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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1980

Cassazione n. 49640/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1980 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 't [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Milano, in data 2 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in ricettazione di particolare tenuità; il ricorrente deduce violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. contestando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Considerato che il ricorrente non ha puntualmente indicato i motivi dedotti in appello, nè chiarito come non fossero privi di specificità; rilevato che deve essere ribadito che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1980 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 't [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Milano, in data 2 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in ricettazione di particolare tenuità; il ricorrente deduce violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. contestando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Considerato che il ricorrente non ha puntualmente indicato i motivi dedotti in appello, nè chiarito come non fossero privi di specificità; rilevato che deve essere ribadito che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre 202
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