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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23957/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con due sentenze sul rilievo della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta e la tipologia dei reati, con particolare riguardo alla irrilevanza, ai fini della chiesta continuazione, della contestazione e dell'affermazione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 per tutti i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; in particolare, non coglie una effettiva frattura ricostruttiva l'ampia ed articolata critica basata sulla effettiva ricorrenza, in entrambe le sentenze, della citata circostanza aggravante a ragione del fatto che il profilo è stato esaminato dal giudice dell'esecuzione che ha illustrato le ragioni di merito per le quali, nella fattispecie, non si tratta di elemento decisivo in senso favorevole al condannato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dic P.Q.Mv" CikNE LERIk

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con due sentenze sul rilievo della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta e la tipologia dei reati, con particolare riguardo alla irrilevanza, ai fini della chiesta continuazione, della contestazione e dell'affermazione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 per tutti i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; in particolare, non coglie una effettiva frattura ricostruttiva l'ampia ed articolata critica basata sulla effettiva ricorrenza, in entrambe le sentenze, della citata circostanza aggravante a ragione del fatto che il profilo è stato esaminato dal giudice dell'esecuzione che ha illustrato le ragioni di merito per le quali, nella fattispecie, non si tratta di elemento decisivo in senso favorevole al condannato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dic P.Q.Mv" CikNE LERIk
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