CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 37170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 luglio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] erà,estensore Il Pre1qe