CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 3-19 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in regime di arresti domiciliari dall'8 novembre 2012 al 26 aprile 2013 in relazione all'accusa di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione "propria"), fatto commesso sino a febbraio 2012, accusa, poi riqualificata in corruzione per atto di ufficio, da cui è stato infine assolto il 15 marzo 2018, in riforma della condanna in primo grado, dalla Corte di appello di Roma, a seguito di rinvio dalla S.C. di cassazione; la pronunzia assolutoria è divenuta irrevocabile il 10 luglio 2019. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria ed illogica. In particolare, richiamata l'imputazione originariamente elevata e ricostruito l'antefatto, si riferisce la motivazione reiettiva della richiesta di equa riparazione, motivazione che si ritiene affetta da nullità, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere ritenuto sussistente in capo al soggetto agente - ma, si ritiene, illegittimamente ed erroneamente - una colpa grave concausativa della detenzione rivelatasi ingiusta. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe motivata in maniera frettolosa, contenendo addirittura alla p. 2, righe 10-11, passaggi poco conferenti, ed inoltre si appoggerebbe essenzialmente sull'ordinanza cautelare che, però, è stata annullata dalla Corte di legittimità il 26 febbraio 2013 in maniera tranciante, senza confrontarsi né con la sentenza di legittimità né con quella di assoluzione dei Giudici di merito. I pretesi comportamenti deontologicamente scorretti del ricorrente, valorizzati nell'ordinanza impugnata per giustificare il diniego, sarebbero insussistenti o frutto di travisamento: infatti, non sarebbe conforme al vero che l'amministratore della società "Rainbow" abbia ceduto a Colarieti in via esclusiva l'uso di un'automobile, perché, invece, la vettura era stata ceduta alla moglie di Colarieti; né sarebbe vero che la moglie sia stata assunta al momento dei fatti, perchè la signora Scuderi, in realtà, già lavorava da molti anni per la "Rainbow": e si tratterebbe di circostanze entrambe già chiarite dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In realtà, il processo avrebbe fatto emergere un rapporto tra Colarieti e [OSCURATO:PERSONA] amicale e persino di tipo paterno.Sarebbe, in ogni caso, totalmente mancante ogni motivazione circa l'esistenza di un rapporto sinergico tra l'agire dell'imputato e la causazione della privazione della libertà personale, poi rivelatasi ingiusta. Richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si domanda quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale nella requisitoria scritta del 16 .febbraio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. Non ha svolto difese l'Avvocatura erariale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Va premesso che ad [OSCURATO:PERSONA], assessore comunale, si era addebitato di aver ricevuto prestazioni patrimonialmente rilevanti e "favori" da parte di un imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], quali corrispettivi per l'affidamento oneroso alla cooperativa riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] dei servizi municipali di assistenza sugli scuolabus e sui pulmini per il trasporto dei disabili. 3.Ciò posto, per quanto stringatamente e per quanto alla p. 2 vi siano, in effetti, come sottolineato nel ricorso, due righe residui di appunti, denotanti insufficiente attenzione nella rilettura e nella collazione del provvedimento ma comunque frutto di mera svista e non incidenti sulla struttura complessiva del ragionamento, in realtà alle pp. 1 e 3-4 dell'ordinanza impugnata si rinviene motivazione circa la sussistenza di elementi tali da costituire comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] scorretti deontologicamente: e se la cessione dell'auto in uso gratuito e l'assunzione della moglie sono state contestate - sia pure genericamente ed assertivamente - nel ricorso, invece l'impugnazione non si confronta, tacendo del tutto, con l'ulteriore, rilevante, tema ossia l'avere l'amministratore della "Rainbow" [OSCURATO:PERSONA] ceduto personale delle proprie cooperative alla casa di riposo per anziani "[OSCURATO:PERSONA]" gestita dalla ONLUS riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale contemporaneamente rivestiva l'incarico di assessore di Comune avente rapporti con l'imprenditore in questione. Le richiamate condotte, anche tenuto conto della aggiudicazione ritenuta "sospetta" del servizio di assistenza durante il trasporto scolastico e dei disabili, sono state non illogicamente né incongruamente (v. p. 4 del provvedimento impugnato) ritenute concausative, in uno con l'errore dell'Autorità giudiziaria, della limitazione della libertà personale. 3 ‘f i In conseguenza, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il giudice di merito può rinvenire profili di colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo in condotte extraprocessuali dell'imputato, quali frequentazioni ambigue o comportamenti comunque tali da essere percepiti all'esterno come contiguità criminale o condotte deontologicamente scorrette: in particolare, la S.C. ha affermato che possono integrare colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397), anche se imputati nello stesso processo (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498), o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082). Motivazione che nel caso di specie risulta essere sufficiente, non illogica e non incongrua. 4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de