CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 32560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4997-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].EL.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 19/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Come si evince dalla sentenza della Corte d’Appello, la [OSCURATO:SOCIETA]., si oppose all'ingiunzione di pagare al Consorzio per l'Area per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno la somma di € 50.886,81, a titolo di corrispettivo per i costi di gestione resi dal Consorzio, per gli anni 1997, 1998 e 1999, nell’area industriale del cratere di Palomonte. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 14 luglio 2017, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. 2. La Corte d’Appello di Salerno, co n sentenza del 12 gennaio 2021, ha rigett ato il gravame interposto dal Consorzio, condannandolo alle spese del grado. 3. Avverso tale sentenza il Con sorzio propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., con riferimento al riparto degli oneri probatori, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico del Consorzio e relativo alla sussistenza della pretesa creditoria da quest’ultimo avanzata, nonché la corretta quantificazione degli importi per i quali lo stesso Consorzio chiese ed ottenne l’ingiunzione. 5. Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità, per inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta, infatti, omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, limitandosi a fornire indicazioni del tutto estrinseche sullo svolgimento diacronico del processo, ma neppure accennando all’oggetto della controversia, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata. Esso procede subito dopo all’esposizione dell’unico motivo che ne è posto a fondamento, in termini tali però che non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti. 6. Il motivo si appalesa, peraltro, esso stesso sotto altri profili inammissibile ecomunque infondato. Le censure ivi contenute, così come formulate, si limitano infatti a proporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice territoriale, nonché impongono valutazioni di fatto, già oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede. È evidente come, con tali censure, solo apparentemente riferibili ad un effettivo erroneo impiego dell’artt. 2697 c.c. e dei principi che ne guidano la corretta applicazione, il Consorzio invochi un nuovo esame nel merito della vicenda contrattuale. Il motivo, infatti, sebbene formulato avuto riguardo al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., inerisce al giudizio di fatto circa la prova del fatto costitutivo dell’obbligazione dedotta in giudizio e non è , pertanto, utilmente spendibile ai fini del sindacato di legittimità. Viceversa, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. III, sent. n. 19064 del 5 settembre 2006). Il motivo sarebbe comunque infondato avendo il giudice di appello correttamente attribuito al Consorzio l’onere di provare il quantum della pretesa (Cass. civ., sez. I, 26/02/2007, n. 4373; Cass. civ., sez. I, 26/02/2007, n. 4372; Cass. civ., sez. I, 26/02/2007, n. 4371; Cass. civ., sez. I, 26/02/2007, n. 4374; Cass. civ., sez. I, 28/02/2007, n. 4773). Il contributo dovuto al Consorzio da parte di ciascuna impresa per l’erogazione dei servizi oggetto di causa trova la sua fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato. La presente controversia riguarda, dunque, l’esistenza di un credito riconducibile all’ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, così che la posizione sostanziale delle parti vede il Consorzio nella veste di attore. Incombe, pertanto, sul Consorzio l’onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi della sua pretesa. La Corte d’appello ha respinto l’appello del Consorzio in quanto la sua pretesa non è stata provata nel quantum (“il Consorzio, onerato della prova del credito richiesto, avrebbe dovuto fornire la prova del quantum del diritto di credito” “non può ritenersi che il Consorzio abbia assolto al proprio onere probatorio relativo al quantum dovuto”) e non perché la pretesa non è stata provata nell’an, e cioè quanto alla realizzazione dei servizi e alla fruizione degli stessi da parte della controricorrente (“non dubitandosi della legittimità per il Consorzio ASI di determinare le quote da doversi corrispondere da parte delle ditte presenti nell’area del cratere a fronte dei servizi e prestazioni ricevute”). Quindi la censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. La documentazione prodotta in giudizio dal Consorzio è stata ritenuta insufficiente a dimostrare il credito, insufficienza confermata anche dal fatto che il CTU ha dichiarato, per le annualità 1997 e 1999, di non disporre della documentazione necessaria per procedere alle verifiche e ai conteggi oggetto dell’incarico mentre per il 1998 il CTU ha elaborato un calcolo che la Corte d’appello ha ritenuto non assistito da certezza in quanto basato su dati “privi di specificità e oggettività”. 7.Le spese seguono la soccombenza. 8. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma