CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23984-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1672/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23984 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- R.G.N.23984/21 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che su impugnazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento emesso, a titolo di IVA, per l'anno 2005 - per operazioni oggettiva- mente inesistenti - ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Agenzia. [OSCURATO:PERSONA], ha statuito che "l'appellante non risulta aver notificato l'atto di appello alla controparte: in proposito l'appellante ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della racco- mandata n. 15224702161-8 diretta alla convenuta recante relata di notifica negativa, attestante l'omesso recapito della raccomandata senza motivazione della impossibilità della notifica. Non appare pre- sente altra documentazione attestante la notifica. Consegue che, es- sendo stata omessa la prova della notifica o, quanto meno, della rice- vuta di spedizione della raccomandata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 53, comma2, 20 e 22 aLv. 546/92. La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso si deduce la nullità del giudizio di appello e della sentenza della CTR, ex artt. 157 e 159 c.p.c., per violazione di norme del procedimento tributario (artt. 16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di comunicare all'Ufficio l'or- dinanza istruttoria recante l'invito ad integrare la prova della notifica del gravame. 2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Va premesso che l'art. 22 del D.Lv. 546/92- richiamato, per il giu- dizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92- richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia de ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedi- zione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. La man- cata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione. 2.2.Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante aveva l'onere di s.rL1Thr ,-01.2...r4,‘ depositare l'avviso di ricevimento - che potesse tener luogAnche del mancato deposito della ricevuta di spedizione (v. Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante. Ne consegue che, il ricorso di appello è inammissibile, essendo incontroverso che man- cava la prova della rituale instaurazione del contradditorio e della tem- pestività della stessa spedizione dell'atto. Non può peraltro l'Ufficio imputare alla [OSCURATO:PERSONA]- nale la mancata notifica di una ordinanza non necessaria. L'Ufficio, in- fatti, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92, di avere inviato l'appello e che il destinatario l'ha ricevuto. Come affer- mato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia si è invece li- mitata a depositare il primo avviso di ricevimento della raccoman,dath-p-ra ia, rryà.---ti 1,0 4 )5 ,Cti.it_-<A,'',(11{rJ ,i,,F,[eil3. n1,3 A A non andata a buon finàéniente più rendendo inainmissibileil giudizio di appello. 3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese se- guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rile- vato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a de- bito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 7.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per