CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 18026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32029/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] P5/H “TETI” [OSCURATO:PERSONA]. 22, 28 E 34 [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] GENERALE PER L’ITALIA; –intimata – avverso la sentenza n. 6445/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] P5/H Teti di via Borromini, 22, 28 e 34, Fiumicino convenne in giudizio la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che, accertati vizi di costruzione, i convenuti fossero condannati a risarcire il danno o, in alternativa, a eliminarli. Esponeva l’attore che l’immobile era stato realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA], con la direzione dei lavori nominata dalla committente [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima chiamò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], la quale in subappalto aveva proceduto a realizzare l’immobile. 2. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e dall’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], accolto quello principale, condannò la [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno siccome quantificato in primo grado; accolto anche l’appello incidentale, condannò [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituisce con controricorso, con il quale si dichiara indifferente all’esito della lite, riguardante solo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituisce del pari il Condominio con controricorso, con il quale si oppone al ricorso incidentale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, in seno alla quale deduce la formazione di giudicato esterno formatosi nella pendenza del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 4. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 12 disp. attuaz. cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata si poneva in insanabile contrasto con la precedente sentenza n. 10279/2017 del Tribunale di Roma, del 22/5/2017, passata in giudicato poiché non impugnata nei sei mesi successivi. Con la richiamata pronuncia il Tribunale, esaminata la transazione intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con la qualesi era stabilito l’obbligo per la subappaltatrice ([OSCURATO:PERSONA]) di eliminare a sua cura e spese i vizi denunciati, aveva affermato che non era stata esclusa l’operatività dell’art. 1670 cod. civ., con la conseguenza che l’appaltatore avrebbe dovuto effettuare la comunicazione della denuncia al subappaltatore nei sessanta giorni. La decisione richiamata aveva efficacia decisiva poiché la Corte d’appello, esaminata la transazione in parola, aveva reputato che con essa fossero stati riconosciuti i vizi e, pertanto, non occorresse la tempestiva comunicazione della denuncia. 5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1670 cod. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di aver erroneamente tratto il convincimento che con la transazione di cui si è detto le parti avessero inteso escludere l’applicabilità dell’art. 1670 cod. civ. 6. Con il ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 cod. proc. civ. evidenziando un contrast o tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte di Roma, dopo avere accolto il motivo con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] prospettava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato l’opera in piena autonomia, giungendo alla conclusione che La responsabilità per i vizi esecutivi riscontrati nell’immobile dev’essere attribuito dunque, alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, come da contratto, ha realizzato l’opera in piena autonomia tecnica e organizzativa , nel dispositivo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Reputa il Collegio doversi disporre rinvio al fine di consentire alle altre parti in giudizio di controdedurre alla eccezione di nuovo giudicato ester