CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7443/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, articolazione di Lucera, ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, giacché il giudizio censurato implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, valorizzando sia l'intestazione del contatore all'imputato, sia la circostanza che nell'appartamento abitasse il nucleo familiare del prevenuto (peraltro, aggiunge il Collegio, indicato come anagraficamente residente proprio all'indirizzo dove era ubicato il contatore, come si evince dall'intestazione della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa d