CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/1/2025 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita l'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio, dichiarava inammissibile per rinuncia l'appello proposto dal ricorrente, limitatamente ai motivi diversi da quelli relativi alla confisca e alla quantificazione della pena e rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni 2 e giorni 25 di reclusione,sostituiti con il lavoro di pubblica utilità, imponendo al ricorrente di permanere nel territorio della Regione Lombardia, disponendo altresì il ritiro del documento valido ai fini dell'espatrio. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, congiuntamente sintetizzabili, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta tifi sospensione del processo in pendenza della definizione di altro procedimento.' penale, avente ad oggetto la presunta alterazione di prove rilevanti. Sostiene il ricorrente che l'art.6 CEDU, nell'imporre un processo equo, richiederebbe anche il differimento della decisione in attesa dell'accertamento di fatti potenzialmente risolutivi, non essendo sufficiente il rimedio della revisione. Si sostiene, inoltre, che ove si escluda che l'art. 6 CEDU vada direttamente ad integrare la disciplina dettata dall'art. 479 colcl. proc. pen., dovrebbe proporsi la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dell'art. 117 Cost. e della richiamata norma convenzionale. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si censura la difformità della pronuncia della Corte di appello rispetto al contenuto del concordato, evidenziandosi come l'accordo raggiunto tra le parti contemplava la 1Dossibilità del ricorrente di permanere nella regione Lombardia e Veneto, nonché di recarsi periodicamente in Lussemburgo, ove dimora la propria famiglia e il ricorrente risulta sottoposto a controlli medici periodici. La Corte aveva illegittimamente modificato il contenuto dell'accordo, escludendo la possibilità per l'imputato di recarsi in Veneto e disponendo, altresì, il divieto di espatrio ex art. 56-ter, I. n. 689 del 1981. In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, si censura l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione volta a ritenere obbligatoria la previsione del divieto di espatrio, senza consentire alcuna valutazione e graduazione da parte del giudice del merito. 1 Per quanto attiene, invece, all'omessa previsid;ne della possibilità di recarsi in Veneto - regione ove risiede l'anziana madre del ricorrente - la difesa sottolinea come la sanzione sostitutiva non impone affatto di prevedere limiti allo spostamento del condannato e, in ogni caso, la Corte di appello non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'accordo. 2.3. Con il quarto motivo gi deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 56-ter In. 689 del 1981, per violazione degli artt. 117 Cost. e 49 CDFUE. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2:11 primo e secondo motivo sono inammissibili, essendo volti ad ottenere la sospensione del procedimento, mediante un'interpretazione adeguatrice dell'art. 479 cod. proc. pen. o la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, per consentire l'acquisizione di prove ritenute poterOalmente rilevanti. Le questioni dedotte non sono scrutinabili posto che il ricorrente, avendo chiesto la definizione con il concordato dei motivi in appello ed avendo escluso dall'accordo le sole questioni concernenti la confisca e la determinazione della pena, ha rinunciato ai motivi attinenti all'accertamento della responsabilità. È del tutto evidente che la necessità di attendere la definizione di altro procedimento, sul presupposto che in quel giudizio possano emergere elementi di prova rilevanti ai fini della decisione di questo procedimento, presuppone che sia sub iudice l'accertamento della penale responsabilità che, invece, deve ritenersi coperta dalla rinuncia ai motivi di appello. Deve ribadirsi, infatti, che nell'accogliere la ,richiesta formulata a norma del nuovo . art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice nn deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.3, ord.n. 30190 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hoxha, Rv. 273755; si veda anche Sez.2, ord.n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 286519). 3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Per consolidata giurisprudenza, con il concordato sulla pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha pr?nnosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cagsazione (Sez.U, ord. n. 5466 del 28/1/2004) Rv.226715). È, pertanto, ammissibile il ricorso per cassazione solo se proposto per far valere la difformità tra la pronuncia del giudice e la pena così come concordata dalle parti (Sez.2, n.2202 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102). Dovendosi anche aggiungere che, qualora le parti concordino anche la sostituzione della pena 3detentiva, anche quest'ultima è insuscettibile di Modifica unilaterale da parte del giudice che, pertanto, ove ritenga che la stessa non sia stata correttamente determinata, dovrà limitarsi a rigettare il concordato, invitando le parti a riformulare l'accordo, ovvero decidendo direttamente nel merito. Ciò detto, è innegabile che nel caso di specie il contenuto dell'accordo non era difforme rispetto a quanto statuito in sentenza, avendo la Corte di appello recepito sia la quantificazione della pena detentiva che la sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, per la durata e secondo le modalità di svolgimento dalle parti indicate. Ciò di cui il ricorrente si duole, pertanto, non attiene all'individuazione della sanzione sostitutiva, quanto alla determinazione delle prescrizioni in essa insite e rimesse all'indicazione da parte del giudicante. In particolare, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe potuto applicare il divieto di espatrio e, tanto meno, stabilire la permanenza della sola Regione Lombardia, in tal modo precludendo al ricorrente:di recarsi in Veneto. Sul tema dei poteri rimessi al giudice che dispone la sostituzione della pena detentiva, deve ribadirsi il consolidato orientamento, formatosi in relazione all'applicazione della pena su accordo delle parti, ma valevole anche per il concordato in appello, secondo cui il divieto di espatrio rientra tra le prescrizioni dettate per la semilibertà, per la detenzione domiciliare e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivi dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, siccO, non avendo natura di "pena accessoria", la cui applicazione dipende dalla valuiazione discrezionale del giudice, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez.3, n.30440 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], med, Rv.288509; Sez.6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv.287261- 02). Analoga conclusione vale anche in ordine alla previsione che impone la permanenza in un determinato territorio, trattandosi di prescrizione parimenti dettata dall'art.56-ter I.n. 689 del 1981 che, corhe recita espressamente l'incipit della norma, deve essere in ogni caso disposta e la cui determinazione, esulando dal contenuto strettamente sanzionatorio, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso di concordato sulla pena. Peraltro, nella misura in cui si ritiene che le prescrizioni dettate dal citato art.56-ter - quali il ritiro del documento valido per l'espatrio e l'obbligo di permanere in un determinato ambito territoriale - non integrano pene accessorie, ma solo delle limitazioni insite nel tipo di Anzione sostitutiva applicata e predeterminate per legge, ne consegue anch2 la manifesta infondatezza sdell'eccepita illegittimità costituzionale della previsione in esame, non essendosi in presenza di una pena "fissa" e di automatica applicazione, bensì di una prescrizione integratrice del contenuto della sanzione sostitutiva. Infine, deve anche segnalarsi come la prescrizione di permanere del territorio della Regione Lombardia - a differenza di quella relativa al ritiro del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio - è modificabile in presenza di specifiche esigenze, come espressamente previsto dall'art.64, comma 4, I. n. 689 del 1981, che espressamente prevede l'immodificabilità delle sole prescrizioni dettate dall'art. 56-ter, primo comma, numeri 1), 2), 4) e 5). Quanto detto consente di ritenere che le limitazioni della libertà di movimento sul territorio nazionale ha una valenza non assoluta e tale da consentire la sua modulazione in presenza di comprovate ragioni. ! 4. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto per far valere vizi non consentiti, non vertendosi in un'ipotesi di violazione della sanzione oggetto di concordato e non potendosi neppure ipotizzare l'illegalità della pena. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 02 APR 2026 FUNZI O [OSCURATO:PERSONA] a se ma Ciriine1 5