CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 14 aprile 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso il 28 settembre 2015). Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato egli condannato per un fatto diverso rispetto a quello contestatogli, è manifestamente infondato, posto che per diritto vivente, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ritern del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619), come nel caso di specie, in quanto dalla cervicobrachialgia post traumatica è derivato il dolore; - che il secondo e il terzo motivo, che denunciano, rispettivamente, vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto e violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557) e che la denunciata violazione dell'art. 52 cod. pen. dissimula un vizio non consentito, in quanto affidata a meri rilievi in fatto, peraltro genericamente sviluppati. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo