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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2023

Cassazione n. 49325/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 1/06/2023 del TribUnale di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 1 giugno 2023 è inammissibile.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Si rileva, inoltre, che con atto del 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA], assistito dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha anche dichiarato di rinunciare al ricorso proposto personalmente e, come tale, già di per sé inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 1/06/2023 del TribUnale di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 1 giugno 2023 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Si rileva, inoltre, che con atto del 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA], assistito dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha anche dichiarato di rinunciare al ricorso proposto personalmente e, come tale, già di per sé inammissibile. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso
Sentenza Cassazione n. 49325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris