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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 08231/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1837/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34638/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 06ps800) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione, aggravato dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (artt. 624- bis, commi 1 e 3, e 61 n. 7 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8231/2026 Roma, lì, 02/03/2026

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice non avrebbe motivato in ordine all’effettiva sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 novembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1837/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34638/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 06ps800) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione, aggravato dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (artt. 624- bis, commi 1 e 3, e 61 n. 7 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8231/2026 Roma, lì, 02/03/2026 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice non avrebbe motivato in ordine all’effettiva sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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