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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03150/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata, in data 16 novembre 2020, da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la restituzione della somma di C 250.000, sottoposta a sequestro nel procedimento definito con sentenza n. 7026/2017 della Corte di appello di Milano.

L'istanza era meramente reiterativa di quella già esaminata con ordinanza in data 30 ottobre 2020 della stessa Corte, e non impugnata.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell'art. 667 cod. proc. pen., in quanto la difesa, con l'atto depositato in data 16 novembre 2020, aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata de plano in data 30 ottobre 2020 dalla stessa Corte di appello di Milano.

Inoltre, con l'originaria richiesta di restituzione veniva rilevato che la somma di denaro doveva essere restituita a colui (lo Schiavone) al quale era stata sequestrata, dato che era stato assolto dall'accusa di riciclaggio ed aveva giustificato il possesso del denaro, siccome destinate ad un acquisto di bene immobile.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato, de plano, l'inammissibilità dell'istanza di parte - ritenuta "meramente ripropositiva di analoga definita nell'ambito del procedimento SIGE 595/2020 con ordinanza motivata di rigetto di questa Corte del 30 ottobre 2020" - senza avvedersi che, in realtà, la parte non aveva proposto al giudice dell'esecuzione nuova istanza, bensì atto di opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata, de plano, dallo stesso giudice dell'esecuzione in data 30 ottobre 2020.

A norma dell'art. 676 cod. proc. pen. gli incidenti di esecuzione in tema di beni confiscati seguono la procedura di cui all'art. 667 cod. proc. pen., che prevede una prima pronuncia del giudice dell'esecuzione, adottata senza instaurazione del contraddittorio, avverso la quale la parte ha facoltà di proporre opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione, che è tenuto, quindi, a procedere ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. e a provvedere sull'istanza nel contraddittorio delle parti.

L'atto di opposizione ha la funzione di sollecitare l'adozione di un provvedimento sull'originaria richiesta nel contraddittorio e, dunque, non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perché proceda al giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di opposizione.

Così deciso il 25 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata, in data 16 novembre 2020, da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la restituzione della somma di C 250.000, sottoposta a sequestro nel procedimento definito con sentenza n. 7026/2017 della Corte di appello di Milano. L'istanza era meramente reiterativa di quella già esaminata con ordinanza in data 30 ottobre 2020 della stessa Corte, e non impugnata. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 667 cod. proc. pen., in quanto la difesa, con l'atto depositato in data 16 novembre 2020, aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata de plano in data 30 ottobre 2020 dalla stessa Corte di appello di Milano. Inoltre, con l'originaria richiesta di restituzione veniva rilevato che la somma di denaro doveva essere restituita a colui (lo Schiavone) al quale era stata sequestrata, dato che era stato assolto dall'accusa di riciclaggio ed aveva giustificato il possesso del denaro, siccome destinate ad un acquisto di bene immobile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato, de plano, l'inammissibilità dell'istanza di parte - ritenuta "meramente ripropositiva di analoga definita nell'ambito del procedimento SIGE 595/2020 con ordinanza motivata di rigetto di questa Corte del 30 ottobre 2020" - senza avvedersi che, in realtà, la parte non aveva proposto al giudice dell'esecuzione nuova istanza, bensì atto di opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata, de plano, dallo stesso giudice dell'esecuzione in data 30 ottobre 2020. A norma dell'art. 676 cod. proc. pen. gli incidenti di esecuzione in tema di beni confiscati seguono la procedura di cui all'art. 667 cod. proc. pen., che prevede una prima pronuncia del giudice dell'esecuzione, adottata senza instaurazione del contraddittorio, avverso la quale la parte ha facoltà di proporre opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione, che è tenuto, quindi, a procedere ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. e a provvedere sull'istanza nel contraddittorio delle parti. L'atto di opposizione ha la funzione di sollecitare l'adozione di un provvedimento sull'originaria richiesta nel contraddittorio e, dunque, non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perché proceda al giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di opposizione. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il
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