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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13621/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di Ternidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta il 26/01/2026;rilevato che il ricorrente è stato assolto dal reato di rapina per non aver commesso ilfatto e che l’odierna impugnazione è stata proposta per saltum, in ragione dell’inappellabilitàdella pronuncia;rilevato, tuttavia, che i motivi prospettano una diversa valutazione delle emergenzedibattimentali, al fine di eliminare elementi della motivazione della sentenza impugnata, conl’obiettivo di ricondurre l’assoluzione ai sensi del primo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., ilche comporta una valutazione in punto di fatto, non consentita in sede di giudizio dilegittimità;considerato che l’esito non muta alla luce della memoria sopravvenutarilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Ternidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta il 26/01/2026;rilevato che il ricorrente è stato assolto dal reato di rapina per non aver commesso ilfatto e che l’odierna impugnazione è stata proposta per saltum, in ragione dell’inappellabilitàdella pronuncia;rilevato, tuttavia, che i motivi prospettano una diversa valutazione delle emergenzedibattimentali, al fine di eliminare elementi della motivazione della sentenza impugnata, conl’obiettivo di ricondurre l’assoluzione ai sensi del primo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., ilche comporta una valutazione in punto di fatto, non consentita in sede di giudizio dilegittimità;considerato che l’esito non muta alla luce della memoria sopravvenutarilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris