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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00321/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita dal 4 ottobre 2017 al 18 dicembre 2019 in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe della cosca di Frauenfeld operante in Svizzera. 1.1.L'istante era accusato di aver fatto parte della cosca locale di Frauenfeld capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

La misura cautelare era stata disposta con ordinanza del 12 novembre 2014, eseguita, a seguito di estradizione dalla Svizzera, in data 4 ottobre 2017.k

1.2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 26 marzo 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 di reclusione. (91 La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3 novembre 2021, lo aveva assolto dal reato su—indicato perché il fatto non sussiste, in applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 51489 del 29/11/2019 riguardante altri affiliati alla medesima «locale».

La sentenza di assoluzione non aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse affiliato alla «locale di Frauenfeld», ma aveva ritenuto che, essendo il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. configurabile/anche con riferimento alle articolazioni territoriali di una mafia storica, solo quando tali articolazioni si avvalgono, nel territorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico funzionale con la casa-madre e spendono in quei territorio la «fama criminale» ereditata dalla casa-madre, nel caso in esame, tale fattispecie delittuosa non sussisteva, non essendosi realizzata la c.d. esteriorizzazione del metodo mafioso.

1.3. La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta del soggetto istante profili di colpa gravi, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando un unicofarticolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ricorrenza di un comportamento gravemente colposo ascrivibile al ricorrente.

L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, omette di considerare che la sentenza assolutoria è intervenuta in quanto è stato ritenuto che non jgtv-A il sodalizio mafioso, concordemente a tutte le altre decisioni giurisdizionali che hanno riguardato le presunte articolazioni straniere dell'ndrangheta e che sono originate da quel filone investigativo.

Al momento della esecuzione della misura, il quadro giurisprudenziale era ormai univoco nel senso della non ravvisabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento ad articolazioni della consorteria quale quella in esame.

Infatti, pronunciandosi sul ricorso presentato da due soggetti accusati di fare parte della medesima associazione mafiosa, la seconda sezione penale della Corte di cassazione aveva rilevato icon due distinte ordinanze, un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sufficienza della capacità potenziale della forza di intimidazione perché potesse dirsi esistente una associazione mafiosa, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non aveva ritenuto necessaria la rimessione, affermando che "l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propricpi fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti".

La prima àezione penale della Corte, pronunciandosi sulla struttura mafiosa in cui veniva collocato l'imputato, ha escluso la possibilità di inquadrarla nel paradigma normativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. per la mancanza di esteriorizzazione della forza di intimidazione.

La Corte della riparazione, dunque, ha eluso gli argomenti della difesa volti a segnalare come la custodia cautelare subita fosse ingiusta, dal momento che, laddove il giudice della cautela si fosse adeguato alla interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla posizione dei coindagati, alcuna misura poteva essere disposta.

Nel momento in cui era intervenuta la misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non esisteva una pluralità di indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità che si era ormai attestata nel senso della non configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per il quale era stata applicata la misura cautelare.

Il difensore ricorda che, nel caso di ingiustizia formale, la possibilità di negare il diritto alla riparazione in conseguenza della condotta sinergica del richiedente rimane preclusa quando il giudice della cognizione pervenga alla conclusione che le condizioni per emettere la misura difettavano ab origine e ciò sulla base degli stessi elementi che erano a disposizione del giudice della cautela.

Nel caso di specie, mancavano già ab initio le condizioni di applicabilità della misura cautelare, poiché l'organizzazione in cui era collocato [OSCURATO:PERSONA] non presentava i crismi propri dell'associazione mafiosa.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte/con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.

2. Per meglio delineare l'oggetto del presente giudizio, si deve ricordare che l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. 2.1.Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale).Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). 2.1.1.Nel primo caso viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela.

In tale ipotesi il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 7 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663).

Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). 2.1.2 Nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento con decisione irrevocabile della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli.

L' ingiustizia formale, secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare) (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv. 236989).

Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez

4. n. 39535 del 29/5/2014, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332).

In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura.

Sempre in tema di ingiustizia formale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, cit.; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, cit; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099).

3. Nel caso di specie, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave, richiamando alcune condotte, emerse attraverso attività di intercettazione e videoregistrazione, il cui accadimento fattuale non era stato escluso dalla sentenza di assoluzione e in particolare: - la partecipazione attiva del ricorrente alle riunioni del sodalizio che si tenevano all'interno di un bar e l'adesione ai riti propri della consorteria, identici a quelli adottati dai "locali" di 'ndrangheta esistenti in [OSCURATO:PERSONA];- la pluriennale appartenenza del ricorrente all'associazione, espressamente "confessata" nel corso di una delle conversazioni registrate; - la conoscenza da parte del ricorrente delle "cariche sociali", dei "gradi" del sodalizio, delle dinamiche interne al medesimo e dello stretto legame tra la "locale" svizzera e quella calabrese; - la prospettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei dialoghi intercettati, di programmi e linee di azione finalizzati alla crescita del gruppo, unita alla consapevolezza del carattere illecito dell'attività dell'associazione comprovata dalla preoccupazione manifestata per eventuali pedinannenti da parte delle forze dell'ordine.

Il giudizio di merito - ha proseguito la Corte- non aveva smentito tali fatti storici, ma ne aveva valutato l'insufficienza ai fini della declaratoria di penale responsabilità: pur essendo stata esclusa la configurabilità di un organismo 'ndranghetistico in territorio svizzero, tuttavia la condotta direttamente posta in essere dall'odierno istante doveva ritenersi connotata da colpa grave, stante il ruolo attivo svolto nel sodalizio avente carattere illecito, in quanto riproducente tutte le caratteristiche di una associazione mafiosa, pur in assenza di esteriorizzazione del metodo.

2.3. Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure.

In coerenza con l'orientamento di questa Corte in casi sovrapponibili a quello oggetto del presente ricorso, infatti, si deve ribadire: che diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare e che il consolidamento di un indirizzo nel senso della non configurabilità di un reato, piuttosto che di un altro che, invece, si era espresso per la sua sussistenza, non può dare luogo, in caso di esito assolutorio, al riconoscimento del diritto alla riparazione (in tale senso Sez. 4 n.24006 del 24 maggio 2023, Rv 284648); che l'evoluzione giurisprudenziale relativa alla applicazione di una fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria, quale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente (in tal senso / Sez. 4, n. 51607 del 24 ottobre 2023, n.m pag. 11).

Non ricorre, dunque, nel caso di specie? un'ipotesi di ingiustizia formale, giacché l'esito assolutorio è avvenuto in esito al processo, sulla base di una valutazione del compendio probatorio in atti da parte del giudice del merito, che ha ritenuto di aderire all' orientamento giurisprudenziale nel senso della non configurabilità del reato.

La gravità del quadro indiziario non è stata smentita nella fase cautelare e non è stato accertato con decisione definitiva che la misura cautelare fosse stata disposta in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.: piuttosto l'esito assolutorio è intervenuto a seguito di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ritenute dal giudice della cautela valevoli ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dal giudice della cognizione insufficienti ai fini della affermazione della responsabilità.

4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che appare congruo liquidare in euro mille.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 2817

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita dal 4 ottobre 2017 al 18 dicembre 2019 in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe della cosca di Frauenfeld operante in Svizzera. 1.1.L'istante era accusato di aver fatto parte della cosca locale di Frauenfeld capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. La misura cautelare era stata disposta con ordinanza del 12 novembre 2014, eseguita, a seguito di estradizione dalla Svizzera, in data 4 ottobre 2017.k 1.2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 26 marzo 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 di reclusione. (91 La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3 novembre 2021, lo aveva assolto dal reato su—indicato perché il fatto non sussiste, in applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 51489 del 29/11/2019 riguardante altri affiliati alla medesima «locale». La sentenza di assoluzione non aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse affiliato alla «locale di Frauenfeld», ma aveva ritenuto che, essendo il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. configurabile/anche con riferimento alle articolazioni territoriali di una mafia storica, solo quando tali articolazioni si avvalgono, nel territorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico funzionale con la casa-madre e spendono in quei territorio la «fama criminale» ereditata dalla casa-madre, nel caso in esame, tale fattispecie delittuosa non sussisteva, non essendosi realizzata la c.d. esteriorizzazione del metodo mafioso. 1.3. La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta del soggetto istante profili di colpa gravi, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando un unicofarticolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ricorrenza di un comportamento gravemente colposo ascrivibile al ricorrente. L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, omette di considerare che la sentenza assolutoria è intervenuta in quanto è stato ritenuto che non jgtv-A il sodalizio mafioso, concordemente a tutte le altre decisioni giurisdizionali che hanno riguardato le presunte articolazioni straniere dell'ndrangheta e che sono originate da quel filone investigativo. Al momento della esecuzione della misura, il quadro giurisprudenziale era ormai univoco nel senso della non ravvisabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento ad articolazioni della consorteria quale quella in esame. Infatti, pronunciandosi sul ricorso presentato da due soggetti accusati di fare parte della medesima associazione mafiosa, la seconda sezione penale della Corte di cassazione aveva rilevato icon due distinte ordinanze, un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sufficienza della capacità potenziale della forza di intimidazione perché potesse dirsi esistente una associazione mafiosa, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non aveva ritenuto necessaria la rimessione, affermando che "l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propricpi fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti". La prima àezione penale della Corte, pronunciandosi sulla struttura mafiosa in cui veniva collocato l'imputato, ha escluso la possibilità di inquadrarla nel paradigma normativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. per la mancanza di esteriorizzazione della forza di intimidazione. La Corte della riparazione, dunque, ha eluso gli argomenti della difesa volti a segnalare come la custodia cautelare subita fosse ingiusta, dal momento che, laddove il giudice della cautela si fosse adeguato alla interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla posizione dei coindagati, alcuna misura poteva essere disposta. Nel momento in cui era intervenuta la misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non esisteva una pluralità di indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità che si era ormai attestata nel senso della non configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per il quale era stata applicata la misura cautelare. Il difensore ricorda che, nel caso di ingiustizia formale, la possibilità di negare il diritto alla riparazione in conseguenza della condotta sinergica del richiedente rimane preclusa quando il giudice della cognizione pervenga alla conclusione che le condizioni per emettere la misura difettavano ab origine e ciò sulla base degli stessi elementi che erano a disposizione del giudice della cautela. Nel caso di specie, mancavano già ab initio le condizioni di applicabilità della misura cautelare, poiché l'organizzazione in cui era collocato [OSCURATO:PERSONA] non presentava i crismi propri dell'associazione mafiosa. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte/con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. Per meglio delineare l'oggetto del presente giudizio, si deve ricordare che l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. 2.1.Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale).Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). 2.1.1.Nel primo caso viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela. In tale ipotesi il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 7 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). 2.1.2 Nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento con decisione irrevocabile della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. L' ingiustizia formale, secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare) (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. Sempre in tema di ingiustizia formale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, cit.; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, cit; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099). 3. Nel caso di specie, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave, richiamando alcune condotte, emerse attraverso attività di intercettazione e videoregistrazione, il cui accadimento fattuale non era stato escluso dalla sentenza di assoluzione e in particolare: - la partecipazione attiva del ricorrente alle riunioni del sodalizio che si tenevano all'interno di un bar e l'adesione ai riti propri della consorteria, identici a quelli adottati dai "locali" di 'ndrangheta esistenti in [OSCURATO:PERSONA];- la pluriennale appartenenza del ricorrente all'associazione, espressamente "confessata" nel corso di una delle conversazioni registrate; - la conoscenza da parte del ricorrente delle "cariche sociali", dei "gradi" del sodalizio, delle dinamiche interne al medesimo e dello stretto legame tra la "locale" svizzera e quella calabrese; - la prospettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei dialoghi intercettati, di programmi e linee di azione finalizzati alla crescita del gruppo, unita alla consapevolezza del carattere illecito dell'attività dell'associazione comprovata dalla preoccupazione manifestata per eventuali pedinannenti da parte delle forze dell'ordine. Il giudizio di merito - ha proseguito la Corte- non aveva smentito tali fatti storici, ma ne aveva valutato l'insufficienza ai fini della declaratoria di penale responsabilità: pur essendo stata esclusa la configurabilità di un organismo 'ndranghetistico in territorio svizzero, tuttavia la condotta direttamente posta in essere dall'odierno istante doveva ritenersi connotata da colpa grave, stante il ruolo attivo svolto nel sodalizio avente carattere illecito, in quanto riproducente tutte le caratteristiche di una associazione mafiosa, pur in assenza di esteriorizzazione del metodo. 2.3. Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure. In coerenza con l'orientamento di questa Corte in casi sovrapponibili a quello oggetto del presente ricorso, infatti, si deve ribadire: che diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare e che il consolidamento di un indirizzo nel senso della non configurabilità di un reato, piuttosto che di un altro che, invece, si era espresso per la sua sussistenza, non può dare luogo, in caso di esito assolutorio, al riconoscimento del diritto alla riparazione (in tale senso Sez. 4 n.24006 del 24 maggio 2023, Rv 284648); che l'evoluzione giurisprudenziale relativa alla applicazione di una fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria, quale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente (in tal senso / Sez. 4, n. 51607 del 24 ottobre 2023, n.m pag. 11). Non ricorre, dunque, nel caso di specie? un'ipotesi di ingiustizia formale, giacché l'esito assolutorio è avvenuto in esito al processo, sulla base di una valutazione del compendio probatorio in atti da parte del giudice del merito, che ha ritenuto di aderire all' orientamento giurisprudenziale nel senso della non configurabilità del reato. La gravità del quadro indiziario non è stata smentita nella fase cautelare e non è stato accertato con decisione definitiva che la misura cautelare fosse stata disposta in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.: piuttosto l'esito assolutorio è intervenuto a seguito di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ritenute dal giudice della cautela valevoli ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dal giudice della cognizione insufficienti ai fini della affermazione della responsabilità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che appare congruo liquidare in euro mille. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 2817
Sentenza Cassazione n. 00321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris