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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24759/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stato condannato dal G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in abbreviato in data 22 gennaio 2025, ad una penafinale di anni 5 di reclusione ed euro 240,00 di multa per dieci episodi di furto,avvenuti tutti su bagaglio di treni in partenza dalla stazione di [OSCURATO:PERSONA]; diquesti, tre erano avvenuti a ottobre 2023 e gli altri tra aprile e 24 maggio 2024,tutti con analoghe modalità.

Il giudice aveva ritenuto più grave il furto di cui alcapo n.4 (avente ad oggetto attrezzature tecniche per un valore intorno aitrentacinquemila euro) e su questo aveva fissato una pena base, che aveva poiaumentato in continuazione per gli altri delitti.In appello era stato proposto un concordato, con cui si chiedeva di unire lapresente pena in continuazione con altra di cui alla sentenza del Tribunale di Romadel 24 giugno 2024, che aveva condannato lo [OSCURATO:PERSONA] (alla pena di anni 4 e mesi 6di reclusione ed euro 1.650,00 di multa, ridotta di 1/3 per il rito abbreviato) perun episodio di rapina impropria, lesioni e resistenza del 26 maggio 2024; il fattoaveva avuto origine da un furto con modalità analoghe ai precedenti ma, quandoera intervenuto un sovrintendente della Polizia, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito,opponendosi e ferendolo.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha ritenuto chela continuazione non possa essere riconosciuta e che, comunque, la pena propostafosse troppo contenuta; quindi, ha rigettato la richiesta di concordato e confermatola condanna inflitta in primo grado.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.La parte deduce vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimentoal mancato riconoscimento della continuazione e, conseguentemente, al rigettodell’istanza di concordato.

L’omogeneità delle condotte e la vicinanza temporaledelle medesime, avrebbe imposto il riconoscimento della medesimezza del disegnocriminoso tra tutti gli episodi sottoposti al vaglio del giudice.

Inoltre, nella sentenzaimpugnata, l’istituto era stato riconosciuto tra una molteplicità di furti intervallatida un lasso temporale maggiore (da ottobre 2023 ad aprile 2024); il mancatoriconoscimento del beneficio per un episodio accaduto solo due giorni dopo l’ultimodei furti, costituirebbe una contraddizione interna alla medesima sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2.

In relazione al motivo dedotto, va premesso che l'unicità di disegno criminosopostula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condottegrossomodo delineate in vista di un unico fine.

Ciò significa che la programmazionepuò essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di adattamento alleeventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo ointento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Dalla unitaria programmazione iniziale di una molteplicità di reati, va distinta ladiversa situazione nella quale il soggetto abbia operato una generica scelta di stiledi vita, improntata al delitto.

In tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad unadeterminata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa dasviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, giàinsieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen.. (Sez. 1 n. 39222 del 26/02/2014, b., Rv. 260896– 01).Nel caso di specie la Corte territoriale, esaminando tutti gli indici sintomatici delcaso concreto, ha ritenuto che si versi nella seconda delle ipotesi; in assenza diuno specifico indice significativo di una progettazione iniziale unitaria, la Corteritiene che «la tendenza dell’autore a porre in essere reati dello stesso genere,frutto comunque di altrettante determinazioni estemporanee» costituisca«espressione di scelta di vita».Tale valutazione, argomentata con motivazione logica e aderente ai principi didiritto che governano la materia, non è sindacabile nella presente sede.La stessa non è intrinsecamente contraddittoria; nel prendere atto che il giudicedi primo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i numerosi furti, la Corteevidenzia di non potersi esprimere sul punto, in quanto la questione non era stataoggetto di specifica impugnazione da parte del P.M. e, quindi, non era statadevoluta alla sua cognizione.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stato condannato dal G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in abbreviato in data 22 gennaio 2025, ad una penafinale di anni 5 di reclusione ed euro 240,00 di multa per dieci episodi di furto,avvenuti tutti su bagaglio di treni in partenza dalla stazione di [OSCURATO:PERSONA]; diquesti, tre erano avvenuti a ottobre 2023 e gli altri tra aprile e 24 maggio 2024,tutti con analoghe modalità. Il giudice aveva ritenuto più grave il furto di cui alcapo n.4 (avente ad oggetto attrezzature tecniche per un valore intorno aitrentacinquemila euro) e su questo aveva fissato una pena base, che aveva poiaumentato in continuazione per gli altri delitti.In appello era stato proposto un concordato, con cui si chiedeva di unire lapresente pena in continuazione con altra di cui alla sentenza del Tribunale di Romadel 24 giugno 2024, che aveva condannato lo [OSCURATO:PERSONA] (alla pena di anni 4 e mesi 6di reclusione ed euro 1.650,00 di multa, ridotta di 1/3 per il rito abbreviato) perun episodio di rapina impropria, lesioni e resistenza del 26 maggio 2024; il fattoaveva avuto origine da un furto con modalità analoghe ai precedenti ma, quandoera intervenuto un sovrintendente della Polizia, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito,opponendosi e ferendolo.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha ritenuto chela continuazione non possa essere riconosciuta e che, comunque, la pena propostafosse troppo contenuta; quindi, ha rigettato la richiesta di concordato e confermatola condanna inflitta in primo grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.La parte deduce vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimentoal mancato riconoscimento della continuazione e, conseguentemente, al rigettodell’istanza di concordato. L’omogeneità delle condotte e la vicinanza temporaledelle medesime, avrebbe imposto il riconoscimento della medesimezza del disegnocriminoso tra tutti gli episodi sottoposti al vaglio del giudice. Inoltre, nella sentenzaimpugnata, l’istituto era stato riconosciuto tra una molteplicità di furti intervallatida un lasso temporale maggiore (da ottobre 2023 ad aprile 2024); il mancatoriconoscimento del beneficio per un episodio accaduto solo due giorni dopo l’ultimodei furti, costituirebbe una contraddizione interna alla medesima sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2. In relazione al motivo dedotto, va premesso che l'unicità di disegno criminosopostula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condottegrossomodo delineate in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazionepuò essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di adattamento alleeventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo ointento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Dalla unitaria programmazione iniziale di una molteplicità di reati, va distinta ladiversa situazione nella quale il soggetto abbia operato una generica scelta di stiledi vita, improntata al delitto. In tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad unadeterminata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa dasviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, giàinsieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen.. (Sez. 1 n. 39222 del 26/02/2014, b., Rv. 260896– 01).Nel caso di specie la Corte territoriale, esaminando tutti gli indici sintomatici delcaso concreto, ha ritenuto che si versi nella seconda delle ipotesi; in assenza diuno specifico indice significativo di una progettazione iniziale unitaria, la Corteritiene che «la tendenza dell’autore a porre in essere reati dello stesso genere,frutto comunque di altrettante determinazioni estemporanee» costituisca«espressione di scelta di vita».Tale valutazione, argomentata con motivazione logica e aderente ai principi didiritto che governano la materia, non è sindacabile nella presente sede.La stessa non è intrinsecamente contraddittoria; nel prendere atto che il giudicedi primo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i numerosi furti, la Corteevidenzia di non potersi esprimere sul punto, in quanto la questione non era stataoggetto di specifica impugnazione da parte del P.M. e, quindi, non era statadevoluta alla sua cognizione.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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