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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47958/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione non consentita.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato con accertamenti di merito insindacabili in questa sede come la ricorrente in concorso con altri ha realizzato una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti nell'albergo da lei gestito.

La sentenza analizza le condizioni dei numerosi anziani ricoverati nell'albergo.

Il ricorso richiede una rivalutazione dle fatto non consentita.

2. Per la particolare tenuità del fatto la sentenza evidenzia la insussistenza di idonee strutture per la tutela della salute dei ricoverati che in concreto subivano anche lesioni gravi (per cadute in assenza di idonee strutture).

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione non consentita. Il Tribunale ha adeguatamente motivato con accertamenti di merito insindacabili in questa sede come la ricorrente in concorso con altri ha realizzato una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti nell'albergo da lei gestito. La sentenza analizza le condizioni dei numerosi anziani ricoverati nell'albergo. Il ricorso richiede una rivalutazione dle fatto non consentita. 2. Per la particolare tenuità del fatto la sentenza evidenzia la insussistenza di idonee strutture per la tutela della salute dei ricoverati che in concreto subivano anche lesioni gravi (per cadute in assenza di idonee strutture). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 47958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris