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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08856/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 febbraio 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma di quelle sentenze pronunziate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 5 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha dichiarato, previa riunione delle impugnazioni presentate dal locale Procuratore generale, colpevole dei delitti di danneggiamento seguito da pericolo di incendio aggravato e danneggiamento aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di cinque mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., che, a suo modo di vedere, avrebbe imposto — stante il ribaltamento, in appello, della pronunzia assolutoria emessa all'esito del primo grado di giudizio — la rinnovazione della prova dichiarativa.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto 'all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] — il quale, ristretto presso la locale casa circondariale, si è reso autore, tra il 2 aprile ed il 26 maggio 2016, di reiterate condotte illecite, appiccando il fuoco alle lenzuola e danneggiando, di volta in volta, la branda, il televisore, il cancello, il blindo, i vetri ed il termosifone, nonché altre suppellettili — in considerazione della concorrente promozione, nei suoi confronti ed in relazione ai medesimi fatti, di diversi procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con l'irrogazione delle previste sanzioni e, specificamente, con l'esclusione dalle attività in comune nella massima misura contemplata dall'ordinamento penitenziario.Ha, quindi, stimato, in dichiarata adesione alla più recente giurisprudenza della Cedu (Grande camera, 15 novembre 2016, A e B contro [OSCURATO:PERSONA]), che la risposta sanzionatoria già apprestata per i fatti in contestazione è adeguata al disvalore in tal modo espresso e complessivamente proporzionata, sicché, valorizzando la complementarietà tra l'intervento disciplinare e quello repressivo penale, l'interazione delle rispettive procedure e lo stretto legame temporale e materiale che le connota, ha prosciolto l'imputato dai reati ascrittigli perché «già condannato definitivamente per il medesimo fatto».

3. La Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice e mutuando, invece, i rilievi del Procuratore generale impugnante, è pervenuta ad opposta conclusione, richiamando, innanzitutto, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ad analoghe imputazioni, ascritte allo stesso Pagano in relazione a fatti avvenuti in ambiente carcerario (Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, Pagano, Rv. 269237).

Ha, in particolare, rilevato che, escluso che, in termini generali, sussista una assoluta incompatibilità tra il sistema del c.d.

«doppio binario» sanzionatorio e l'art. 4, Prot. 7, Cedu, è necessario, piuttosto, verificare che le diverse risposte sanzionatorie rispetto all'idem factum siano complementari in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti e determinino l'inflizione di una sanzione penale integrata che sia prevedibile e, in concreto, proporzionata al valore del fatto.

Richiamati i fattori che, per indicazione della giurisprudenza convenzionale, consentono al giudice di apprezzare se, ed in quale misura, i diversi procedimenti siano collegati, la Corte marchigiana ha enucleato una serie di indici attestanti, nel caso concreto, lo stretto legame tra la procedura disciplinare e quella penale, in chiave, precipuamente di: diversità delle finalità rispettivamente perseguite; prevedibilità, in capo all'agente, della promozione, in conseguenza degli accessi di violenza, di una pluralità di procedimenti; possibilità di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale; connessione temporale tra le distinte iniziative.

Ha, quindi, negato «che l'avvio del procedimento penale per i reati di danneggiamento ed incendio, in seguito alla conclusione del procedimento disciplinare che ha irrogato all'imputato la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per sessanta giorni, costituisca una violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., anche nella dimensione emergente dalla interpretazione assegnabile alla norme alla luce di diritti convenzionale».4.

Ciò posto, il ricorrente si duole del fatto che l'accoglimento dell'appello avverso la decisione assolutoria pronunziata dal giudice di primo grado non sia stato preceduto dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a suo modo di vedere imposta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen..

La censura è priva di pregio, posto che la norma evocata circoscrive l'incombente alle ipotesi «di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», alle quali quella in esame è sicuramente estranea.

In questo senso depone, in specie, il fatto che il Procuratore generale, lungi dal contestare la ricostruzione delle vicende di interesse processuale — in ordine alla quale nessuna obiezione è sollevata dallo stesso ricorrente — ha posto un problema di ordine esclusivamente giuridico, che la Corte di appello ha risolto in termini coerenti con la produzione, anche recente, della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15609 del 14/02/2019, Ciavarella; Sez. 2, n. 23043 del 16/02/2018, Gentile; Sez. 2, n. 43435 del 20/06/2017, Cataldo, tutte non massimate), che il Collegio condivide e fa propri.

In questa direzione si pone, peraltro, il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553), dovendosi considerare, comunque, che «La necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa» (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4 Sti P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma di quelle sentenze pronunziate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 5 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha dichiarato, previa riunione delle impugnazioni presentate dal locale Procuratore generale, colpevole dei delitti di danneggiamento seguito da pericolo di incendio aggravato e danneggiamento aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di cinque mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., che, a suo modo di vedere, avrebbe imposto — stante il ribaltamento, in appello, della pronunzia assolutoria emessa all'esito del primo grado di giudizio — la rinnovazione della prova dichiarativa. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto 'all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] — il quale, ristretto presso la locale casa circondariale, si è reso autore, tra il 2 aprile ed il 26 maggio 2016, di reiterate condotte illecite, appiccando il fuoco alle lenzuola e danneggiando, di volta in volta, la branda, il televisore, il cancello, il blindo, i vetri ed il termosifone, nonché altre suppellettili — in considerazione della concorrente promozione, nei suoi confronti ed in relazione ai medesimi fatti, di diversi procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con l'irrogazione delle previste sanzioni e, specificamente, con l'esclusione dalle attività in comune nella massima misura contemplata dall'ordinamento penitenziario.Ha, quindi, stimato, in dichiarata adesione alla più recente giurisprudenza della Cedu (Grande camera, 15 novembre 2016, A e B contro [OSCURATO:PERSONA]), che la risposta sanzionatoria già apprestata per i fatti in contestazione è adeguata al disvalore in tal modo espresso e complessivamente proporzionata, sicché, valorizzando la complementarietà tra l'intervento disciplinare e quello repressivo penale, l'interazione delle rispettive procedure e lo stretto legame temporale e materiale che le connota, ha prosciolto l'imputato dai reati ascrittigli perché «già condannato definitivamente per il medesimo fatto». 3. La Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice e mutuando, invece, i rilievi del Procuratore generale impugnante, è pervenuta ad opposta conclusione, richiamando, innanzitutto, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ad analoghe imputazioni, ascritte allo stesso Pagano in relazione a fatti avvenuti in ambiente carcerario (Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, Pagano, Rv. 269237). Ha, in particolare, rilevato che, escluso che, in termini generali, sussista una assoluta incompatibilità tra il sistema del c.d. «doppio binario» sanzionatorio e l'art. 4, Prot. 7, Cedu, è necessario, piuttosto, verificare che le diverse risposte sanzionatorie rispetto all'idem factum siano complementari in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti e determinino l'inflizione di una sanzione penale integrata che sia prevedibile e, in concreto, proporzionata al valore del fatto. Richiamati i fattori che, per indicazione della giurisprudenza convenzionale, consentono al giudice di apprezzare se, ed in quale misura, i diversi procedimenti siano collegati, la Corte marchigiana ha enucleato una serie di indici attestanti, nel caso concreto, lo stretto legame tra la procedura disciplinare e quella penale, in chiave, precipuamente di: diversità delle finalità rispettivamente perseguite; prevedibilità, in capo all'agente, della promozione, in conseguenza degli accessi di violenza, di una pluralità di procedimenti; possibilità di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale; connessione temporale tra le distinte iniziative. Ha, quindi, negato «che l'avvio del procedimento penale per i reati di danneggiamento ed incendio, in seguito alla conclusione del procedimento disciplinare che ha irrogato all'imputato la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per sessanta giorni, costituisca una violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., anche nella dimensione emergente dalla interpretazione assegnabile alla norme alla luce di diritti convenzionale».4. Ciò posto, il ricorrente si duole del fatto che l'accoglimento dell'appello avverso la decisione assolutoria pronunziata dal giudice di primo grado non sia stato preceduto dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a suo modo di vedere imposta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.. La censura è priva di pregio, posto che la norma evocata circoscrive l'incombente alle ipotesi «di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», alle quali quella in esame è sicuramente estranea. In questo senso depone, in specie, il fatto che il Procuratore generale, lungi dal contestare la ricostruzione delle vicende di interesse processuale — in ordine alla quale nessuna obiezione è sollevata dallo stesso ricorrente — ha posto un problema di ordine esclusivamente giuridico, che la Corte di appello ha risolto in termini coerenti con la produzione, anche recente, della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15609 del 14/02/2019, Ciavarella; Sez. 2, n. 23043 del 16/02/2018, Gentile; Sez. 2, n. 43435 del 20/06/2017, Cataldo, tutte non massimate), che il Collegio condivide e fa propri. In questa direzione si pone, peraltro, il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553), dovendosi considerare, comunque, che «La necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa» (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4 Sti P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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