CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione I Con ordinanza in data 23/02/2003 il Gip del tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di estorsione di cui al capo 5) e gliel'ha applicata con riguardo all'addebito associativo (art.416 bis c.p. di cui al capo 2) e ad altri reati satellite. Al capo 5) è contestato a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aver costretto l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire i lavori marmorei relativi alla tumulazione della salma del padre di [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrente, senza pretendere un importo superiore a quello necessario per l'acquisto del materiale e senza maggiorazione per la manodopera, nonché per avere imposto al Licciardi di eseguire tali lavori senza attendere la corresponsione di un acconto parziale sull'importo dovuto. Il pubblico ministero ha presentato appello con riguardo al diniego della misura. Appello che è stato accolto dal tribunale del riesame con il provvedimento oggi censurato dal Rizzo. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] deducendo che dai fatti, così come accertati, non è emersa alcuna influenza sulla capacità di autodeterminazione negoziale del contraente vittima. Manca pertanto l'elemento fondante il reato di estorsione, cioè il profitto ingiusto con altrui danno. Sostiene anche che manca lo stato di soggezione. Secondo il ricorrente il gip aveva correttamente evidenziato che non è delineate il reato di estorsione nei suoi elementi strutturali non ravvisandosi sufficienti elementi da cui trarre lo stato di soggezione e di timore del Licciardi. Il tribunale ha invece ritenuto che la persona offesa abbia rinunciato a pretendere il corrispettivo dovuto perché intimorita dalla caratura criminale del proprio interlocutore. Secondo il ricorrente tale considerazione non trova però alcun riscontro probatorio nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni del Licciardi. Quest'ultimo, infatti, ha affermato di aver percepito la frase "ti sto venendo a cercare" come una minaccia ma non ha mostrato alcun tipo di soggezione o timore per le parole utilizzate i tant'è che ha installato la lapide dopo un mese dalla conversazione con il Rizzo e si è fatto pagare con il prezzo applicato secondo prassi. Manca pertanto anche la minaccia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto. Il ricorso è inammissibile per mancato confronto con la motivazione del tribunale che ha accolto l'appello del pubblico ministero confrontandosi con il provvedimento di diniego del Gip con riguardo alla contestazione di estorsione di cui al capo 5). [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di misura ritenendo che gli elementi posti a sostegno della prospettazione accusatoria di cui al capo 5), costituiti da dialoghi telefonici tra Licciardi da un lato Rizzo e Quattrocchi dall'altro / si appalesavano come una semplice interlocuzione volta ad ottenere un trattamento economico di estremo favore, ma non delineavano il reato estorsivo non ravvisandosi sufficienti elementi da cui arguire uno stato di soggezione e di timore da parte del Licciardi. Il tribunale del riesame ha ritenuto fondato l'appello del pubblico ministero che aveva lamentato la mancata valutazione della caratura mafiosa del Rizzo, reiteratamente ostentata nel corso delle conversazioni intercorse con l'imprenditore, che era ben consapevole del profilo delinquenziale del proprio interlocutore. E ha sottolineato come l'attività di captazione ha consentito di evidenziare costanti contatti tra Rizzo e [OSCURATO:PERSONA] che era diventato reggente del mandamento e l'inserimento dell'indagato nel sodalizio. Lo stesso gip a fondamento delle ipotesi accusatorie, in relazione all'addebito associativo di cui all'articolo 416-bis cod. pen., ha sottolineato la portata fortemente indiziante di alcuni dialoghi il cui contenuto assolutamente inequivoco dimostrerebbe non solo il perdurante inserimento dell'indagato in [OSCURATO:PERSONA], ma altresì il fattivo e concreto contributo, costantemente assicurato, per la gestione alcune attività illecite, in specie quelle estorsive, e il vivo interesse espresso per le dinamiche di potere interno al sodalizio. Ha ritenuto il tribunale che proprio alla luce di tale considerazione devono essere lette le emergenze investigative evidenziate in relazione al reato di cui al capo 5). Viene sottolineato anche come le dichiarazioni rese dal Licciardi - che ha affermato di aver ricevuto il pagamento della somma di euro 500,00 per la realizzazione della lapide - non scalfiscono la ricostruzione dei fatti come sopra riportata alla luce delle numerose contraddizioni emerse tra la sua deposizione e le emergenze investigative in ordine al contenuto delle interlocuzioni che la parte offesa ha avuto con l'indagato e con il di lui cugino [OSCURATO:PERSONA]. È indubbio che le minacce proferite, così come peraltro ammesso dallo stesso Licciardi, abbiano avuto l'effetto di intimorire il soggetto passivo influendo sulla sua capacità di autodeterminazione. La persona offesa ha accettato il rapporto contrattuale, realizzando la lapide e rinunciando a pretendere il corrispettivo che le era dovuto, proprio perché intimorita dalla caratura criminale del proprio interlocutore esponente di spicco del sodalizio mafioso. Il ricorrente non si confronta con detta motivazione insistendo nella valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice senza considerare la motivazione del tribunale che: con argomentazioni non censurabile in questa sede; ha dato atto del comportamento minaccioso tenuto dal ricorrente finalizzato alla conclusione del contratto e dell'ingiusto profitto con conseguente danno della persona offesa che ha realizzato i lavori senza ottenere il corrispettivo dovuto. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 rec esec. Cod proc pen. Così deliberato in Roma il 12/10/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA nna Pe