CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28760/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di credito finanziario s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Panama n. 48, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2413/17/ 18, depositata il 28 maggio 2018 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -IVA - Esenzione -Deposito di strumenti finanziari - Configurabilità.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2413/17/18 del 28 / 0 5 /20 18 , la C ommissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha rigettato l’appelloproposto dalla Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 9157/26/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] di credito finanziario s.p.a., di seguito Mediobanca), avversol’avviso di accertamento a fini IVA relativaall’anno d’imposta 2010. 1.1. C ome si evince dall a sentenz a della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della erronea applicazione dell’esenzione IVA da parte della società contribuente, la cui attività svolta in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, era almeno parzialmente riconducibile (per una quota quantificata nel 28,3%), all’attività di banca depositaria di quote di organismi di investimento del risparmio (OICR) e, quindi, imponibile IVAin parte qua. 1.2. La CTR rigettava l’appello erariale osservando che : a) dal contratto inter partesnon emergevano quegli elementi tipici offerti da una banca depositaria di quote di OICR; b) del resto, lo svolgimento di tali servizi era espressamente escluso dal punto 4.7 del menzionato contratto; c) l’attività svolta da Mediobanca doveva, pertanto, ritenersi esente IVA.Cons. est. G.M. Nonno 2. Avverso la menzionata sentenza, AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. Mediobanca resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, avendo superficialmente esaminato le clausole contrattuali, limitandosi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, a sua volta del tutto priva di motivazione. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emergono agevolmente le ragioni poste a fondamento della decisione, condividendo il giudice di appello l’interpretazione del contratto inter parteseffettuata dalla CTP e indicando gli elementi rilevanti sui quali si poggia detta interpretazione. 1.4. Trattasi di motivazione sicuramente sintetica, ma niente affatto apparente, sicché il motivo proposto va disatteso. 2. Con il secondo motivo di ricorso AE deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo e terzo comma, della direttiva n.Cons. est. G.M. Nonno 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, degli artt. 36 e 38, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli artt. 1766 e 1838 cod. civ. e degli artt. 1, 3 e 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR correttamente qualificato il contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., secondo il quale la prima avrebbe dovuto essere considerata (anche) depositaria di titoli e, dunque, svolgente un’attività soggetta a IVA. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 2.3. Nel caso di specie, la ricorrente denuncia l’erronea interpretazione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della CTR, ma, da un lato, non indica nemmeno quali delle norme previste dagli artt. 1362 ss. cod. civ. sarebbero state violate dal giudice di appello e, dall’altro, non specifica le ragioni per le Cons. est. G.M. Nonno quali l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe i canoni di ermeneutica contrattuale. 2.4. Così operando, AE finisce per contrapporre la propria diversa interpretazione a quella legittimamente accolta dalla CTR nell’esercizio delle proprie prerogative di giudice del merito, senza nemmeno trascrivere integralmente o allegare il contratto di cui si chiede alla Corte una diversa interpretazione, sicché la censura si rivela inammissibile anche sotto il profilo del difetto di specificità. 2.5. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. AE tende ad avvalorare la tesi per la quale le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] siano comunque soggette a IVA, ma la deduzione è del tutto nuova non solo rispetto a quanto affermato con il motivo di ricorso, ma anche a quanto è stato contestato con l’avviso di accertamento impugnato. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 50.000,00. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie, nell