Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20656/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale applicata dal Tribunale di Catania, in relazione all'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna del medesimo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Rilevato che - avverso tale sentenza - Guerra ricorre per cassazione tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, quanto alla mancata esclusione della recidiva e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa si duole che non sia stata esclusa la recidiva contestata, come già invocato in sede di gravame e lamenta che non siano state esplicitate le ragioni poste a fondamento del diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto manifestamente infondato e proposto per motivi reiterativi e interamente versati in fatto, dunque non consentiti.

Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice.

Rileva al riguardo la Corte territoriale che: "le condanne antecedenti annoverate dal Guerra ....

Costituiscono un antecedente fattuale che qualifica la maggior colpevolezza dell'imputato nella sua ricaduta nei fatti-reato di cui trattasi e la sua immutata se non ingravescente pericolosità sociale ... tale che la condotta delittuosa di cui si discute non appare occasionale o episodica ma indice della specifica attitudine ..."; Rilevato poi che la sentenza impugnata sottolinea come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la sua allarmante personalità; Ritenuto che, a fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale applicata dal Tribunale di Catania, in relazione all'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna del medesimo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Rilevato che - avverso tale sentenza - Guerra ricorre per cassazione tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, quanto alla mancata esclusione della recidiva e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa si duole che non sia stata esclusa la recidiva contestata, come già invocato in sede di gravame e lamenta che non siano state esplicitate le ragioni poste a fondamento del diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto manifestamente infondato e proposto per motivi reiterativi e interamente versati in fatto, dunque non consentiti. Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice. Rileva al riguardo la Corte territoriale che: "le condanne antecedenti annoverate dal Guerra .... Costituiscono un antecedente fattuale che qualifica la maggior colpevolezza dell'imputato nella sua ricaduta nei fatti-reato di cui trattasi e la sua immutata se non ingravescente pericolosità sociale ... tale che la condotta delittuosa di cui si discute non appare occasionale o episodica ma indice della specifica attitudine ..."; Rilevato poi che la sentenza impugnata sottolinea come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la sua allarmante personalità; Ritenuto che, a fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 20656/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris