CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - giudicando in sede di rinvio in conseguenza dell’annullamento pronunciato,limitatamente al capo A) e al trattamento sanzionatorio, dalla prima sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 19416/2023 –in parziale riforma della decisione del G .U .P. del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra gli altri, del reato di cui all’art. 416-biscommi 1, 2, 3, 4 e ultimo cod. pen., contestato al capo A), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe militato nella associazione mafiosa denominata “ [OSCURATO:PERSONA] ”; in particolare , nella costola facente capo a [OSCURATO:PERSONA], secondo le fonti di prova costituite dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già affiliato al predetto clan,nel quale ha riferito essere inserito anche il [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che ha narrato della iniziativa assunta dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente al [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’intromettersi, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], e a scopo di illecito profitto, nella riscossione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] (zia di [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]. Tale episodio, secondo i giudici di merito, sarebbe evocativo della immanenza del dominio mafioso del clanBriganti sul territorio e della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], confermando, ab extrinseco, la veridicità di quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA] nell’assegnare all’imputato il ruolo di stabile componente della associazione ex art. 416 - bis cod. pen., reso concreto dalla partecipazione al raid punitivo presso l’esercizio commerciale della sorella di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con la sentenza rescindente,la Corte di cassazione ha considerato che: -le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in certa misura riscontrate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro a [OSCURATO:PERSONA] , presentatosi a nome di [OSCURATO:PERSONA](marito della [OSCURATO:PERSONA]), sono state invece smentite dalla ziaEmanuela, che ha negato persino di conoscere l’imputato; - che la totale inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] affermata dai giudici di merito –per quanto rafforzat e dalle dichiarazioni individualizzanti di [OSCURATO:PERSONA] e, in minor misura, da quelle di [OSCURATO:PERSONA] - « avrebbero dovuto trovare completamento con la disamina del residuo, ma tutt’altro che marginale, profilo, attinente alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA](riferendo ciò che egli assume essergli stato confidato dalla zia)indica come coautore di plurime minacce in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale, nondimeno, non risulta avere reso, al riguardo e per quanto consta, esaustive dichiarazioni». 1.3. Pertanto, la Corte di cassazione ha dato mandato al giudice del rinvio di tenere conto, quanto all’addebito associativo,« che la [OSCURATO:PERSONA] ha decisamente escluso di avere subìto l’illecita intromissione di [OSCURATO:PERSONA], che ha detto di non conoscere; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha taciuto in ordine alle pressioni che –a dire di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero esercitato a loro danno in più circostanze; che sempre stando al narrato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] anche nell’attività di esazione presso [OSCURATO:PERSONA].» 1.4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 per la quale pure il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. 2. Con il ricorso in esame,il difensor e dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si affida a un unico motivo,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 416-biscod. pen. e correlati vizi della motivazionecon riguardo alla affermata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa di cui al capo A). 2.1. Premette ricordando che il ragionamento della Corte di appello di Lecce si fonda sulla considerazione che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono convergenti riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’episodio della riscossione dei 4000 euro in danno della zia di [OSCURATO:PERSONA], erenderebbero minus-valenti le dichiarazioni della stessa vittima,che ha negato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], che neppure conosceva , e del consorte, [OSCURATO:PERSONA],che non ha mai parlato di pressioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Deduce, quindi, che il ragionamento della Corte di appello sarebbe illogico e apodittico, perché non spiega in forza di quali motivi sarebbero trascurabili le dichiarazioni delle persone offese, laddove escludono qualsivoglia partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’episodio della riscossione dei 4000 euro e, soprattutto, nell’ottica difensiva, si basa sull’erroneo presupposto della convergenz a delle propalazioni dei due collaboratori. Si sostiene, infatti, nel ricorso, che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intrinsecamente contraddittorie in merito al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], laddove egli avrebbe, prima, affermato che la somma estorta era stata consegnata al ricorrente, poi divisa secondo le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, avrebbe, invece, dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato portato al suo cospetto da non meglio individuate persone, e che questi gli aveva consegnato il danaro. D’altro canto, contraddizioni emergerebbero anche rispetto al propalato del [OSCURATO:PERSONA],che ha riferito che «fu anche [OSCURATO:PERSONA], più volte, a pretendere il denaro da sua zia», mentre [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso un suo coinvolgimento diretto, solo chiamando in causa il ricorrente. 2.3. Lamenta, inoltre, la difesa ricorrente,che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della necessità dei riscontri estrinseci necessari ai fini del giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non può beneficiare , con riguardo alla posi z ione di [OSCURATO:PERSONA], del le dichiarazioni delle vittime che hanno sempre smentito di avere ricevuto pressioni dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato 1.Il ricorrente formula censure afferenti esclusivamente alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (mentre, nulla deduce in merito al trattamento sanzionatorio, pure attinto dall’annullamento)e la sentenza impugnata ha ben illustrato gli argomenti in virtù dei quali, alla luce della rinnovata attività istruttoria, ha ritenuto superate le aporie individuate dal Giudice di legittimità, cosicchè non sono ravvisabili le denunciate illogicità. 2.La Corte di appello ha premesso di avere proceduto alla rinnovazione dell’ istruttoria , esaminando i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ha riportato le dichiarazioni rese dinanzi al Giudi c e di secondo grado da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito, in sintesi, che: dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2015 aveva ricevuto la visita deiEmanuela [OSCURATO:PERSONA], alla quale, - essendo egli a conoscenza che la stessa percepiva mensilmente 4500 euro da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato una braceria da [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) - aveva chiesto ‘un pensiero’, pari a 4000 – 4500 euro, che era stato, poi, materialmente consegnato dal lo stessoRutigliano direttamente a Cristi an [OSCURATO:PERSONA]; ha precisato di non essersi mai recato presso laGreco, in quanto sottoposto a restrizione, potendo uscire di casa solo due ore al giorno; che non le ha mai rivolto minacce, in quanto donna; che la somma era stata poi suddivisa tra gli altri sodali dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condotto presso di lui da alcuni ragazzie che a lui disse che l’importo della cambiale, per quel mese, avrebbe dovuto consegnarla, invece che a [OSCURATO:PERSONA],ai suoi uomini ( di esso [OSCURATO:PERSONA]). In sintesi, ha riferito di avere detto sia a [OSCURATO:PERSONA], che si era recata presso di lui, che a [OSCURATO:PERSONA], che era stato portato al suo cospetto dai ‘ragazzi’, che l’importo della cambiale doveva essere consegnata a lui, come in effetti è avvenuto, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato il danaro a [OSCURATO:PERSONA] , recatosi presso la sua braceria (delRutigliano). 1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha ricordato che egli ha riferito di a vere aderito giovanissimo al gruppo di [OSCURATO:PERSONA]; che,in seguito alla sua scelta collaborativa, aveva avuto un colloquio in carcere con la zia [OSCURATO:PERSONA], la quale gli aveva riferito di una pretesa di [OSCURATO:PERSONA],coinvolgendo anche [OSCURATO:PERSONA], anche se non aveva saputo riferire se la richiesta fu fatta alla zia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme o separatamente; [OSCURATO:PERSONA] ha anche precisato che, per come riferitole dalla zia, la medesima richiesta era stata rivolta anche al [OSCURATO:PERSONA], nuovo titolare della braceria, dal quale si fecero consegnare 4000 euro. 1.3. Alla luce delle dichiarazioni rese dai due collaboratori nel giudizio di appello, così sintetizzate, la Corteterritoriale ha, quindi, ritenuto che essi avessero riferito in maniera concorde della affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] e del suo coinvolgimento diretto, insieme adAngelo [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda estorsiva/ritorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], concretizzatasi nella materiale riscossione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della sommadi 4000 euro, a lui consegnata direttamentedal [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.Ha considerato, quindi , come valid i elementi di riscontro , sia la chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA],indicato quale autore dell’atto intimidatorio (con danneggiamento di un televisore edesplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni della sala giochi gestita dalla sorella e dal cognato del propalante, sia, con riguardo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito di avere consegnato, in una occasione,4000 euro al [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto “superata la carenza logica evidenziata dalla Corte di cassazione riguardo al non dover ritenere attendibile la reticenza della [OSCURATO:PERSONA], proprio in virtù delle odierne dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha sostanzialmente confermato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva ai danni della zia del pentito”. Questo perché, ha precisato la sentenza impugnata, “le convergenti dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quanto ad affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] e coinvolgimento in uno specifico fatto estorsivo direttamente connesso all’associazione mafiosa (ritorsione per la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono elementi di prova di rilievo, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., nella loro reciproca conferma, che non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e risultano sufficientemente precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa….).” (pg. 8-9). 1.6. La Corte di appello ha, quindi, ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] ( debitore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’acquisto della braceria), nel confermare di avere concordato il pagamento mediante cambiali e di avere sempre consegnato i soldi ad [OSCURATO:PERSONA] (marito della [OSCURATO:PERSONA]), ha dichiarato che si presentò da lui proprio [OSCURATO:PERSONA] al quale consegnò il corrispettivo della cambiale in scadenza per quel mese, e osservato che poco rileva che, sempre secondo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si presentò dicendogli che lo mandava [OSCURATO:PERSONA]…e che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a consegnarli, poco dopo, la cambiale, poiché, in una lettura unitaria dei dati, è possibile affermare che “l’intromissione del [OSCURATO:PERSONA] in quella riscossione non fu la conseguenza di un mero e lecito incarico, appunto, di riscossione conferito dal [OSCURATO:PERSONA], e la stessa disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a restituire la ambiale va letta come compendio conclusivo della vicenda estorsiva, dovendo sottostare i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] alla pretesa ritorsiva/estorsiva del clan” ( pg.9). 2. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata abbia colmato – con argomenti coerenti con le rappresentate fonti di prova, giuridicamente correttie intrinsecamente logici - le lacune motivazionali segnalate dalla Corte di cassazione, illustrando con argomenti del tutto razionali e agevolmente apprezzabili nella loro significatività logica , come le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprezzate nella loro complessiva valenza, abbiano oscurato le contrastanti dichiarazioni della persona offesa e del marito , la cui valutazione di inattendibilità è stata ampiamente giustificata. 2.1. Non sono, quindi, ravvisabili aporie e illogicità nel costrutto argomentativo su cui è imperniata la decisione in esame. 3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro