CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I comuni motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., sul punto della idoneità della idoneità della condotta, consistita in espressioni volgari verso gli agenti, e sull'elemento psicologico non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti alla quale i due ricorrenti contribuivano direttamente la Barbato (fra l'altro) lanciando un piatto di ceramica all'indirizzo di uno degli agenti e Natale rivolgendo minacce agli operatori nel corso dell'accertamento sulla rintracciabilità dei prodotti ittici utilizzati nel ristorante "Tre laghi". Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo - per oltre tre ore- e in danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peni., mentre il diniego di applicazione delle generiche è stato correttamente motivato dalla mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione - al cospetto della condotta violenta della Barbato che, prima di lanciare il piatto all'indirizzo di uno dei verbalizzanti, strappava la cartellina dalle mani di altro operatore e, per Natale, sottolineandone i precedenti penali. I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici e manifestamente infondati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]