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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11621/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11621/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3221/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36523/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11621/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3221/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36523/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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