CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 10 settembre 2021, ha condannato Fabrizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina, tentato furto e furto. Rilevato che la ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica. Ritenuto che il motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. La difesa si è limitata a sostenere una generica insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Ritenuto che l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputata renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso