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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28047/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di atti persecutori e appropriazione indebita; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione 'di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità del reato di appropriazione indebita, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata carenza motivazionale per il discostamento dal minimo edittale della pena base, è manifestamente infondato, poiché la Corte specifica che la pena è stata determinata «tenuto conto del contesto dei fatti» e che sussistono «fattori che inducono a mantenere la pena base in misura superiore al minimo edittale», in ragione della «durata della condotta e della intensità delle conseguenze negative»; Considerato che il motivo dì ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di atti persecutori e appropriazione indebita; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione 'di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità del reato di appropriazione indebita, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata carenza motivazionale per il discostamento dal minimo edittale della pena base, è manifestamente infondato, poiché la Corte specifica che la pena è stata determinata «tenuto conto del contesto dei fatti» e che sussistono «fattori che inducono a mantenere la pena base in misura superiore al minimo edittale», in ragione della «durata della condotta e della intensità delle conseguenze negative»; Considerato che il motivo dì ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d
Sentenza Cassazione n. 28047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris