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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04430/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 7 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.155.,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata e porto di pistola.

Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti dell'uso dell'arma e delle più persone riunite, sono meramente reiterativi di censure in fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che il ricorso, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando dì fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento impugnato).

Deve esser, in particolare, rimarcato che i giudici secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa FASANO Luca sia in ordine alla presenza dell'arma che al concorso nei fatti di altro complice rimasto non identificato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).

La versione dei fatti offerta dal predetto risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal FASANO né alcun interesse all'accusa da parte del dichiarante (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). considerato che il quarto motivo con il quale il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere del tutto generico, ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151 e Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] g3i9re Estensore li E Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 7 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.155.,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata e porto di pistola. Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti dell'uso dell'arma e delle più persone riunite, sono meramente reiterativi di censure in fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che il ricorso, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando dì fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento impugnato). Deve esser, in particolare, rimarcato che i giudici secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa FASANO Luca sia in ordine alla presenza dell'arma che al concorso nei fatti di altro complice rimasto non identificato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza di appello). La versione dei fatti offerta dal predetto risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal FASANO né alcun interesse all'accusa da parte del dichiarante (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). considerato che il quarto motivo con il quale il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere del tutto generico, ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151 e Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] g3i9re Estensore li E Il
Sentenza Cassazione n. 04430/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris