CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 12, comma 1, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati con riferimento al ruolo di compartecipazione attiva, quale mediatrice linguistica, assunto dalla ricorrente nel traffico di migranti di cui in imputazione, ancorché di limitato rilievo; che il corrispondente apprezzamento probatorio, in sentenza operato, risulta validamente giustificato, mentre le censure della ricorrente appaiono di stampo controvalutativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il