Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 33440/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 182/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell'avvocato lana Giovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1139/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Per quanto qui interessa, con atto di citazione notificato il 10 marzo 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Lecce il notaio [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni da inadempimento degli obblighi professionali relativi all'incarico di rogante di contratto di compravendita di immobili stipulato il 31 luglio 2001, immobili venduti all'attrice dalla madre [OSCURATO:PERSONA], per omesso accertamento di iscrizioni ipotecarie su di essi.

Il convenuto si costituiva, resistendo, e ottenendo anche l'autorizzazione di chiamare la Cagnazzo, che pure gli resisteva.

Il Tribunale, con sentenza del 3 settembre 2015, negata la responsabilità professionale del convenuto, rigettava la domanda attorea ritenendo assorbite le domande riconvenzionali proposte dal Resta. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui il Resta resisteva, restando contumace la Cagnazzo.

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 23 novembre 2018, respingeva il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difeso con controricorso, anch'esso sorretto da memoria, il Resta, mentre non si è difesa l'intimata Cagnazzo.

Considerato che: Il ricorso è composto di due motivi. 1.1 II primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c.

Si osserva che l'obbligazione del notaio relativa alle attività accessorie, preliminari e successive, per conseguire il risultato voluto dalle parti, include l'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali per individuare il bene e la sua libertà: e ciò ai sensi degli articoli 1176, 1175 e 1176, secondo comma, c.c., salvo espresso esonero da tali indagini.

Si argomenta quindi in ordine alla particolare diligenza che il notaio deve versare per adempiere il suo incarico.

Il giudice d'appello avrebbe escluso la responsabilità del notaio per una clausola presente nel rogito con cui l'acquirente Miglietta lo esonera "da ogni responsabilità".

In realtà si tratterebbe di una clausola di stile, considerati i doveri di diligenza professionale e di correttezza gravanti il notaio.

Si rileva che le parti non avrebbero avuto cognizioni tecniche, per cui sarebbe stato irrilevante che esse sapessero o no della esistenza di altri creditori della Cagnazzo oltre a quello - Caripuglia - che aveva avviato nei confronti di lei una procedura esecutiva.

Il notaio avrebbe dovuto avvertire le clienti, e non lo giustificherebbe il fatto che non ne avesse avuto delega per esaminare il fascicolo della procedura esecutiva, appunto per controllare se vi fossero intervenuti altri creditori.

Inoltre vi sarebbe negligenza anche rispetto al "dovere di consiglio" verso le parti.

Essendo da tempo le stipulanti sue "abituali clienti", il notaio sarebbe stato certamente a conoscenza della condizione debitoria complessiva della Cagnazzo e di suo marito - padre della ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: nonostante ciò si era astenuto dal consigliare "le necessarie verifiche, prospettando i rischi" derivanti dall'esecuzione pendente "ed eventualmente cercando di dissuadere le parti dalla stipula o consigliando l'acquirente di inserire...clausole a sua garanzia".

Sarebbe pertanto responsabile per violazione di tale obbligo. 1.2 D motivo include in realtà due submotivi. 1.2.1 II primo è quello che si basa sul fatto che la clausola di esonero sia stata una clausola "di stile" - cosa denegata dal giudice di merito -.

In tale clausola, trascritta anche nella sentenza, così è pattuito: "la venditrice garantisce quanto venduto per franco e libero da pesi, vincoli ed ipoteche, immune da ogni gravame, in quanto, sebbene sulle unità vendute risulti ancora gravare il pignoramento immobiliare trascritto a Lecce il 09.

07. 1996 al n. 16757 a favore di Caripuglia in dipendenza del quale era già stata iniziata la procedura esecutiva immobiliare n. 665/96, pendente dinanzi al Tribunale di Lecce-[OSCURATO:PERSONA]-, al momento è stato definito ogni rapporto con la creditrice (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) che in data 25.

07. 2001 ha rinunciato alla citata procedura e ha rilasciato al Tribunale di Lecce che venga disposta la cancellazione di tale formalità.

Pertanto essa venditrice si impegna espressamente a provvedere a sua cura e spese alla cancellazione di tale formalità.

L'acquirente prende atto di ciò, dichiara di essere pienamente edotta della situazione giuridica delle unità immobiliari in oggetto e di volere acquisire le stesse nello stato in cui si trovano esonerando me notaio da ogni responsabilità".

Che si tratti o meno di formula di stile costituisce ictu °cui/ una valutazione di merito, per cui tutto il primo submotivo risulta inammissibile. 1.2.2 D secondo submotivo, qualora fosse fondato, supererebbe invero l'effetto di esonero della clausola suddetta, spostando il centro del problema al preteso inadempimento dell'obbligo di consiglio del notaio rogante.

Il tribunale aveva espressamente rilevato che, anche se vi fosse stato inadempimento da parte del notaio in ordine alla verifica della presenza di altri creditori intervenuti nell'esecuzione, non si sarebbe creato un nesso di causa tra la sua condotta e i danni subiti dalla Miglietta, perché questa era a conoscenza delle posizioni debitorie dei genitori (ciò viene rammentato nella esposizione dello svolgimento del processo effettuata dal giudice d'appello a pagina 6s. della sentenza).

La corte territoriale non è del tutto "sovrapponibile" nella sua motivazione alle argomentazioni del primo giudice, e infatti prende le mosse affermando che "la sentenza impugnata va confermata sia pure con le integrazioni ... di seguito esposte" (pagina 8 della sentenza d'appello).

Tutte le argomentazioni che poi ostende per sostenere la tesi dell'assenza di responsabilità del notaio, a fianco della clausola di esonero, concernono la ritenuta piena conoscenza che, essendone stretta parente, e per di più all'epoca dei fatti "studentessa e convivente con la madre", la Miglietta aveva della situazione economica dei genitori.

Ciò tuttavia riguarderebbe l'adempimento dell'obbligo di verifica e conseguente informazione da parte del notaio, "lasciando fuori" l'obbligo di consiglio, il cui adempimento oggettivamente sarebbe stato senz'altro necessario proprio in considerazione della giovane età (diciannovenne) all'epoca e della qualità di mera studentessa della persona che è presumibile che proprio i genitori avessero scelto che diventasse (o figurasse, si potrebbe forse aggiungere) acquirente. 1.2.3 Nella premessa del ricorso, però, la Miglietta riassume il proprio atto di citazione come denunciante l'inadempimento del notaio in riferimento ai "prescritti accertamenti" relativi agli immobili, per essere "solo successivamente ... venuta a conoscenza che su di essi gravavano tre interventi (tutti ad opera della Banca del Salento-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)" (ricorso, pagina 3).

L'inadempimento che asseritamente avrebbe commesso il notaio era stato circoscritto, dunque, proprio all'obbligo di verifica e informazione, sul quale infatti il giudice d'appello ha motivato, sia interpretando la clausola riportata come clausola di esonero, sia giungendo ad affermare che comunque la Miglietta tutto sapeva della situazione degli immobili per via del suo stretto legame familiare.

La questione, quindi, dell'obbligo di consiglio, che non può essere inteso meramente come frutto delle verifiche, bensì come obbligo da adempiere - per quanto in conseguenza della prospettazione dei rischi di cui è onerato ordinariamente il notaio (ciò che appunto è stato superato dalla corte territoriale come si è visto con la clausola di esonero) - "eventualmente cercando di dissuadere le parti dalla stipula o consigliando l'acquirente di inserire ... clausole a sua garanzia" è un novum, per cui il secondo submotivo risulta inammissibile. 2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.

Il giudice d'appello - osserva la ricorrente - valorizza lo stretto legame di parentela tra le stipulanti per desumerne la conoscenza della Miglietta della "complessa esposizione debitoria" materna, essendo però incomprensibile "come la prima circostanza ... implichi per conseguenza la seconda".

Si argomenta al riguardo, sostenendo che l'ignoranza della situazione familiare sarebbe stata una "presunzione assai più logica"; e più logica presunzione sarebbe stato anche ritenere che la Miglietta, qualora avesse saputo, non avrebbe acquistato.

Si rimarca che per le presunzioni semplici sono necessari come base dati fattuali gravi, precisi e concordanti, perché il fatto ignoto sia una conseguenza rientrante tra le normali probabilità del fatto noto; il giudice d'appello invece si sarebbe fondato soltanto sulla parentela.

E comunque, anche se la Miglietta fosse stata a conoscenza "di una generica esposizione debitoria dei genitori", non si vedrebbe come le sarebbe stato possibile anche solo sospettare degli ulteriori interventi di creditori della madre nella procedura esecutiva.

La corte territoriale dunque avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, fondando tutto sul "solo stretto rapporto di parentela" e così commettendo una praesumptio de praesumpto.

Il motivo si conclude criticando un argomento finale della sentenza tratto dall'articolo 2901 c.c. 2.2 Partendo da quest'ultimo argomento finale sull'articolo 2901 c.c., è sufficiente rilevare che l'applicazione della suddetta norma non è presente nella ratio decidendi, integrando così il passo censurato della motivazione una mera aggiunta ad abundantiam dopo una ricostruzione argomentativa già completata e che prescinde appunto dall'articolo 2901. 2.3 L'effettivo contenuto del motivo, comunque, è rinvenibile nell'asserto che sia stata formata una doppia presunzione, fondando tutto esclusivamente sul legame di parentela tra le due contraenti.

In primis va rilevato che la prova presuntiva può fondarsi anche su un solo elemento noto, purché grave e preciso, il requisito della concordanza essendo dettato soltanto per l'ipotesi in cui, nel caso concreto, ne emerga più di uno (Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2021 n. 11162; Cass. sez. 1, ord. 26 settembre 2018 n. 23153; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009 n. 17574; Cass. sez. 1, 11 settembre 2007 n. 19088; Cass. sez. 5, 9 agosto 2002 n. 12060; Cass. sez. 2, 4 maggio 1999 n. 4406; Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 914), dovendosi peraltro constatare che nella sentenza impugnata il giudice d'appello si avvale di più elementi noti, e quindi non solo della parentela, per accertare l'ignoto, ovvero che la Miglietta fosse edotta della situazione economica dei genitori: al legame familiare il giudice aggiunge "l'assolutezza e la categoricità della dichiarazione resa dalla stessa nell'atto di compravendita" nonché il "fatto che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, la vendita dei due beni immobili oggetto dell'atto di compravendita in esame da parte della madre alla figlia era destinata a fornire alla prima la provvista necessaria per estinguere un debito", "tanto più che la Miglietta era al tempo dei fatti studentessa e convivente con la madre" (pagina 10 della sentenza).

Peraltro, il motivo è inammissibile in quanto difetta di interesse: la questione della conoscenza da parte della Miglietta è una ratio decidendi che si aggiunge all'ulteriore ratio decidendi della clausola di esonero, che la censura del precedente motivo non è riuscita a superare.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 182/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell'avvocato lana Giovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1139/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Per quanto qui interessa, con atto di citazione notificato il 10 marzo 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Lecce il notaio [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni da inadempimento degli obblighi professionali relativi all'incarico di rogante di contratto di compravendita di immobili stipulato il 31 luglio 2001, immobili venduti all'attrice dalla madre [OSCURATO:PERSONA], per omesso accertamento di iscrizioni ipotecarie su di essi. Il convenuto si costituiva, resistendo, e ottenendo anche l'autorizzazione di chiamare la Cagnazzo, che pure gli resisteva. Il Tribunale, con sentenza del 3 settembre 2015, negata la responsabilità professionale del convenuto, rigettava la domanda attorea ritenendo assorbite le domande riconvenzionali proposte dal Resta. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui il Resta resisteva, restando contumace la Cagnazzo. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 23 novembre 2018, respingeva il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difeso con controricorso, anch'esso sorretto da memoria, il Resta, mentre non si è difesa l'intimata Cagnazzo. Considerato che: Il ricorso è composto di due motivi. 1.1 II primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. Si osserva che l'obbligazione del notaio relativa alle attività accessorie, preliminari e successive, per conseguire il risultato voluto dalle parti, include l'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali per individuare il bene e la sua libertà: e ciò ai sensi degli articoli 1176, 1175 e 1176, secondo comma, c.c., salvo espresso esonero da tali indagini. Si argomenta quindi in ordine alla particolare diligenza che il notaio deve versare per adempiere il suo incarico. Il giudice d'appello avrebbe escluso la responsabilità del notaio per una clausola presente nel rogito con cui l'acquirente Miglietta lo esonera "da ogni responsabilità". In realtà si tratterebbe di una clausola di stile, considerati i doveri di diligenza professionale e di correttezza gravanti il notaio. Si rileva che le parti non avrebbero avuto cognizioni tecniche, per cui sarebbe stato irrilevante che esse sapessero o no della esistenza di altri creditori della Cagnazzo oltre a quello - Caripuglia - che aveva avviato nei confronti di lei una procedura esecutiva. Il notaio avrebbe dovuto avvertire le clienti, e non lo giustificherebbe il fatto che non ne avesse avuto delega per esaminare il fascicolo della procedura esecutiva, appunto per controllare se vi fossero intervenuti altri creditori. Inoltre vi sarebbe negligenza anche rispetto al "dovere di consiglio" verso le parti. Essendo da tempo le stipulanti sue "abituali clienti", il notaio sarebbe stato certamente a conoscenza della condizione debitoria complessiva della Cagnazzo e di suo marito - padre della ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: nonostante ciò si era astenuto dal consigliare "le necessarie verifiche, prospettando i rischi" derivanti dall'esecuzione pendente "ed eventualmente cercando di dissuadere le parti dalla stipula o consigliando l'acquirente di inserire...clausole a sua garanzia". Sarebbe pertanto responsabile per violazione di tale obbligo. 1.2 D motivo include in realtà due submotivi. 1.2.1 II primo è quello che si basa sul fatto che la clausola di esonero sia stata una clausola "di stile" - cosa denegata dal giudice di merito -. In tale clausola, trascritta anche nella sentenza, così è pattuito: "la venditrice garantisce quanto venduto per franco e libero da pesi, vincoli ed ipoteche, immune da ogni gravame, in quanto, sebbene sulle unità vendute risulti ancora gravare il pignoramento immobiliare trascritto a Lecce il 09. 07. 1996 al n. 16757 a favore di Caripuglia in dipendenza del quale era già stata iniziata la procedura esecutiva immobiliare n. 665/96, pendente dinanzi al Tribunale di Lecce-[OSCURATO:PERSONA]-, al momento è stato definito ogni rapporto con la creditrice (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) che in data 25. 07. 2001 ha rinunciato alla citata procedura e ha rilasciato al Tribunale di Lecce che venga disposta la cancellazione di tale formalità. Pertanto essa venditrice si impegna espressamente a provvedere a sua cura e spese alla cancellazione di tale formalità. L'acquirente prende atto di ciò, dichiara di essere pienamente edotta della situazione giuridica delle unità immobiliari in oggetto e di volere acquisire le stesse nello stato in cui si trovano esonerando me notaio da ogni responsabilità". Che si tratti o meno di formula di stile costituisce ictu °cui/ una valutazione di merito, per cui tutto il primo submotivo risulta inammissibile. 1.2.2 D secondo submotivo, qualora fosse fondato, supererebbe invero l'effetto di esonero della clausola suddetta, spostando il centro del problema al preteso inadempimento dell'obbligo di consiglio del notaio rogante. Il tribunale aveva espressamente rilevato che, anche se vi fosse stato inadempimento da parte del notaio in ordine alla verifica della presenza di altri creditori intervenuti nell'esecuzione, non si sarebbe creato un nesso di causa tra la sua condotta e i danni subiti dalla Miglietta, perché questa era a conoscenza delle posizioni debitorie dei genitori (ciò viene rammentato nella esposizione dello svolgimento del processo effettuata dal giudice d'appello a pagina 6s. della sentenza). La corte territoriale non è del tutto "sovrapponibile" nella sua motivazione alle argomentazioni del primo giudice, e infatti prende le mosse affermando che "la sentenza impugnata va confermata sia pure con le integrazioni ... di seguito esposte" (pagina 8 della sentenza d'appello). Tutte le argomentazioni che poi ostende per sostenere la tesi dell'assenza di responsabilità del notaio, a fianco della clausola di esonero, concernono la ritenuta piena conoscenza che, essendone stretta parente, e per di più all'epoca dei fatti "studentessa e convivente con la madre", la Miglietta aveva della situazione economica dei genitori. Ciò tuttavia riguarderebbe l'adempimento dell'obbligo di verifica e conseguente informazione da parte del notaio, "lasciando fuori" l'obbligo di consiglio, il cui adempimento oggettivamente sarebbe stato senz'altro necessario proprio in considerazione della giovane età (diciannovenne) all'epoca e della qualità di mera studentessa della persona che è presumibile che proprio i genitori avessero scelto che diventasse (o figurasse, si potrebbe forse aggiungere) acquirente. 1.2.3 Nella premessa del ricorso, però, la Miglietta riassume il proprio atto di citazione come denunciante l'inadempimento del notaio in riferimento ai "prescritti accertamenti" relativi agli immobili, per essere "solo successivamente ... venuta a conoscenza che su di essi gravavano tre interventi (tutti ad opera della Banca del Salento-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)" (ricorso, pagina 3). L'inadempimento che asseritamente avrebbe commesso il notaio era stato circoscritto, dunque, proprio all'obbligo di verifica e informazione, sul quale infatti il giudice d'appello ha motivato, sia interpretando la clausola riportata come clausola di esonero, sia giungendo ad affermare che comunque la Miglietta tutto sapeva della situazione degli immobili per via del suo stretto legame familiare. La questione, quindi, dell'obbligo di consiglio, che non può essere inteso meramente come frutto delle verifiche, bensì come obbligo da adempiere - per quanto in conseguenza della prospettazione dei rischi di cui è onerato ordinariamente il notaio (ciò che appunto è stato superato dalla corte territoriale come si è visto con la clausola di esonero) - "eventualmente cercando di dissuadere le parti dalla stipula o consigliando l'acquirente di inserire ... clausole a sua garanzia" è un novum, per cui il secondo submotivo risulta inammissibile. 2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. Il giudice d'appello - osserva la ricorrente - valorizza lo stretto legame di parentela tra le stipulanti per desumerne la conoscenza della Miglietta della "complessa esposizione debitoria" materna, essendo però incomprensibile "come la prima circostanza ... implichi per conseguenza la seconda". Si argomenta al riguardo, sostenendo che l'ignoranza della situazione familiare sarebbe stata una "presunzione assai più logica"; e più logica presunzione sarebbe stato anche ritenere che la Miglietta, qualora avesse saputo, non avrebbe acquistato. Si rimarca che per le presunzioni semplici sono necessari come base dati fattuali gravi, precisi e concordanti, perché il fatto ignoto sia una conseguenza rientrante tra le normali probabilità del fatto noto; il giudice d'appello invece si sarebbe fondato soltanto sulla parentela. E comunque, anche se la Miglietta fosse stata a conoscenza "di una generica esposizione debitoria dei genitori", non si vedrebbe come le sarebbe stato possibile anche solo sospettare degli ulteriori interventi di creditori della madre nella procedura esecutiva. La corte territoriale dunque avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, fondando tutto sul "solo stretto rapporto di parentela" e così commettendo una praesumptio de praesumpto. Il motivo si conclude criticando un argomento finale della sentenza tratto dall'articolo 2901 c.c. 2.2 Partendo da quest'ultimo argomento finale sull'articolo 2901 c.c., è sufficiente rilevare che l'applicazione della suddetta norma non è presente nella ratio decidendi, integrando così il passo censurato della motivazione una mera aggiunta ad abundantiam dopo una ricostruzione argomentativa già completata e che prescinde appunto dall'articolo 2901. 2.3 L'effettivo contenuto del motivo, comunque, è rinvenibile nell'asserto che sia stata formata una doppia presunzione, fondando tutto esclusivamente sul legame di parentela tra le due contraenti. In primis va rilevato che la prova presuntiva può fondarsi anche su un solo elemento noto, purché grave e preciso, il requisito della concordanza essendo dettato soltanto per l'ipotesi in cui, nel caso concreto, ne emerga più di uno (Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2021 n. 11162; Cass. sez. 1, ord. 26 settembre 2018 n. 23153; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009 n. 17574; Cass. sez. 1, 11 settembre 2007 n. 19088; Cass. sez. 5, 9 agosto 2002 n. 12060; Cass. sez. 2, 4 maggio 1999 n. 4406; Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 914), dovendosi peraltro constatare che nella sentenza impugnata il giudice d'appello si avvale di più elementi noti, e quindi non solo della parentela, per accertare l'ignoto, ovvero che la Miglietta fosse edotta della situazione economica dei genitori: al legame familiare il giudice aggiunge "l'assolutezza e la categoricità della dichiarazione resa dalla stessa nell'atto di compravendita" nonché il "fatto che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, la vendita dei due beni immobili oggetto dell'atto di compravendita in esame da parte della madre alla figlia era destinata a fornire alla prima la provvista necessaria per estinguere un debito", "tanto più che la Miglietta era al tempo dei fatti studentessa e convivente con la madre" (pagina 10 della sentenza). Peraltro, il motivo è inammissibile in quanto difetta di interesse: la questione della conoscenza da parte della Miglietta è una ratio decidendi che si aggiunge all'ulteriore ratio decidendi della clausola di esonero, che la censura del precedente motivo non è riuscita a superare. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri
Sentenza Cassazione n. 33440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris