fallimentare e al contempo la sua disciplina non contiene alcun richiamo o rinvio all’art. 111 comma 2° legge fall. Non a caso, come sopra evidenziato, gli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999 contengono un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 comma 1° legge fall. Queste due norme intendono premiare, infatti, come anticipato, i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l’apertura e la prosecuzione virtuosa della procedura, nonché fugando, contestualmente, i timori di potenziali terzi contraenti che, a seguito dell’avvio della concorsualità, vedano pregiudicati i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa e così, in concreto, subire una falcidia concorsuale. Ne deriva, pertanto, la non condivisibilità dell’interpretazione invocata dalla ricorrente, secondo cui, in base al tenore letterale dell’art. 52 d.lgs. n. 270/1999 e ai fini del riconoscimento della prededuzione, non sarebbe necessariamente richiesto il sorgere dei crediti in epoca successiva alla dichiarazione di cui al relativo art. 18, potendo tali crediti avere la propria origine anche in una precedente procedura. Orbene, se è pur vero che solo l’art. 20, e non anche l’art. 52, contiene l’inciso “dopo la dichiarazione di insolvenza”, entrambi in realtà si riferiscono agli stessi crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio prospettati dopo tale evento (e così gli unici ritenuti dal legislatore del d.lgs. n. 270/1999 meritevoli del beneficio della prededuzione); con la sola differenza che tali crediti possono essere fatti valere anche nel successivo fallimento in cui sia eventualmente sfociata la procedura di amministrazione straordinaria….”. Dunque, ai fini del riconoscimento della prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, al di fuori dei casi di subentro del Commissario nei contratti in corso di cui all’art. 51 d.lgs. n. 270/1999 (norma che richiama le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare), i crediti devono essere sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52 del decreto legislativo citato, che “costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attività dell'impresa, che, in quanto dettate in deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto alle fattispecie che presentino i requisiti teleologici e cronologici indicati” (si vedano, in questi termini, Cass. n. 16531/2022 e Cass. n. 9166/2023). Con riferimento al caso di specie, non vi è dubbio che, alla luce della ricostruzione del decreto impugnato, il requisito dell’insorgenza del credito nel periodo posteriore alla dichiarazione di insolvenza poteva ritenersi sussistente, atteso che, come evidenziato dallo stesso decreto a pag. 8 (richiamando Cass. n. 3259/2016), l’illecito ambientale, che è a fondamento della richiesta risarcitoria dei Ministeri ricorrenti, ha natura permanente, con la conseguenza che il momento consumativo si trascina fino al protrarsi delle condotte, omissive o commissive che lo hanno provocato (cfr. Cass. n. 21190/2006) e nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento (cfr. Cass. n. 9012/2015). Questa Corte, proprio con riferimento al la circostanza che la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, ha precisato che il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo (v. Cass. n. 3259/2016 e, recentemente, Cass. n. 6675/2025). Dunque, in considerazione della natura permanente dell’illecito ambientale che è stato ascritto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (sull’an e sul quantum del credito si è ormai formato il giudicato interno, non avendo il decreto impugnato formato oggetto di gravame da parte della procedura), deve ritenersi che il credito di natura risarcitoria di cui è causa sia sorto in costanza di procedura. Difetta, tuttavia, l’altro requisito richiesto per il riconoscimento della prededuzione nelle procedure di amministrazione straordinaria. Le ricorrenti, infatti, non hanno neppure avuto cura di indicare sulla base di quali elementi il credito di natura risarcitoria di cui è causa potesse ritenersi sorto per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]., come, invece, richiesto dagli artt. 20 e 52 d.lgs.n. 270/1999. In particolare, le Amministrazioni, non contestando che i siti inquinati sono intestati alle società controllate, e non sono quindi stati acquisiti all’attivo della amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA], si sono limitate a dedurre apoditticamente, rispettivamente nel primo e nel terzo motivo, con riferimento alle opere di bonifica occorrenti sui siti inquinati, che ”in difetto di un’integrale bonifica dei siti, sarebbe preclusa la realizzazione della finalità pubblicistica sottesa alla procedura, consistente nel risanamento economico dell’impresa” (v. pag. 15 del ricorso) e che “.. L’intervento sostitutivo dell’Amministrazione è, pertanto, per definizione, nell’interesse della Procedura stessa, e come tale, generatore di un diritto di rimborso prededucibile” (vedi pag. 19 del ricorso). In questo modo le Amministrazioni ricorrenti hanno preteso di far derivare la natura prededucibile del diritto al rimborso dei costi delle opere di bonifica, cui l’Amministrazione è tenuta in caso di inerzia dell’autore del danno ambientale, dalla mera applicazione del principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”, che ha reso possibile imputare il danno ambientale non solo alle società proprietarie dei siti inquinati, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA], quale società controllante, che ha controllato, diretto e coordinato le attività del gruppo societario (vedi Cass. n. 6675/2025 che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ripetutamente richiamata nel decreto impugnato). Èsulla base di tale principio che hanno, infatti, invocato, anche per il riconoscimento della prededuzione, il superamento del principio della personalità, e quindi dell’intestazione dei siti inquinati alle società controllate In particolare, ad avviso delle ricorrenti, in relazione alla necessità di sostituzione dell’Amministrazione erariale nell’esecuzione delle opere di bonifica, a fronte dell’inerzia del Commissario che avrebbe dovuto intervenire, i relativi costi devono essere assistiti dal beneficio della prededuzione “trattandosi di obbligo inadempiuto in capo all’organo commissariale” (v. pag. 20 del ricorso). Tuttavia, l’art. 244, comma 4, TUA, citato dalle ricorrenti, secondo cui “se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250” , se, da un lato, prevede che l’amministrazione pubblica si sostituisca al responsabile o al proprietario nel compiere gli interventi necessari, dall’altro non stabilisce alcuna prededuzione. In conclusione, le Amministrazioni ricorrenti, oltre a non considerare che il rango della prededuzione può essere riconosciuto nelle procedure di amministrazione straordinaria solo in presenza dei requisiti di cui agli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999 – che non sono stati, invece, neppure dedotti - , hanno rivendicato apoditticamente la prededucibilità sovrapponendo il piano dell’esistenza con quello del rango del proprio credito. 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 253 d.lgs. n. 152/ 19 96 e 17 d.lgs. n. 22/1997. Espongono le Amministrazioni di aver richiesto, in via subordinata, l’ammissione in privilegio sul compendio immobiliare delle aree oggetto di intervento pubblico e generale su tutti i beni mobili della società interessata. L’affermazione del Tribunale secondo cui i beni non sono stati acquisiti all’attivo della procedura opposta confligge con l’affermazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di essere “proprietaria e soggetto che ha gestito le aeree e i siti contaminati”. Non può dunque essere esclusa la riconducibilità delle aree in questione a [OSCURATO:PERSONA], né rileva la circostanza che i beni fossero formalmente intestati alle società satelliti. 6. Il motivo è inammissibile. Il privilegio immobiliare di cui all’art. 253, comma 2, TUA (ai sensi del quale “Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile”) grava, con evidenza, sugli immobili acquisiti all’attivo, il che non solo non è avvenuto, ma non è stato neppure contestato. La circostanza affermata dalla ricorrente, secondo cui gli immobili sarebbero solo formalmente intestati a società terze, involge censure di merito, come tali inammissibili. 7. Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di una domanda, in v iolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 d.lgs. n. 22/1997. Espongono le ricorrenti che, in subordine, avevano richiesto l’ammissione in via privilegiata generale su tutti i beni mobili della società interessata, ai sensi dell’art. 17 legge cit., come da conclusioni del ricorso in opposizione che ha trascritto. Sul punto, il Tribunale non ha preso posizione, limitandosi tout courtad enunciare il rango chirografario del credito. 8. Con il sesto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 17 d.lgs.n. 22/1997. Espongono le ricorrenti che, ove si ritenesse che la decisione sull’istanza subordinata di ammissione in privilegio generale mobiliare non sia stata omessa e che tale istanza sia stata implicitamente rigettata, la decisione sarebbe, sul punto, nulla per omessa motivazione. 9. Il quinto ed il sesto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili per l’assorbente ragione che il d.lgs. n. 22/1997 -che riconosceva all’art. 17 il privilegio mobiliare vantato dalle Amministrazioni -è stato abrogato nell’anno 2006 dal TUA, e quindi ancor prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2010. Né il TUA ha riconosciuto il privilegio mobiliare previsto dalla vecchia normativa. 10. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, in considerazione del fatto che questa Corte, come sopra già evidenziato, ha fornito chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento della prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria solo nella recente sentenza n. 34266/2024, mentre il ricorso di cui è causa risa