CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
k [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.patita dal 24 marzo 2016 giusta ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fino al 7 dicembre 2016, allorquando detta misura veniva sostituita con misura d'obbligo. IN relazione al reato contestato lo [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in data 19 dicembre 2017 con la formula "per non aver commesso il fatto". La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un comportamento gravemente ostativo all'accoglimento della richiesta di indennizzo. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso affidato a quattro motivi di ricorso: 12.1. Con il primo si deduce l'erronea applicazione di legge quanto al concetto di colpa grave che è stata desunta dalla mera presenza del ricorrente in un luogo in cui si trovavano beni di provenienza furtiva senza accertare una condotta in concreto idonea a determinare l'adozione dell misura cautelare 2.2. Con il secondo si deduce il vizio di motivazione apparente. E' stato attribuito valore decisivo alla posizione del ricorrente senza dimostrare la sua partecipazione o consapevolezza ed è stata ritenuta evidente la natura furtiva dei beni senza considerare che il giudice penale ha escluso la responsabilità del ricorrente proprio per difetto di prova. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dei limiti del giudizio di riparazione. E' presclusa invero ogni valutazione in chiave colpevolista del materiale probatorio che si traduca in una affermazione di resposabilità penale. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il difetto di nesso causale tra la condotta e la misura cautelare. La mera presenza del ricorrente sul luogo non costituisce né comportamento eccezionale né abnorme né integra quella imprudenza macroscopica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Sono stati proposti motivi aggiunti nell'interesse del ricorrente. Con i primi tre si richiamano gli argomenti difensivi già esposti nel ricorso del quale si insiste per l'accogliemento. Con il quarto motivo si chiede l'annullamento della ordinanza perché in violazione dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. laddove la Corte della riparazione ha concluso affermando che l'istanza va disattesa "ricorrendo la causa ostativa con riferimento al profilo della condotta extraprocessuale e altresì della condotta processuale" laddove l'unico riferimento alla condotta processuale è la constatazione che in sede di interrogatorio di garanzia l'istante si è avvalso della facoltà di non rispondere. Detta valutazione si pone in contrasto con la modifica dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 che fa salva la facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento 2. Le censure operano una contestazione dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, in relazione al disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. E' opportuno ricordare che la condizione ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale(grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale, in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, 3/6/2010, n. 34656, RV. 248074; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, 263197; Sez. 3, 5/7/2022, n.28012, PV. 283411); In particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 5/2/2019, n.27548, RV. 276458). 3. Deve, altresì, essere ricordato, quanto alla struttura del giudizio di riparazione, che (Sez. Un., 13/12/1995, n.43 (dep.1996), RV. 203638), a differenza dell'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Ne deriva, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il ,giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, 10/06/2010, n.27397, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). 4. Va, altresì, rammentato - in relazione a profilo strettamente attinente ai caso di specie - che costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base 3alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, 18/12/2014 n.8914/2015; Rv. 262436; Sez. 4, 21/11/2018, n. 53361, Rv. 274498; Sez. 4, 28/9/2021, n. 850/2022, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio in atti. 5. Nel caso in esame, la Corte della riparazione ha posto l'accento sulla circostanza che allorquando la polizia giudiziaria si è recata presso un fabbricato abbandonato al cui interno era presente una abitazione composta da due camere da letto e cucina, ha trovato sei cittadini albanesi tra cui l'odierno istante, seduti intorno al tavolo sul quale erano poggiati i moltissimi beni preziosi, di provenienza furtiva, descritti nell'imputazione. Alla vista della polizia giudiziaria, quattro dei sei uomini tentarono vanamente la fuga. Ha evidenziato il giudice della riparazione che all'assoluzione dell'odierno ricorrente si è pervenuti in virtù del fatto che due dei presenti hanno ammesso il possesso della refurtiva e la fuga poteva essere conseguenza del fatto che si trattava di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. 6. Nell'autonomia di giudizio che è propria del giudizio di riparazione la Corte territoriale ha ritenuto la condotta tenuta dall'odierno istante, consistente nell'intrattenersi con altri cinque uomini intorno a un tavolo sul quale erano presenti numerosissimi oggetti preziosi ( Rolex e orologi di grandi marche, monili in oro e altri materiali preziosi, telefoni cellulari e macchine fotografiche) gravemente colposa perchè macroscopicamente imprudente e sinergica rispetto all'adoizone della misura cautelare adottata nei suoi confronti. E' stato evidenziato che il giudice della cautela ha ritenuto ragionevolmente, per quanto erroneamente, che poiché tutti e sei gli uomini erano nel possesso di oltre cento oggetti preziosi, ciò significava che anche l'odierno istante era nel consapevole possesso di quella preziosissima e abbondante refurtiva: né era possibile ritenere che l'istante non si fosse avveduto dei preziosi sul tavolo o che sembrasse merce di ordinaria detenzione sul tavolo di una abitazione abbandonata. 7. Ne consegue che non può ritenersi illogico né carente sul piano motivazionale il giudizio di sussistenza della colpa grave, atteso che la valutazione deve essere compiuta ex ante e che i fatti sopra richiamati non sono stati esclusi, nella loro materialità, dal giudice penale. La Corte distrettuale si è, dunque, conformata a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione congrua e logicamente coerente, nonché 4nel rispetto della disciplina applicabile, che la condotta del ricorrente abbia concretamente contribuito a determinare la rappresentazione di un coinvolgimento illecito, dalla quale è derivata, in rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente patita durante tutto il periodo in cui ha avuto efficacia. Deve, quindi, ritenersi immune dai denunciati vizi di illogicità e di violazione di legge la valutazione del giudice della riparazione in ordine alla valenza concausale tra la condotta e la detenzione subita. 8. L'inammissibilità dei motivi principali rende inammissibile anche i motivi aggiunti. In particolare quanto al motivo relativo alla condotta "processuale" lo stesso è del tutto scollegato dai motivi principali e in quanto tale inammissibile. E' noto che «in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 25430101, vedi anche Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 25974001). In ogni caso il motivo sarebbe aspecifico poiché interpreta il significato "processuale" adottato genericamente dalla Corte della riparazione che, invero, non ha valorizzato il silenzio del ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia e, quindi, potrebbe essere in astratto riferito a quanto accaduto nel corso del processo. 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M