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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32573/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 18974/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - con una prima condotta, compiuto atti diretti in modo non equivoco a detenere e mettere in circolazione 3.998 banconote da 5 euro, non riuscendo nel loro intento per il sequestro delle stesse (intervenuto il 3 febbraio 2015 in [OSCURATO:PERSONA]; capo A delle rubrica); Nel corso delle articolate indagini preliminari, si era accertato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (mentre l’altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era la madre del compagno della coimputata), aveva organizzato un traffico di banconote false, avvalendosi, anche ed appunto, della complicità delle odierne ricorrenti.

D’accordo con il trasportatore si era simulata la prosecuzione della spedizione del pacco, così potendo accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva interessato per il suo ritiro, a Napoli dove lo stesso era stato indirizzato, proprio le due odierne imputate.

Quanto al delitto consumato contestato al capo B, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in questa occasione e visto l’esito infausto della prima spedizione, decideva di recarsi personalmente a Napoli, con il secondo carico contenuto in un trolley.

Gli operanti, intervenuti presso il locale pubblico, non rinvenivano le banconote false e, tuttavia, dalle successive conversazioni intercettate si era potuto evincere sia che le banconote false erano pervenute ai destinatari finali (che ne avevano versato il corrispettivo), sia che le due imputate avevano prestato la loro collaborazione anche in tale occasione.

Agli atti, infatti, non risultavano presenti né le richieste di autorizzazione alle intercettazioni delle utenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle conversazioni tenute nell’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], né i relativi decreti.

La Corte di merito aveva rigettato l’eccezione evidenziando come, nella sentenza di prime cure, fossero stati riportati gli estremi dei decreti autorizzativi così dovendosi ritenere superata l’obiezione della difesa. fascicolo processuale.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte senza tenere corretto conto delle reali emergenze probatorie.

Ed era stato inviato da [OSCURATO:PERSONA].

Si ribadiva pertanto che la Procura della Repubblica preso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procedeva non aveva trasmesso i decreti che erano stati emessi nel procedimento poi in parte separato con invio degli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli. - per [OSCURATO:PERSONA] le conv. 462 e 465 del 20 febbraio 2015 (pg. 41 e 42 della sentenza del Tribunale) in cui questa aveva discorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA]; Peraltro, il contenuto di queste stesse conversazioni era stato smentito dagli appostamenti in quanto le odierne imputate non erano state viste in possesso di quel trolley, portato da [OSCURATO:PERSONA] in cui si sarebbero custodite le banconote false. [OSCURATO:PERSONA] era gravato da una sola condanna assai risalente nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] era incensurata.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso merita accoglimento (ed assorbe le ulteriori ragioni di gravame).

La Corte di appello - rispondendo sull’identico motivo argomentato sulla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in assenza, nel fascicolo, dei relativi decreti autorizzativi - aveva affermato che gli stessi dovevano considerarsi presenti, posto che il primo giudice, il Tribunale, ne aveva citato gli estremi nel corpo della sentenza.

Così che l’averli riportati in sentenza, da parte del Tribunale, non significa affatto che i decreti autorizzativi fossero già presenti agli atti.

Acquisizione che, tuttavia, non risulta essere mai avvenuta (o che ne sia conseguita la produzione in giudizio, vista la loro assenza agli atti).

La cui decisività peraltro è resa evidente dal fatto che, in relazione ad entrambi i delitti, i giudici del merito citano le conversazioni in oggetto.

Segue la trasmissione degli atti al primo giudice.

Solo però in relazione al capo B, il delitto consumato, posto che il delitto tentato di cui al capo A si è nel frattempo estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alcapo a) perchè il reato è estinto per prescrizione; annullala medesima sentenza, nonché la sentenza di primo grado - emessa da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 18974/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - con una prima condotta, compiuto atti diretti in modo non equivoco a detenere e mettere in circolazione 3.998 banconote da 5 euro, non riuscendo nel loro intento per il sequestro delle stesse (intervenuto il 3 febbraio 2015 in [OSCURATO:PERSONA]; capo A delle rubrica); Nel corso delle articolate indagini preliminari, si era accertato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (mentre l’altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era la madre del compagno della coimputata), aveva organizzato un traffico di banconote false, avvalendosi, anche ed appunto, della complicità delle odierne ricorrenti. D’accordo con il trasportatore si era simulata la prosecuzione della spedizione del pacco, così potendo accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva interessato per il suo ritiro, a Napoli dove lo stesso era stato indirizzato, proprio le due odierne imputate. Quanto al delitto consumato contestato al capo B, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in questa occasione e visto l’esito infausto della prima spedizione, decideva di recarsi personalmente a Napoli, con il secondo carico contenuto in un trolley. Gli operanti, intervenuti presso il locale pubblico, non rinvenivano le banconote false e, tuttavia, dalle successive conversazioni intercettate si era potuto evincere sia che le banconote false erano pervenute ai destinatari finali (che ne avevano versato il corrispettivo), sia che le due imputate avevano prestato la loro collaborazione anche in tale occasione. Agli atti, infatti, non risultavano presenti né le richieste di autorizzazione alle intercettazioni delle utenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle conversazioni tenute nell’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], né i relativi decreti. La Corte di merito aveva rigettato l’eccezione evidenziando come, nella sentenza di prime cure, fossero stati riportati gli estremi dei decreti autorizzativi così dovendosi ritenere superata l’obiezione della difesa. fascicolo processuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte senza tenere corretto conto delle reali emergenze probatorie. Ed era stato inviato da [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadiva pertanto che la Procura della Repubblica preso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procedeva non aveva trasmesso i decreti che erano stati emessi nel procedimento poi in parte separato con invio degli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli. - per [OSCURATO:PERSONA] le conv. 462 e 465 del 20 febbraio 2015 (pg. 41 e 42 della sentenza del Tribunale) in cui questa aveva discorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA]; Peraltro, il contenuto di queste stesse conversazioni era stato smentito dagli appostamenti in quanto le odierne imputate non erano state viste in possesso di quel trolley, portato da [OSCURATO:PERSONA] in cui si sarebbero custodite le banconote false. [OSCURATO:PERSONA] era gravato da una sola condanna assai risalente nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] era incensurata. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso merita accoglimento (ed assorbe le ulteriori ragioni di gravame). La Corte di appello - rispondendo sull’identico motivo argomentato sulla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in assenza, nel fascicolo, dei relativi decreti autorizzativi - aveva affermato che gli stessi dovevano considerarsi presenti, posto che il primo giudice, il Tribunale, ne aveva citato gli estremi nel corpo della sentenza. Così che l’averli riportati in sentenza, da parte del Tribunale, non significa affatto che i decreti autorizzativi fossero già presenti agli atti. Acquisizione che, tuttavia, non risulta essere mai avvenuta (o che ne sia conseguita la produzione in giudizio, vista la loro assenza agli atti). La cui decisività peraltro è resa evidente dal fatto che, in relazione ad entrambi i delitti, i giudici del merito citano le conversazioni in oggetto. Segue la trasmissione degli atti al primo giudice. Solo però in relazione al capo B, il delitto consumato, posto che il delitto tentato di cui al capo A si è nel frattempo estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alcapo a) perchè il reato è estinto per prescrizione; annullala medesima sentenza, nonché la sentenza di primo grado - emessa da