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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36674/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. .15772/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la -as.zh sentenza in epigrafe in data 22 Dicembre 2020 in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa riconosciuta l' ipotesi di cui al cpv dell' art. 648 c.p. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ha, rilevato, altresì, che in data 22 febbraio 2021 era maturata la prescrizione relativamente al reato di cui al capo b).

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2.1. Occorre rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass.42688/2008, rv 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 -

01. Nella specie la corte territoriale ha congruamente motivato sul punto escludendo la sussistenza di elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole a carico dell' imputato.

3. L' inammissibilità del ricorso preclude, per giurisprudenza pacifica, il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa . delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigrere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. .15772/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la -as.zh sentenza in epigrafe in data 22 Dicembre 2020 in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa riconosciuta l' ipotesi di cui al cpv dell' art. 648 c.p. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha, rilevato, altresì, che in data 22 febbraio 2021 era maturata la prescrizione relativamente al reato di cui al capo b). 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Occorre rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass.42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01. Nella specie la corte territoriale ha congruamente motivato sul punto escludendo la sussistenza di elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole a carico dell' imputato. 3. L' inammissibilità del ricorso preclude, per giurisprudenza pacifica, il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa . delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigrere estenso
Sentenza Cassazione n. 36674/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris