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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26706/2023

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NANZA sul ricorso 14966-2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrent e – R.G.N.14966/2018 Cron.

Rep.

C.C. 27/06/2023 giurisdizione Associazione in partecipazione e accertamento della subordinazione. -2 - e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 439 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 dicembre 201 7 (R.G.N. 35/2017).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito del 9 settembre 2014, notificato il 23 settembre 2014, che le ha richiesto il pagamento dell’importo di Euro 51.839,73, a titolo di contributi per la [OSCURATO:PERSONA] con lavoratori dipendenti, per il periodo da settembre 2012 a marzo 2014. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato anche la cartella INAIL, emessa per un importo di Euro 728,37, in relazione a premi evasi e correlate sanzioni civili.

Il Tribunale di Brescia, riuniti i giudizi, ha annullato il verbale di accertamento, sul quale si fondavano le pretese per il pagamento di contributi e premi.

Il giudice di primo grado ha osservato che il tema della reale natura dei rapporti di lavoro non è stato prospettato nel verbale e non può essere introdotto ex novonel giudizio. 2.–Con sentenza n. 439 del 2017, depositata il 4 dicembre 2017, la Corte d’appello di Brescia ha accolto i gravami dell’INPS e dell’INAIL e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le opposizioni -3 - proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di addebito emesso dall’INPS e contro la cartella di pagamento dell’INAIL. 2.1.–La Corte territoriale ha premesso che, nell’esame del merito della pretesa avanzata dagli appellanti, occorre affrontare anche il profilo della reale natura subordinata dei rapporti di associazione in partecipazione, ritualmente dedotto in causa. 2.2.–Per quanto in questa sede ancora rileva (cfr., a tale riguardo, le precisazioni svolte alle pagine 70 e 71 del ricorso in cassazione), la sentenza impugnata ha argomentatoche i rapporti di lavoro instaurati con i signori Ghignatti e Iovanut, pur formalmente qualificati come rapporti di associazione in partecipazione,presentano i tratti distintivi della subordinazione.

Gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato emergono dalle «concrete modalità di svolgimento del rapporto» (pagina 18), che rivelano uno «stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’azienda (con presenza predeterminata e continuativa), corrispettivo fisso e periodico, del tutto sganciato dall’andamento economico, positivo o negativo, dell’azienda, nessun coinvolgimento per quanto attiene al risultato economico effettivo dell’attività di impresa (anche soltanto sotto il profilo della partecipazione agli utili), con rendicontazione da parte dell’associante» (pagina 19).

La società non ha vinto la presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 1, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, applicabile ratione temporis al caso di specie: nessun rendiconto, rispettoso dei parametri di legge, è stato consegnato ; nessuna prestazione , connotata da competenze teoriche di grado elevato, hanno svolto gli associati, i quali si sonolimitati a gestire la pompa di benzina, «senza l’applicazione di particolari nozioni tecniche» (pagina 22). 2.3.–È dunque fondata la pretesa degli appellanti e, quanto alle sanzioni, si configura la fattispecie dell’evasione, contemplata dall’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. -4 - 3.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia, con ricorsonotificato il 22 maggio 2018 e affidato a cinque motivi. 4.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricors i . 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli artt. 645, 442, 416, 417 e 418 cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ.

Nel procedere alla disamina della natura subordinata dei rapporti dilavoro, che rappresenterebbe una distinta causa petendi rispetto a quella esposta nel prodromico accertamento amministrativo, la Corte territoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.)e avrebbe pronunciato su una domanda nuova rispetto a quella cristallizzata nel verbale d’ispezione e nell’atto impositivo, equiparabile al provvedimento monitorio.

L’introduzione d’una domanda nuova pregiudicherebbe anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e i principi del giusto processo (art. 111 Cost.). 1.1.–Il motivo non è fondato. 1.2.–La sentenza impugnata evidenzia che il giudizio non verte sull’atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari -5 - dell’INPS, ma «sul merito della pretesa contributiva» (pagina 10), così come delineata «in sede di costituzione nel giudizio di primo grado» (pagina 11), sulla base delle difese «tempestivamente e ritualmente spiegate, anche se queste differiscono dalle motivazioni esposte nei prodromici accertamenti amministrativi» (pagina12). 1.3.–Gli argomenti illustrati dai giudici d’appello resistono al vaglio critico che il primo mezzo sollecita. 1.3.1.–La parte ricorrente prende le mosse dall’equiparazione tra l’atto impositivo, epilogo di una complessa attività di accertamento, cristallizzata nel verbale d’ispezione, e il provvedimento monitorio.

Da tale premessa il motivo di ricorso trae, comecorollario, il divieto , per il creditore, di estendere il tema del decidere e di trascendere i confini, segnati dal verbale e quindi dall’atto impositivo. 1.3.2.–Tale presupposto non può essere condiviso.

La similitudineche questa Corte ravvisa tra il decreto ingiuntivo e l’atto d’imposizioneè meramente descrittiva e dev’essere rettamente intesa.

I principi comunemente recepiti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dal sottendere un’analogia strutturale e ontologicacon la fattispecie oggi all’esame di questa Corte,sono richiamati al solo fine di indicare , di descrivere, giustappunto, che l’ opposizione in m ateria contributiva assurgea un giudizio sul merito della pretesa (fra le molte, Cass., sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149)e, da quest’angolo visuale , è comparabile all’opposizione a decreto ingiuntivo.

In maniera non dissimile da quel che accade nell’ambito evocato come pietra di paragone, un giudizio siffatto non è circoscritto a un sindacato sullamera regolarità formale dell’atto opposto .

Tale affinità, tuttavia, non elide le profonde differenze che intercorrono tra un titoloche è pur sempre giudiziale e perciò idoneo a coprire, ove non sia debitamente impugnato, il dedotto e il deducibile (in tal senso, da ultimo ancheCass., S.U., 6 aprile 2023, n. 9479) e un -6 - atto che ha natura meramente amministrativa, come questa Corte ha chiarito nell’escludere l’applicabilità della più lunga prescrizione (art.2953 cod. civ.) connessa all’actio iudicati (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397).

Dallanatura amministrativa della cartella e dell’avviso di addebito, deriva che la mancata impugnazione, pur determinando l’irretrattabilità della pretesa, non vale a conferire l’efficacia del giudicato. 1.4.–Con l’opposizione, s’instaura un giudizio a cognizione piena che investeil rapporto previdenziale tra l’ente e il datore di lavoro e la fondatezza della pretesa che da tale rapporto promana.

Lo scrutinio del giudice dell’opposizione non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda.

Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, cui l’atto impugnato si correla , tanto più che g li elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorché esulino dal perimetro della fede privilegiataattribuita dall’art. 2700 cod. civ.

È il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni e delle difese complessivamente svolte.

È nel giudizio che occorre salvaguardare l’osservanza delle preclusioni assertive ed istruttorie, ancorate alla dialettica processuale. 1.5.–Gli elementi sintomatici del reale atteggiarsi del rapporto tra le parti, valorizzati dalla Corte d’appello, si correlano alla medesima vicenda sostanziale già prefigurata in sede amministrativa.

La pretesa, nella sua essenza, sin dall’origine si raccorda all’insussistenza di un genuino rapporto di associazione in partecipazione e necessariamente s’interseca con un rapporto diversamente conformato rispetto al nomen iurisattribuito dalle parti.

La pretesa, inoltre, non può che essere vagliata in un orizzontepiù ampio, che ne apprezzi tutte le implicazioni, senza arrestarsi alla -7 - considerazione di un singolo aspetto, avulso dall’insieme della più articolata vicenda sostanziale che nel processo si rispecchia.

Il giudizio di opposizione non ha carattere meramente impugnatorio e concernel’accertamento di un obbligo indisponibile che sorge ex lege, allorché siano integrati tutti i presupposti sanciti da una disciplina inderogabile. 1.6.–Per altro verso, in consonanza con l’effettività delle garanzie e con la funzione sostanziale che è loro propria , è necessario che i profili di fatto inerenti a ll’ obbligazione contributiva siano tempestivamente veicolati nel processo e sottoposti, in questa sede,al piùefficace contraddittorio.

È nel processo che si deve esplicare nella sua pienezza il contraddittorio sul la pretesa racchiusa nell’atto impositivo, così come coltivata e specificata nel giudizio di opposizione.

Tali condizioni, nel caso di specie, risultano rispettate.

Non si può non rimarcare che cospicuo è stato il dibattito processuale, come traspare dalla stessa dovizia di argomenti che la parte ricorrente reitera in questa sede, per confutare le domande proposte ex adverso. 1.7.–In ultima analisi, le difese tempestivamente svolte dagli enti sin dal giudizio di primo grado, poi confermate in sede di gravame, e le mirate e approfondite repliche della società ricorrente concorrono a definire il tema controverso e s’innestano in una vicenda sostanziale più ampia, che già la fasepropedeutica al giudizio ha delineato nei suoi contorni essenziali, senza esaurirsi nell’impugnazione pura e semplice di un atto amministrativo.

Non è dato scorgere, pertanto, quell’alterazione indebita del tema del decidere che il motivo di ricorso paventa, né si apprezza un pregiudizio alle prerogative di difesa delleparti, che hanno avuto modo di dispiegarsi appieno. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. -8 - civ., in relazione all’art. 434, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ.

La ricorrente, inoltre, si duole della violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., e degli artt.111 e 24 Cost.e della nullità del prov vedimento in base all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte d’appello di Brescia, nel riqualificare come rapporti di lavoro subordinato i rapporti d’associazione in partecipazione instaurati con i signori Iovanut e Ghignatti, avrebbe applicato la presunzione di subordinazione sancita dall’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012, in difetto di ogni censura sul punto delle parti appellanti.

Nel rilevare d’ufficio un’eccezione in senso stretto, i giudici del gravame avrebbero travalicato i limiti della propria cognizione e, con una decisione “a sorpresa” su un tema che involgeanche profili di fatto, avrebbero comunque leso il contraddittorio e il diritto di difesa.

Alla società, difatti, sarebbe stata preclusa la facoltà di prospettare elementi di segno contrario. 2.1.–La censura non può essere accolta. 2.2.–Posto che il tema delle concrete modalità di svolgimento della prestazione è stato ritualmente introdotto in causa, in virtù delle difese dell’INPS e dell’INAIL e delle speculari contestazioni della società ricorrente, il giudice del gravame, con valutazione ineccepibile, l’ha scrutinatoin conformità alla disciplina normativa, considerata nella sua interezza.

Nel verificare se il rapporto, pur nominalmente qualificato come di associazione in partecipazione, dissimuli in realtà un vincolo di subordinazione, la Corte territoriale è chiamata ad applicare la normativa che, di tale vincolo, enuclea i tratti distintivi.

L’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012, nella formulazione ratione temporisapplicabile, così dispone: « I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi -9 - sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo».

La richiamata previsione del d.lgs. n. 276 del 2003 attiene alla prestazione lavorativa «connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività». 2.3.– Nell’introdurre una presunzione iuris tantum di subordinazione, con una conseguente semplificazione probatoria, il legislatore, in realtà,traccia una linea di demarcazione tra i rapporti di associazione in partecipazione contraddistinti dall’apporto di lavoro e i rapporti di lavoro subordinato.

La presunzione si riverbera sugli elementi costitutivi della fattispecie in cui il giudice è chiamato a inquadrare i rapporti dedotti in causa.

Nel valutare la genuinità del rapporto di associazione in partecipazione, è ineludibile l’analisi dei dati tipizzati dal legislatore come emblematici d’un rapporto contrassegnato dalle sembianze della subordinazione.

Una diversa interpretazione del dettato normativo condurrebbe a svilirne la portata definitoriae ne vanificherebbe la finalità di delimitare l’associazione in partecipazionecon apporto di lavoro, che il legislatore ha inteso ricondu rre alla sua matrice più autentica , scongiurando il rischio che tale figura si tramuti in uno schermo di rapporti di lavoro irregolari. -10 - Né si possono ricondurre le presunzioni relative stabilite dal legislatore nell’alveo delle eccezioni in senso stretto eritenere, perciò, che il generale principio Iura novit curia in quest’ambito patisca deroghe.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, di eccezioni in senso stretto si puòdiscorrere soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte(Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099).

Ipotesi che non è dato discernerenel caso di specie. 2.4.– Una volta che un tema – l’accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro –sia stato ritualmente devoluto tanto nel giudizio diprimo grado quanto nel giudi zio d i gravame, spetta poi al giudice sussumere la vicenda concreta nella disciplina più appropriata, senza alcun vincolo derivante dall’espressa indicazione della leggead opera della parte.

La Corte territorialesi è cimentata con questo compito , sulla base degli elementi acquisiti al processo e dell’alacre attività difensiva svolta dalle parti, che, anche a tale riguardo, hanno interloquito su tutti gli aspetti rilevanti, come si può arguire dal considerevole approfondimento che la stessa parte ricorrente riserva a tutti i profili oggetto del contendere, nel ricostruire il vivace dibattito processuale.

Né i giudici del gravameavrebbero potuto esimersi dall’attribuire rilievo a una normativa imprescindibile nel tracciare il discrimine, cruciale ai fini della decisione, tra l’autentica associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. 2.5.–Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere infondata anche la seconda critica. -11 - 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole dell’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove orali dirette all’accertamento di fatti decisivi ededuce, in secondo luogo, l’omesso esame delle medesime circostanze, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata farebbe leva soltanto sulle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, senza alcuna garanzia di contraddittorio.

L’ammissione delle prove richieste avrebbe chiarito circostanze decisive, riguardanti, tra l’altro, l’autonomia degli associati nel suddividersi le attività necessarie al funzionamento dell’area di servizio, la partecipazione agli utili, il coinvolgimento nella gestione e nel rischio dell’impresa, l’attendibilità della documentazione prodotta.

Non soltanto il rigetto delle istanze istruttorie sarebbe sguarnito d’ogni motivazione, ma sarebbe stato del tutto pretermesso l’esame delle circostanze dedotte, che contrasterebbero in maniera convincente la fittizietàdei rapporti di associazione in partecipazione. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2552, terzo comma, cod. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere che i bilanci pacificamente accettati dagli associati, suddivisi nelle voci “Costi” e “Ricavi” e idonei a certificare l’andamento annuale dell’impresa, adempiano in concreto alle funzioni dei rendiconti previsti dall’art. 2552, terzo comma, cod. civ. 4.1.– I l terzo e il quarto motiv o possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione logica e giuridica che li avvince.

Con specifico riferimento all’obbligo di consegnare il rendiconto, essi interpellano questa Cortesulle medesime questioni interpretative. 4.2.–Le censure devono essere disattese. -12 - 4.3.– I n linea generale, i l vizio di motivazione , per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, può essere denunciato in cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., sez.

VI-I, 7 marzo 2017, n. 5654; nello stesso senso, Cass., sez.

II, 29 ottobre 2018, n. 27415). 4.4.–La Corte di merito approda alla conclusione che il rapporto di lavoro si atteggi secondo i tratti della subordinazione, all’esito di un accurato vaglio di tutti gli elementi di fatto alleg ati dalle parti, inquadrati in una lettura complessiva e coerente, che le deduzioni del terzo e del quarto mezzo non valgono ad infirmare.

Tali elementi, da un canto, sono riconducibili ai canoni oramai collaudati nell’accertamento della subordinazione e, dall’altro, s’incentrano sulle presunzioni specificamente stabilite in tema di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. 4.5.– Quanto al primo profilo, l a Corte territoriale muove dall’analisi della sostanziale continuità tra i precedenti, irregolari, rapporti di associazione in partecipazione e quelli instaurati ex novo, senza alcuna cesura e senza alcun mutamento significativo delle mansioni concretamente svolte (pagina 18).

Alle inferenze che si possono trarre dalla concatenazione temporale tra i due rapporti, non efficacemente contraddette dalla parte ricorrente, si affianca il dato del lo stabile inserimento degli associati nella struttura organizzativa della società, con una presenza predeterminata e continuativa (pagina 19). -13 - La Corte d’appello di Brescia si fa carico di valutare anche la struttura della retribuzione, che intrattiene un legame estrinseco con gli utili percepiti.

A tale riguardo, i giudici d’appello così argomentano:«Infine, deve pure rilevarsi che la reale partecipazione agli utili dell’associato normalmente comporta un corrispettivo variabile se non mensilmente, quanto meno periodicamente, nel corso dell’anno, soprattutto in casi, come quello di specie, ove nel contratto di associazione non è prevista l’erogazione di acconti mensili fissi sugli utili, bensì di acconti a richiesta dell’associato, non definiti nel loro importo (i due associati hanno invece sempre percepito un importo fisso, formalmente conguagliato nel mese di marzo)» (pagine 21 e 22 della sentenza).

Nel vaglio critico delle risultanze probatorie, la pronuncia d’appello, anche con riferimento alle retribuzioni corrisposte e alle relative modalità di determinazione, non trascura di sofferma rsi sulle dichiarazioni rese dagli associati in sede ispettiva.

Tali dichiarazioni , peraltro, contraddicono un autentico coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa e ne scolpiscono il ruolo come quello disemplici addetti a mansioni prettamente esecutive.

Alle affermazioni, esternate nell’immediatezza dei fatti a terzi imparziali, depositaridi pubbliche funzioni , la Corte d’appello riconosce particolare forza persuasiva, che la ricorrente vanamente tende a sminuire, sul mero presupposto dell’a cquisizione delle dichiarazioni senza contraddittorio (pagina 53 del ricorso).

Un siffattoapprezzamento, che non manca di coordinare tali dati con le altre emergenze istruttorie, non si appiattisce sulle risultanze del verbale, secondo la prospettazione riduttiva perorata nel ricorso.

Né la versione riferita in sede ispettivaappare inficiata da profili d’ illogicità e d’incongruenzaoggettivamente apprezzabili. 4.6.– Dall’angolo visuale delle presunzioni iuris tantum stabilite dalla legge, la sentenza impugnata soppesa, anzitutto, la mancata -14 - consegna dei rendiconti e, in secondo luogo, la carenza, in capo agli associati, di competenze teoriche di grado elevato, secondo le peculiarità definite dall’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012. 4.6.1.– Quanto al primo aspetto, le censure della ricorrente poggiano sull’assunto che rendiconto e bilancio coincidano (da ultimo, pagina 12 della memoria illustrativa) e che, per il rendiconto, non siano previste forme vincolanti, in quanto è sovrana l’autonomia negoziale nel determinarne il contenuto (pagina 63 del ricorso per cassazione).

Nel caso di specie, le parti avrebbero prescelto, quale criterio convenzionale per la quantificazione degli utili, la differenza tra ricavi e costi (pagina 65), differenza puntualmente desumibile dai bilanci sottoscritti dagli associati.

Tali argomenti, che riecheggiano anche nelle istanze istruttorie di cui si lamenta l’immotivato rigetto,non possono essere condivisi.

La Corte d’appello di Brescia (pagina 20) osserva che i bilanci, sottoscritti per presa visione e corredati dall’indicazione delle somme che gli associati hanno percepito, differiscono dal rendiconto previsto dall’art. 2552, terzo comma, cod. civ., e non manca di sottolineare che la documentazione reca una data manuale uguale, elemento che ne mina l’attendibilità.

Come si può desumere dallo stesso vocabolo adoperato, il rendiconto dell’affare non si esaurisce in un mero prospetto contabile, ma presuppone una specificazione dei fatti rilevanti e delle modalità della gestione, suffragata dalle relative “pezze d’appoggio”.

Secondo il significato proprio delle parole, lumeggiato anche dalle previsioni del codice di rito (art. 263 cod. proc. civ.), la nozione di rendiconto non può essere disgiunta dalla puntuale presentazione dei “documenti giustificativi” e da una esposizione perspicua e ragionata, che non si riduca a una nuda e pedissequa enumerazione di cifre, ma “renda conto” dei risultati dell’affare e li renda intelligibiliagli associati. -15 - Né è sufficiente invocare l’autonomia negoziale e la libertà di forme, in quanto il rendiconto non può che rispettare un nucleo indefettibile di requisiti, se non si vuole frustrare quella funzione di garanzia che la legge gli assegna, tanto da riconnettere alla mancata consegna di questo documento una presunzione di subordinazione.

Non incorre nei vizi denunciati la statuizione della Corte d’appello di Brescia, che ha reputato il bilancio concretamente redatto, costituito da un mero elenco di costi e ricavi e della quota degli utili spettanti agli associati,inidoneo ad assolvere alla più pregnante funzione esplicativa di un rendiconto dell’affare, corroborato dalle indispensabili “pezze d’appoggio”.

Né, su tale aspetto e su un rendiconto così strutturato, offrono ragguagli, con la necessaria specificità, le istanze istruttorie.

A tali considerazioni si associa poi il rilievo dell’apposizione d’una data manuale uguale per tutti i documenti (pagina 21 della sentenza), elemento che la società svaluta come irrilevante (pagina 64 del ricorso), in una logica di mera contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata.

I g iudici d’appello ponderano tale dato emblematico assieme alle altre circostanze e, in queste coordinate di fatto, lo reputanoprobante dell’assenza di un rendiconto conforme al paradigma legale e adeguato a una reale funzione informativa che non si riduca a mero, formalistico, orpello. 4.6.2.–Anche a non voler considerare decisivi gli elementi che si evincono dal quadro fin qui delineato, si deve evidenziareche le prove acquisite e le deduzioni articolate non gettano luce sul possesso, in capo agli associati, di competenze tecniche di grado elevato.

Solo al cospetto di competenze così connotate, si può vincere la presunzione di subordinazione di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

La Corte d’appello raffigura compiti meramente esecutivi, che prescindono da quelle elevate cognizioni tecniche cui allude la norma -16 - richiamata (pagina 22), e tale accertamento non è fatto segno di critiche pertinenti, che valgano a sovvertirlo. 4.7.–La Corte di merito ha considerato gli elementi appena passati in rassegna, molteplici e circostanziati, di peso preponderante rispetto a quelli adombrati nelle istanze istruttorie, con una valutazione plausibile, esente da censure.

L’apprezzamento del quadro probatorio è conforme al dettato normativo, che condiziona a requisiti tassativi la legittimità dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, proprio per le frodi cui può dare àdito in concreto, e prescrive a tale riguardo una valutazione rigorosa.

Non è senza significato che, con l’art. 53 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore abbia scelto di vietare del tutto l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nell’intento di inibirne inradice ogni abuso e ogni impiego distorto.

La parte ricorrente non ha fornito unapersuasiva prova contraria su alcuni indici individuati dalla legge, come la carenza di competenze professionali elevate.

Quanto ad altri indici, fra i quali si annovera lamancata consegna del rendiconto, le censure configurano in senso indebitamente restrittivo un obbligo cui la legge, invece, demanda un ruolo capitale.

Anche su tale punto, difetta dunque quell’univoca e convincente prova contraria che la legge richiede.

Tali elementi, di per sé dotati di evidente pregnanza significativa, convergono con la complessiva ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti.

Né, a tale riguardo, esorbita dal prudente apprezzamento che compete al giudice nella valutazione delleprove (art. 116 cod. proc. civ.) la scelta di annettere maggiore forza di convincimento al le dichiarazioni rese in sede d’ispezione,anteponendole ad altri elementi, più labili e comunque non risolutivi. -17 - I singoli dati antitetici , che la ricorrente pone in risalto, e gli approfondimenti istruttori, richiesti anche in questa sede,non valgono a incrinare , con valenza risolutiva e in termini di certezza, la complessiva coerenza del quadro che si staglia nella pronuncia impugnata, sulla base di una puntuale ricostruzione della reale dinamica dei rapportisottostanti. 4.8.–I rilievi svolti conducono a dichiarare infondate anche la terza e la quarta censura. 5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su una domanda formulata in primo grado e riproposta in appello, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,denuncia la nullità del provvedimento (artt. 132 e 161 cod. proc. civ.), carente della motivazione, in spregio al “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost.La Corte territoriale non avrebbe adottato alcun provvedimento, neppure implicito, in ordine alla domanda subordinata di corretta determinazione della contribuzione dovuta, anche alla luce delle somme già versate per i medesimi rapporti alla Gestione separata.

Anche a non volere predicare il vizio di “omessa pronuncia”, il rigetto non sarebbe assistito da alcuna motivazione. 5.1.–Il motivo coglie nel segno, nei termini di seguito precisati. 5.2.– La parte ricorrente ha dedotto in maniera specifica e ha dimostrato, nell’illustrazione del motivo, di avere richiesto , fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la corretta quantificazione dell’importo dovuto, anche alla stregua del la compensazione con le somme versate alla Gestione separata (pagina 66 del ricorso).

Tale domanda, riproposta nelle note finali autorizzate nel giudizio dinanzi al Tribunale, è stata reiterata anche nella memoria difensiva -18 - depositata nel giudizio d’appello (pagina 67 del ricorso, che trascrive gli stralci rilevanti dell’atto difensivo).

A sostegno della richiesta espressa in via gradata , la parte ricorrente ha illustrato argomenti riportati anche nel contesto dell’odierno ricorso (pagine 68, 69 e 70).

Le domande spiegate in via di estremo subordine si prefiggono, tra l’altro, di defalcare gl’importi già corrisposti alla Gestione separata, in relazione ai medesimi rapporti di lavoro successivamente riqualificati dalla Corte d’appello. 5.3.–La sentenza impugnata, nel respingere le opposizioni della società [OSCURATO:SOCIETA]., non dedica alcun esame a un autonomo tema d’indagine, che implicauna distinta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e non interferisce con i profili che la Corte territoriale ha discussofunditus, attinenti alla reale natura dei rapporti di lavoro.

Dalla trama argomentativa della pronuncia, non si può evincere, neppure in via implicita, una risposta inequivocabile dei giudici d’appello a una domanda provvista d’innegabile autonomia e alle specifiche difese svolte per contrastarla.

Che la domanda sia priva di riscontro probatorio, come ribatte l’INPS nel controricorso (pagina 5), è valutazioneche non si può inferire in alcun modo della pronuncia d’appello come risposta univoca e intelligibilealle contrapposte prospettazioni delle parti . 5.4.–È proprio la carenza d’una tale risposta che disvela il vizio di omessa pronuncia.

Restano assorbiti i restanti profili, inerenti al vizio di motivazione. 6.–In conclusione, il quinto motivo dev’essere accolto, laddove i restanti, dal primo al quarto, vanno disattesi. 7.–La sentenza è dunque cassata per quanto di ragione.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che pronuncerà sulla domanda subordinata svolta dalla società ricorrente, senza vincolo di diversa composizione, alla luce della natura restitutoria del rinvio (Cass., sez. lav., 7 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 14966-2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrent e – R.G.N.14966/2018 Cron. Rep. C.C. 27/06/2023 giurisdizione Associazione in partecipazione e accertamento della subordinazione. -2 - e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 439 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 dicembre 201 7 (R.G.N. 35/2017). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito del 9 settembre 2014, notificato il 23 settembre 2014, che le ha richiesto il pagamento dell’importo di Euro 51.839,73, a titolo di contributi per la [OSCURATO:PERSONA] con lavoratori dipendenti, per il periodo da settembre 2012 a marzo 2014. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato anche la cartella INAIL, emessa per un importo di Euro 728,37, in relazione a premi evasi e correlate sanzioni civili. Il Tribunale di Brescia, riuniti i giudizi, ha annullato il verbale di accertamento, sul quale si fondavano le pretese per il pagamento di contributi e premi. Il giudice di primo grado ha osservato che il tema della reale natura dei rapporti di lavoro non è stato prospettato nel verbale e non può essere introdotto ex novonel giudizio. 2.–Con sentenza n. 439 del 2017, depositata il 4 dicembre 2017, la Corte d’appello di Brescia ha accolto i gravami dell’INPS e dell’INAIL e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le opposizioni -3 - proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di addebito emesso dall’INPS e contro la cartella di pagamento dell’INAIL. 2.1.–La Corte territoriale ha premesso che, nell’esame del merito della pretesa avanzata dagli appellanti, occorre affrontare anche il profilo della reale natura subordinata dei rapporti di associazione in partecipazione, ritualmente dedotto in causa. 2.2.–Per quanto in questa sede ancora rileva (cfr., a tale riguardo, le precisazioni svolte alle pagine 70 e 71 del ricorso in cassazione), la sentenza impugnata ha argomentatoche i rapporti di lavoro instaurati con i signori Ghignatti e Iovanut, pur formalmente qualificati come rapporti di associazione in partecipazione,presentano i tratti distintivi della subordinazione. Gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato emergono dalle «concrete modalità di svolgimento del rapporto» (pagina 18), che rivelano uno «stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’azienda (con presenza predeterminata e continuativa), corrispettivo fisso e periodico, del tutto sganciato dall’andamento economico, positivo o negativo, dell’azienda, nessun coinvolgimento per quanto attiene al risultato economico effettivo dell’attività di impresa (anche soltanto sotto il profilo della partecipazione agli utili), con rendicontazione da parte dell’associante» (pagina 19). La società non ha vinto la presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 1, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, applicabile ratione temporis al caso di specie: nessun rendiconto, rispettoso dei parametri di legge, è stato consegnato ; nessuna prestazione , connotata da competenze teoriche di grado elevato, hanno svolto gli associati, i quali si sonolimitati a gestire la pompa di benzina, «senza l’applicazione di particolari nozioni tecniche» (pagina 22). 2.3.–È dunque fondata la pretesa degli appellanti e, quanto alle sanzioni, si configura la fattispecie dell’evasione, contemplata dall’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. -4 - 3.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia, con ricorsonotificato il 22 maggio 2018 e affidato a cinque motivi. 4.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricors i . 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli artt. 645, 442, 416, 417 e 418 cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. Nel procedere alla disamina della natura subordinata dei rapporti dilavoro, che rappresenterebbe una distinta causa petendi rispetto a quella esposta nel prodromico accertamento amministrativo, la Corte territoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.)e avrebbe pronunciato su una domanda nuova rispetto a quella cristallizzata nel verbale d’ispezione e nell’atto impositivo, equiparabile al provvedimento monitorio. L’introduzione d’una domanda nuova pregiudicherebbe anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e i principi del giusto processo (art. 111 Cost.). 1.1.–Il motivo non è fondato. 1.2.–La sentenza impugnata evidenzia che il giudizio non verte sull’atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari -5 - dell’INPS, ma «sul merito della pretesa contributiva» (pagina 10), così come delineata «in sede di costituzione nel giudizio di primo grado» (pagina 11), sulla base delle difese «tempestivamente e ritualmente spiegate, anche se queste differiscono dalle motivazioni esposte nei prodromici accertamenti amministrativi» (pagina12). 1.3.–Gli argomenti illustrati dai giudici d’appello resistono al vaglio critico che il primo mezzo sollecita. 1.3.1.–La parte ricorrente prende le mosse dall’equiparazione tra l’atto impositivo, epilogo di una complessa attività di accertamento, cristallizzata nel verbale d’ispezione, e il provvedimento monitorio. Da tale premessa il motivo di ricorso trae, comecorollario, il divieto , per il creditore, di estendere il tema del decidere e di trascendere i confini, segnati dal verbale e quindi dall’atto impositivo. 1.3.2.–Tale presupposto non può essere condiviso. La similitudineche questa Corte ravvisa tra il decreto ingiuntivo e l’atto d’imposizioneè meramente descrittiva e dev’essere rettamente intesa. I principi comunemente recepiti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dal sottendere un’analogia strutturale e ontologicacon la fattispecie oggi all’esame di questa Corte,sono richiamati al solo fine di indicare , di descrivere, giustappunto, che l’ opposizione in m ateria contributiva assurgea un giudizio sul merito della pretesa (fra le molte, Cass., sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149)e, da quest’angolo visuale , è comparabile all’opposizione a decreto ingiuntivo. In maniera non dissimile da quel che accade nell’ambito evocato come pietra di paragone, un giudizio siffatto non è circoscritto a un sindacato sullamera regolarità formale dell’atto opposto . Tale affinità, tuttavia, non elide le profonde differenze che intercorrono tra un titoloche è pur sempre giudiziale e perciò idoneo a coprire, ove non sia debitamente impugnato, il dedotto e il deducibile (in tal senso, da ultimo ancheCass., S.U., 6 aprile 2023, n. 9479) e un -6 - atto che ha natura meramente amministrativa, come questa Corte ha chiarito nell’escludere l’applicabilità della più lunga prescrizione (art.2953 cod. civ.) connessa all’actio iudicati (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397). Dallanatura amministrativa della cartella e dell’avviso di addebito, deriva che la mancata impugnazione, pur determinando l’irretrattabilità della pretesa, non vale a conferire l’efficacia del giudicato. 1.4.–Con l’opposizione, s’instaura un giudizio a cognizione piena che investeil rapporto previdenziale tra l’ente e il datore di lavoro e la fondatezza della pretesa che da tale rapporto promana. Lo scrutinio del giudice dell’opposizione non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, cui l’atto impugnato si correla , tanto più che g li elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorché esulino dal perimetro della fede privilegiataattribuita dall’art. 2700 cod. civ. È il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni e delle difese complessivamente svolte. È nel giudizio che occorre salvaguardare l’osservanza delle preclusioni assertive ed istruttorie, ancorate alla dialettica processuale. 1.5.–Gli elementi sintomatici del reale atteggiarsi del rapporto tra le parti, valorizzati dalla Corte d’appello, si correlano alla medesima vicenda sostanziale già prefigurata in sede amministrativa. La pretesa, nella sua essenza, sin dall’origine si raccorda all’insussistenza di un genuino rapporto di associazione in partecipazione e necessariamente s’interseca con un rapporto diversamente conformato rispetto al nomen iurisattribuito dalle parti. La pretesa, inoltre, non può che essere vagliata in un orizzontepiù ampio, che ne apprezzi tutte le implicazioni, senza arrestarsi alla -7 - considerazione di un singolo aspetto, avulso dall’insieme della più articolata vicenda sostanziale che nel processo si rispecchia. Il giudizio di opposizione non ha carattere meramente impugnatorio e concernel’accertamento di un obbligo indisponibile che sorge ex lege, allorché siano integrati tutti i presupposti sanciti da una disciplina inderogabile. 1.6.–Per altro verso, in consonanza con l’effettività delle garanzie e con la funzione sostanziale che è loro propria , è necessario che i profili di fatto inerenti a ll’ obbligazione contributiva siano tempestivamente veicolati nel processo e sottoposti, in questa sede,al piùefficace contraddittorio. È nel processo che si deve esplicare nella sua pienezza il contraddittorio sul la pretesa racchiusa nell’atto impositivo, così come coltivata e specificata nel giudizio di opposizione. Tali condizioni, nel caso di specie, risultano rispettate. Non si può non rimarcare che cospicuo è stato il dibattito processuale, come traspare dalla stessa dovizia di argomenti che la parte ricorrente reitera in questa sede, per confutare le domande proposte ex adverso. 1.7.–In ultima analisi, le difese tempestivamente svolte dagli enti sin dal giudizio di primo grado, poi confermate in sede di gravame, e le mirate e approfondite repliche della società ricorrente concorrono a definire il tema controverso e s’innestano in una vicenda sostanziale più ampia, che già la fasepropedeutica al giudizio ha delineato nei suoi contorni essenziali, senza esaurirsi nell’impugnazione pura e semplice di un atto amministrativo. Non è dato scorgere, pertanto, quell’alterazione indebita del tema del decidere che il motivo di ricorso paventa, né si apprezza un pregiudizio alle prerogative di difesa delleparti, che hanno avuto modo di dispiegarsi appieno. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. -8 - civ., in relazione all’art. 434, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. La ricorrente, inoltre, si duole della violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., e degli artt.111 e 24 Cost.e della nullità del prov vedimento in base all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte d’appello di Brescia, nel riqualificare come rapporti di lavoro subordinato i rapporti d’associazione in partecipazione instaurati con i signori Iovanut e Ghignatti, avrebbe applicato la presunzione di subordinazione sancita dall’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012, in difetto di ogni censura sul punto delle parti appellanti. Nel rilevare d’ufficio un’eccezione in senso stretto, i giudici del gravame avrebbero travalicato i limiti della propria cognizione e, con una decisione “a sorpresa” su un tema che involgeanche profili di fatto, avrebbero comunque leso il contraddittorio e il diritto di difesa. Alla società, difatti, sarebbe stata preclusa la facoltà di prospettare elementi di segno contrario. 2.1.–La censura non può essere accolta. 2.2.–Posto che il tema delle concrete modalità di svolgimento della prestazione è stato ritualmente introdotto in causa, in virtù delle difese dell’INPS e dell’INAIL e delle speculari contestazioni della società ricorrente, il giudice del gravame, con valutazione ineccepibile, l’ha scrutinatoin conformità alla disciplina normativa, considerata nella sua interezza. Nel verificare se il rapporto, pur nominalmente qualificato come di associazione in partecipazione, dissimuli in realtà un vincolo di subordinazione, la Corte territoriale è chiamata ad applicare la normativa che, di tale vincolo, enuclea i tratti distintivi. L’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012, nella formulazione ratione temporisapplicabile, così dispone: « I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi -9 - sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo». La richiamata previsione del d.lgs. n. 276 del 2003 attiene alla prestazione lavorativa «connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività». 2.3.– Nell’introdurre una presunzione iuris tantum di subordinazione, con una conseguente semplificazione probatoria, il legislatore, in realtà,traccia una linea di demarcazione tra i rapporti di associazione in partecipazione contraddistinti dall’apporto di lavoro e i rapporti di lavoro subordinato. La presunzione si riverbera sugli elementi costitutivi della fattispecie in cui il giudice è chiamato a inquadrare i rapporti dedotti in causa. Nel valutare la genuinità del rapporto di associazione in partecipazione, è ineludibile l’analisi dei dati tipizzati dal legislatore come emblematici d’un rapporto contrassegnato dalle sembianze della subordinazione. Una diversa interpretazione del dettato normativo condurrebbe a svilirne la portata definitoriae ne vanificherebbe la finalità di delimitare l’associazione in partecipazionecon apporto di lavoro, che il legislatore ha inteso ricondu rre alla sua matrice più autentica , scongiurando il rischio che tale figura si tramuti in uno schermo di rapporti di lavoro irregolari. -10 - Né si possono ricondurre le presunzioni relative stabilite dal legislatore nell’alveo delle eccezioni in senso stretto eritenere, perciò, che il generale principio Iura novit curia in quest’ambito patisca deroghe. Per giurisprudenza costante di questa Corte, di eccezioni in senso stretto si puòdiscorrere soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte(Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099). Ipotesi che non è dato discernerenel caso di specie. 2.4.– Una volta che un tema – l’accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro –sia stato ritualmente devoluto tanto nel giudizio diprimo grado quanto nel giudi zio d i gravame, spetta poi al giudice sussumere la vicenda concreta nella disciplina più appropriata, senza alcun vincolo derivante dall’espressa indicazione della leggead opera della parte. La Corte territorialesi è cimentata con questo compito , sulla base degli elementi acquisiti al processo e dell’alacre attività difensiva svolta dalle parti, che, anche a tale riguardo, hanno interloquito su tutti gli aspetti rilevanti, come si può arguire dal considerevole approfondimento che la stessa parte ricorrente riserva a tutti i profili oggetto del contendere, nel ricostruire il vivace dibattito processuale. Né i giudici del gravameavrebbero potuto esimersi dall’attribuire rilievo a una normativa imprescindibile nel tracciare il discrimine, cruciale ai fini della decisione, tra l’autentica associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. 2.5.–Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere infondata anche la seconda critica. -11 - 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole dell’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove orali dirette all’accertamento di fatti decisivi ededuce, in secondo luogo, l’omesso esame delle medesime circostanze, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza impugnata farebbe leva soltanto sulle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, senza alcuna garanzia di contraddittorio. L’ammissione delle prove richieste avrebbe chiarito circostanze decisive, riguardanti, tra l’altro, l’autonomia degli associati nel suddividersi le attività necessarie al funzionamento dell’area di servizio, la partecipazione agli utili, il coinvolgimento nella gestione e nel rischio dell’impresa, l’attendibilità della documentazione prodotta. Non soltanto il rigetto delle istanze istruttorie sarebbe sguarnito d’ogni motivazione, ma sarebbe stato del tutto pretermesso l’esame delle circostanze dedotte, che contrasterebbero in maniera convincente la fittizietàdei rapporti di associazione in partecipazione. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2552, terzo comma, cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere che i bilanci pacificamente accettati dagli associati, suddivisi nelle voci “Costi” e “Ricavi” e idonei a certificare l’andamento annuale dell’impresa, adempiano in concreto alle funzioni dei rendiconti previsti dall’art. 2552, terzo comma, cod. civ. 4.1.– I l terzo e il quarto motiv o possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione logica e giuridica che li avvince. Con specifico riferimento all’obbligo di consegnare il rendiconto, essi interpellano questa Cortesulle medesime questioni interpretative. 4.2.–Le censure devono essere disattese. -12 - 4.3.– I n linea generale, i l vizio di motivazione , per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, può essere denunciato in cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., sez. VI-I, 7 marzo 2017, n. 5654; nello stesso senso, Cass., sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415). 4.4.–La Corte di merito approda alla conclusione che il rapporto di lavoro si atteggi secondo i tratti della subordinazione, all’esito di un accurato vaglio di tutti gli elementi di fatto alleg ati dalle parti, inquadrati in una lettura complessiva e coerente, che le deduzioni del terzo e del quarto mezzo non valgono ad infirmare. Tali elementi, da un canto, sono riconducibili ai canoni oramai collaudati nell’accertamento della subordinazione e, dall’altro, s’incentrano sulle presunzioni specificamente stabilite in tema di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. 4.5.– Quanto al primo profilo, l a Corte territoriale muove dall’analisi della sostanziale continuità tra i precedenti, irregolari, rapporti di associazione in partecipazione e quelli instaurati ex novo, senza alcuna cesura e senza alcun mutamento significativo delle mansioni concretamente svolte (pagina 18). Alle inferenze che si possono trarre dalla concatenazione temporale tra i due rapporti, non efficacemente contraddette dalla parte ricorrente, si affianca il dato del lo stabile inserimento degli associati nella struttura organizzativa della società, con una presenza predeterminata e continuativa (pagina 19). -13 - La Corte d’appello di Brescia si fa carico di valutare anche la struttura della retribuzione, che intrattiene un legame estrinseco con gli utili percepiti. A tale riguardo, i giudici d’appello così argomentano:«Infine, deve pure rilevarsi che la reale partecipazione agli utili dell’associato normalmente comporta un corrispettivo variabile se non mensilmente, quanto meno periodicamente, nel corso dell’anno, soprattutto in casi, come quello di specie, ove nel contratto di associazione non è prevista l’erogazione di acconti mensili fissi sugli utili, bensì di acconti a richiesta dell’associato, non definiti nel loro importo (i due associati hanno invece sempre percepito un importo fisso, formalmente conguagliato nel mese di marzo)» (pagine 21 e 22 della sentenza). Nel vaglio critico delle risultanze probatorie, la pronuncia d’appello, anche con riferimento alle retribuzioni corrisposte e alle relative modalità di determinazione, non trascura di sofferma rsi sulle dichiarazioni rese dagli associati in sede ispettiva. Tali dichiarazioni , peraltro, contraddicono un autentico coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa e ne scolpiscono il ruolo come quello disemplici addetti a mansioni prettamente esecutive. Alle affermazioni, esternate nell’immediatezza dei fatti a terzi imparziali, depositaridi pubbliche funzioni , la Corte d’appello riconosce particolare forza persuasiva, che la ricorrente vanamente tende a sminuire, sul mero presupposto dell’a cquisizione delle dichiarazioni senza contraddittorio (pagina 53 del ricorso). Un siffattoapprezzamento, che non manca di coordinare tali dati con le altre emergenze istruttorie, non si appiattisce sulle risultanze del verbale, secondo la prospettazione riduttiva perorata nel ricorso. Né la versione riferita in sede ispettivaappare inficiata da profili d’ illogicità e d’incongruenzaoggettivamente apprezzabili. 4.6.– Dall’angolo visuale delle presunzioni iuris tantum stabilite dalla legge, la sentenza impugnata soppesa, anzitutto, la mancata -14 - consegna dei rendiconti e, in secondo luogo, la carenza, in capo agli associati, di competenze teoriche di grado elevato, secondo le peculiarità definite dall’art. 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012. 4.6.1.– Quanto al primo aspetto, le censure della ricorrente poggiano sull’assunto che rendiconto e bilancio coincidano (da ultimo, pagina 12 della memoria illustrativa) e che, per il rendiconto, non siano previste forme vincolanti, in quanto è sovrana l’autonomia negoziale nel determinarne il contenuto (pagina 63 del ricorso per cassazione). Nel caso di specie, le parti avrebbero prescelto, quale criterio convenzionale per la quantificazione degli utili, la differenza tra ricavi e costi (pagina 65), differenza puntualmente desumibile dai bilanci sottoscritti dagli associati. Tali argomenti, che riecheggiano anche nelle istanze istruttorie di cui si lamenta l’immotivato rigetto,non possono essere condivisi. La Corte d’appello di Brescia (pagina 20) osserva che i bilanci, sottoscritti per presa visione e corredati dall’indicazione delle somme che gli associati hanno percepito, differiscono dal rendiconto previsto dall’art. 2552, terzo comma, cod. civ., e non manca di sottolineare che la documentazione reca una data manuale uguale, elemento che ne mina l’attendibilità. Come si può desumere dallo stesso vocabolo adoperato, il rendiconto dell’affare non si esaurisce in un mero prospetto contabile, ma presuppone una specificazione dei fatti rilevanti e delle modalità della gestione, suffragata dalle relative “pezze d’appoggio”. Secondo il significato proprio delle parole, lumeggiato anche dalle previsioni del codice di rito (art. 263 cod. proc. civ.), la nozione di rendiconto non può essere disgiunta dalla puntuale presentazione dei “documenti giustificativi” e da una esposizione perspicua e ragionata, che non si riduca a una nuda e pedissequa enumerazione di cifre, ma “renda conto” dei risultati dell’affare e li renda intelligibiliagli associati. -15 - Né è sufficiente invocare l’autonomia negoziale e la libertà di forme, in quanto il rendiconto non può che rispettare un nucleo indefettibile di requisiti, se non si vuole frustrare quella funzione di garanzia che la legge gli assegna, tanto da riconnettere alla mancata consegna di questo documento una presunzione di subordinazione. Non incorre nei vizi denunciati la statuizione della Corte d’appello di Brescia, che ha reputato il bilancio concretamente redatto, costituito da un mero elenco di costi e ricavi e della quota degli utili spettanti agli associati,inidoneo ad assolvere alla più pregnante funzione esplicativa di un rendiconto dell’affare, corroborato dalle indispensabili “pezze d’appoggio”. Né, su tale aspetto e su un rendiconto così strutturato, offrono ragguagli, con la necessaria specificità, le istanze istruttorie. A tali considerazioni si associa poi il rilievo dell’apposizione d’una data manuale uguale per tutti i documenti (pagina 21 della sentenza), elemento che la società svaluta come irrilevante (pagina 64 del ricorso), in una logica di mera contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata. I g iudici d’appello ponderano tale dato emblematico assieme alle altre circostanze e, in queste coordinate di fatto, lo reputanoprobante dell’assenza di un rendiconto conforme al paradigma legale e adeguato a una reale funzione informativa che non si riduca a mero, formalistico, orpello. 4.6.2.–Anche a non voler considerare decisivi gli elementi che si evincono dal quadro fin qui delineato, si deve evidenziareche le prove acquisite e le deduzioni articolate non gettano luce sul possesso, in capo agli associati, di competenze tecniche di grado elevato. Solo al cospetto di competenze così connotate, si può vincere la presunzione di subordinazione di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. La Corte d’appello raffigura compiti meramente esecutivi, che prescindono da quelle elevate cognizioni tecniche cui allude la norma -16 - richiamata (pagina 22), e tale accertamento non è fatto segno di critiche pertinenti, che valgano a sovvertirlo. 4.7.–La Corte di merito ha considerato gli elementi appena passati in rassegna, molteplici e circostanziati, di peso preponderante rispetto a quelli adombrati nelle istanze istruttorie, con una valutazione plausibile, esente da censure. L’apprezzamento del quadro probatorio è conforme al dettato normativo, che condiziona a requisiti tassativi la legittimità dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, proprio per le frodi cui può dare àdito in concreto, e prescrive a tale riguardo una valutazione rigorosa. Non è senza significato che, con l’art. 53 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore abbia scelto di vietare del tutto l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nell’intento di inibirne inradice ogni abuso e ogni impiego distorto. La parte ricorrente non ha fornito unapersuasiva prova contraria su alcuni indici individuati dalla legge, come la carenza di competenze professionali elevate. Quanto ad altri indici, fra i quali si annovera lamancata consegna del rendiconto, le censure configurano in senso indebitamente restrittivo un obbligo cui la legge, invece, demanda un ruolo capitale. Anche su tale punto, difetta dunque quell’univoca e convincente prova contraria che la legge richiede. Tali elementi, di per sé dotati di evidente pregnanza significativa, convergono con la complessiva ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti. Né, a tale riguardo, esorbita dal prudente apprezzamento che compete al giudice nella valutazione delleprove (art. 116 cod. proc. civ.) la scelta di annettere maggiore forza di convincimento al le dichiarazioni rese in sede d’ispezione,anteponendole ad altri elementi, più labili e comunque non risolutivi. -17 - I singoli dati antitetici , che la ricorrente pone in risalto, e gli approfondimenti istruttori, richiesti anche in questa sede,non valgono a incrinare , con valenza risolutiva e in termini di certezza, la complessiva coerenza del quadro che si staglia nella pronuncia impugnata, sulla base di una puntuale ricostruzione della reale dinamica dei rapportisottostanti. 4.8.–I rilievi svolti conducono a dichiarare infondate anche la terza e la quarta censura. 5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su una domanda formulata in primo grado e riproposta in appello, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,denuncia la nullità del provvedimento (artt. 132 e 161 cod. proc. civ.), carente della motivazione, in spregio al “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost.La Corte territoriale non avrebbe adottato alcun provvedimento, neppure implicito, in ordine alla domanda subordinata di corretta determinazione della contribuzione dovuta, anche alla luce delle somme già versate per i medesimi rapporti alla Gestione separata. Anche a non volere predicare il vizio di “omessa pronuncia”, il rigetto non sarebbe assistito da alcuna motivazione. 5.1.–Il motivo coglie nel segno, nei termini di seguito precisati. 5.2.– La parte ricorrente ha dedotto in maniera specifica e ha dimostrato, nell’illustrazione del motivo, di avere richiesto , fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la corretta quantificazione dell’importo dovuto, anche alla stregua del la compensazione con le somme versate alla Gestione separata (pagina 66 del ricorso). Tale domanda, riproposta nelle note finali autorizzate nel giudizio dinanzi al Tribunale, è stata reiterata anche nella memoria difensiva -18 - depositata nel giudizio d’appello (pagina 67 del ricorso, che trascrive gli stralci rilevanti dell’atto difensivo). A sostegno della richiesta espressa in via gradata , la parte ricorrente ha illustrato argomenti riportati anche nel contesto dell’odierno ricorso (pagine 68, 69 e 70). Le domande spiegate in via di estremo subordine si prefiggono, tra l’altro, di defalcare gl’importi già corrisposti alla Gestione separata, in relazione ai medesimi rapporti di lavoro successivamente riqualificati dalla Corte d’appello. 5.3.–La sentenza impugnata, nel respingere le opposizioni della società [OSCURATO:SOCIETA]., non dedica alcun esame a un autonomo tema d’indagine, che implicauna distinta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e non interferisce con i profili che la Corte territoriale ha discussofunditus, attinenti alla reale natura dei rapporti di lavoro. Dalla trama argomentativa della pronuncia, non si può evincere, neppure in via implicita, una risposta inequivocabile dei giudici d’appello a una domanda provvista d’innegabile autonomia e alle specifiche difese svolte per contrastarla. Che la domanda sia priva di riscontro probatorio, come ribatte l’INPS nel controricorso (pagina 5), è valutazioneche non si può inferire in alcun modo della pronuncia d’appello come risposta univoca e intelligibilealle contrapposte prospettazioni delle parti . 5.4.–È proprio la carenza d’una tale risposta che disvela il vizio di omessa pronuncia. Restano assorbiti i restanti profili, inerenti al vizio di motivazione. 6.–In conclusione, il quinto motivo dev’essere accolto, laddove i restanti, dal primo al quarto, vanno disattesi. 7.–La sentenza è dunque cassata per quanto di ragione. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che pronuncerà sulla domanda subordinata svolta dalla società ricorrente, senza vincolo di diversa composizione, alla luce della natura restitutoria del rinvio (Cass., sez. lav., 7 m