CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1975
Cassazione n. 23630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1975 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 14 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso - con cui si deducono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano; il difetto di querela; l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato - costituiscono la reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese da parte del Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si è confrontato. Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla competenza del Tribunale di Milano, affermata in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350 - 01; Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Rv. 268349 - 01), secondo cui la competenza territoriale per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. è determinata nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicurativa (nel caso in esame posta a Milano), quale unico soggetto giuridico legittimato a disporre, essendo per contro irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice. Si veda, ancora, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di tempestività della querela, sporta in data 20 giugno 2016, decorrendo il termine, ai sensi dell'art. 124 cod. pen., non già dalla commissione del fatto, ma dalla data in cui la persona offesa ha avuto piena contezza dell'illecito: circostanza verificatasi, nel caso in esame, allorquando la compagnia assicurativa ha appreso l'esito degli accertamenti da parte dell'agenzia investigativa Cieffe, datati 20 aprile 2016; si veda, infine, pag. 6 della sentenza impugnata sugli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che hanno dimostrato - oltre ogni ragionevole dubbio - la condotta del ricorrente, il quale ha denunciato un sinistro mai avvenuto (come pure hanno comprovato l'incompatibilità delle lesioni, subite dal medesimo, con la dinamica dell'incidente e le dichiarazioni dei testi, escussi a dibattimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere esten