CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 11976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SAVONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, nel rigettare una richiesta di archiviazione, ordinava al Pubblico Ministero di elevare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MULE' PAOLA e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., rilevando che dalla lettura degli atti emergeva che a carico dei soggetti italiani già identificati nel procedimento iscritto a carico di ignoti per lesioni e danneggiamento e ivi indicati come persone offese emergevano i presupposti per la configurazione di una rissa con loro, da una parte, e alcuni giovani albanesi da un'altra, almeno uno dei quali identificato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona deducendone l'abnormità poiché l'imputazione coatta non potrebbe riguardare fatti di reato non configurati nella prospettazione accusatoria rispetto alla quale si è richiesta l'archiviazione né estendere l'imputazione a carico di soggetti non indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La pronuncia impugnata si pone infatti in contrasto con i principi, cui il collegio intende conformarsi, espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte per i quali, poiché in tema di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell'art. 409, comma 4 e 5, cod. proc.pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, potendo in questi casi il GIP limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nei registri di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786 - 01). Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta che, discostandosi dai richiamati canoni interpretativi, a fronte dell'iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per delitti di danneggiamento e lesioni dei quali il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione, il GIP del Tribunale di Savona ha ordinato l'imputazione coatta di soggetti precisamente individuati e per un fatto di reato differente da 2 cQ quello di lesioni ipotizzato nella prospettazione accusatoria, ossia quello di rissa aggravata. 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]