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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28651/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40663/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo -viola- zione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responso' bilità, per l'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ponto di dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Il ricorrente, in poche righe, si limita ad enunciare i motivi sopra ricordati, senza esplicitarli o connotarli in concreto, in alcun modo.

I motivi in questione, duqnue, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da una qualche critica analisi delle argoi ì enU ieni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assc,uta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento deila san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento detle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 sigliere est sore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40663/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo -viola- zione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responso' bilità, per l'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ponto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad enunciare i motivi sopra ricordati, senza esplicitarli o connotarli in concreto, in alcun modo. I motivi in questione, duqnue, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da una qualche critica analisi delle argoi ì enU ieni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assc,uta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento deila san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento detle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 sigliere est sore
Sentenza Cassazione n. 28651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris