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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1972

Cassazione n. 17157/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice di condanna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2 cod. pen., per aver, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, effettuato l'abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo pubblico.

Il ricorrente formula cinque motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata su elementi probatori insufficienti e contraddittori.

Non è provata l'identificazione dell'imputato quale autore materiale della condotta di abbandono di rifiuti, posto che le riprese video mostravano soggetti a volto travisato.

Con il secondo motivo di ricorso deduce errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006, trattandosi di un episodio isolato e occasionale.

Con il terzo motivo di ricorso lamenta insussistenza dell'elemento del dolo specifico.

Con il quarto motivo si duole in ordine al diniego delle circostanze attenuanti.

Con il quinto si duole in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto pienamente provata l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, richiamando non solo la testimonianza dei testi di polizia giudiziaria, ma anche le immagini del sistema di videosorveglianza che consentono di identificare fra i soggetti che sono stati ripresi all'atto di abbandonare per strada tre carcasse di autocarri, pezzi di motore, telefoni e personal computer, riconducibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA], ditta individuale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio di informatica, il quale, escusso come teste, ha affermato di conoscere il ricorrente e di avergli affidato la merce per lo smaltimento dei rifiuti, dietro la promessa di consegna della ricevuta di conferimento, mai consegnata.

In relazione al secondo e terzo motivo, si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello, le censure non sono state dedotte in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina.

Queste ultime sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice a quo ha affermato l'insussistenza di elementi positivi di valutazione ed evidenziato che il ricorrente ha abbandonato rifiuti pericolosi in un territorio già segnato dalla deplorevole pratica dell'abbandono incontrollato di rifiuti per strada.

Ha, inoltre, evidenziato le modalità del fatto avendo il ricorrente agito a volto coperto e avvalendosi della complicità di altri soggetti, nonché facendo richiamo ai plurimi precedenti penali da cui egli è gravato anche per fatte di una certa gravità quale lesioni personali, furti ed estorsione.

Si precisa ad ogni modo che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, 1per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

In ordine al quinto motivo, il giudice a quo ha ritenuto del tutto congrua la misura della pena di mesi sei di arresto, determinata dal primo giudice nella misura pari al minimo edittale, e di quella di euro 6600 di ammenda persino inferiore al minimo edittale, dunque, insuscettibile di alcuna modifica in melius.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MLI 6 11 Fu Iud1iaI k.' Sor-:' !„‘• 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice di condanna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2 cod. pen., per aver, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, effettuato l'abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo pubblico. Il ricorrente formula cinque motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata su elementi probatori insufficienti e contraddittori. Non è provata l'identificazione dell'imputato quale autore materiale della condotta di abbandono di rifiuti, posto che le riprese video mostravano soggetti a volto travisato. Con il secondo motivo di ricorso deduce errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006, trattandosi di un episodio isolato e occasionale. Con il terzo motivo di ricorso lamenta insussistenza dell'elemento del dolo specifico. Con il quarto motivo si duole in ordine al diniego delle circostanze attenuanti. Con il quinto si duole in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto pienamente provata l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, richiamando non solo la testimonianza dei testi di polizia giudiziaria, ma anche le immagini del sistema di videosorveglianza che consentono di identificare fra i soggetti che sono stati ripresi all'atto di abbandonare per strada tre carcasse di autocarri, pezzi di motore, telefoni e personal computer, riconducibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA], ditta individuale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio di informatica, il quale, escusso come teste, ha affermato di conoscere il ricorrente e di avergli affidato la merce per lo smaltimento dei rifiuti, dietro la promessa di consegna della ricevuta di conferimento, mai consegnata. In relazione al secondo e terzo motivo, si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello, le censure non sono state dedotte in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina. Queste ultime sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice a quo ha affermato l'insussistenza di elementi positivi di valutazione ed evidenziato che il ricorrente ha abbandonato rifiuti pericolosi in un territorio già segnato dalla deplorevole pratica dell'abbandono incontrollato di rifiuti per strada. Ha, inoltre, evidenziato le modalità del fatto avendo il ricorrente agito a volto coperto e avvalendosi della complicità di altri soggetti, nonché facendo richiamo ai plurimi precedenti penali da cui egli è gravato anche per fatte di una certa gravità quale lesioni personali, furti ed estorsione. Si precisa ad ogni modo che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, 1per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). In ordine al quinto motivo, il giudice a quo ha ritenuto del tutto congrua la misura della pena di mesi sei di arresto, determinata dal primo giudice nella misura pari al minimo edittale, e di quella di euro 6600 di ammenda persino inferiore al minimo edittale, dunque, insuscettibile di alcuna modifica in melius. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MLI 6 11 Fu Iud1iaI k.' Sor-:' !„‘• 2
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