CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 23596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25302- 2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto n. cronol. 2387 / 2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicatoil 19/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n.25302sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - rilevato che: - con decreto n. cronol. 2839/2921 del 21.6.2021, la Corte d’Appello di Salerno accolse la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile articolatosi in due gradi, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, limitatamente al giudizio di secondo grado, reputando non indennizzabile tutto il periodo di durata del processo di primo grado poiché, nonostante la richiesta di integrazione atti, il ricorrente non aveva prodotto quanto richiesto dall’ufficio; -con decreto n. cronol. 2387/2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettòintegralmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’accoglimento integrale della domanda e conferm ò , in conseguenza, che fosse dovuto dal Ministero l’importo originariamente determinatoin sede monocratica; -pur rigettando l‘opposizione di Potenza, per non avere egli più provveduto alla produzione ritenuta necessaria dal Consigliere designato,la Corte condannò il Ministero della Giustizia, costituitosi per resistere all’opposizione, al rimborso delle spese nella misura di 2/3, compensando il residuo; ritenne, infatti, che le spese di procedura dovessero essere comunque regolate «tenuto conto dell’esito complessivo del procedimento»; -avverso questo decreto, in punto di spese, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per un unico motivo; TommasoPotenza non ha svolto difese; considerato che: -con l’unico motivo il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello pronunciato nei suoi confronti condanna al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, nonostante il suo integrale rigetto; Ric. 2022 n.25302sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - - il motivo è fondato, perché questa Corte ha già statuito che «l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6 -2, n. 9728 del 26/05/2020 con richiami); -la statuizione sulle spese impugnata non è conforme a questo principio, sicché il decreto impugnato deve essere cassato sul punto; - non risultando necessario alcun ulteriore accertamento, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc., con una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico del richiedente Potenza e in favore del Ministero; -le spese di questo grado di legittimità sono pure poste a carico di Potenza in favore del Ministero, per soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo; P.Q.M. Ric. 2022 n.25302sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione in Euro 500,00, oltre spese prenotate a debito, ponendole interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore del Ministerodella Giustizia; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione