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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 07104/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cremona ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Douglas - su concorde richiesta delle parti - una pena per il reato di cui all'art. 624-bis, c. 2, cod. pen., ritenuta l'equivalenza tra le generiche e la contestata recidiva.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 235, cod. pen. e mancanza della motivazione, essendo stata applicata una pena superiore a anni due di reclusione e non avendo il giudice motivato alcunché in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, la pericolosità sociale dell'imputato emergendo, secondo il deducente, dalla rapida ricaduta nel reato e dalle gravi modalità del delitto commesso ai danni di una donna; con un secondo motivo, violazione dell'art. 168 cod. pen., per non avere il giudice revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con la sentenza 30/3/2018 del Tribunale di Ferrara, irrevocabile il 14/6/2018, essendo stato il reato per cui si procede commesso il 25/11/2019, e quindi nel quinquennio c.d. di prova.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In via preliminare, deve ricordarsi che la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente .essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. unite, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

Quanto al contenuto del ricorso, deve invece osservarsi che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale;pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (cfr. sez. 2, n. 16400 del 17/2/2021, PG Abdellatif, Rv. 281123; n. 39359 del 20/7/2016, P.G. in proc.

Adna, Rv. 268303; sez. 1, n. 18901 del 21/3/2019, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276186, in cui si è precisato che la mancata applicazione della misura non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione; sez. 2, n. 1382 del 12/12/2019, dep. 2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto, ribadendo i principi già affermati in numerose pronunce, anche questa Corte ritiene che la natura facoltativa della misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen. non comporti, in linea di principio, uno specifico onere di motivare la valutazione negativa in ordine alla pericolosità, da ritenersi pertanto implicita, salvo il caso in cui la motivazione stessa, pur tacendo in ordine alla applicazione o meno della misura di sicurezza, tuttavia dia conto di elementi indicativi di pericolosità sociale, incompatibili con una valutazione negativa, la valutazione dell'assenza della pericolosità dovendo risultare conseguenziale al tessuto argomentativo sul quale si fondi la decisione (cfr. sez. 1, n. 51161 del 9/5/2018, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274652; sez. 2, n. 24483 del 22/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Elementi che, nella specie, non emergono, avendo anzi il giudice valutato il buon comportamento processuale per riconoscere all'imputato le attenuanti generiche.

3. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi la carenza di interesse a impugnare del pubblico ministero che lamenti, per la prima volta, la mancata revoca della sospensione condizionale della pena pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (cfr. sez. 2, n. 1382 del 12/12/2019, dep. 2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277896, in cui la Corte ha precisato come il caso esaminato sia diverso da quelli in cui il pubblico ministero impugni la sentenza che erroneamente rigetti un'esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168 cod. pen. o la sentenza di appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nei quali, invece, va riconosciuto l'interesse ad impugnare).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cremona ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Douglas - su concorde richiesta delle parti - una pena per il reato di cui all'art. 624-bis, c. 2, cod. pen., ritenuta l'equivalenza tra le generiche e la contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 235, cod. pen. e mancanza della motivazione, essendo stata applicata una pena superiore a anni due di reclusione e non avendo il giudice motivato alcunché in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, la pericolosità sociale dell'imputato emergendo, secondo il deducente, dalla rapida ricaduta nel reato e dalle gravi modalità del delitto commesso ai danni di una donna; con un secondo motivo, violazione dell'art. 168 cod. pen., per non avere il giudice revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con la sentenza 30/3/2018 del Tribunale di Ferrara, irrevocabile il 14/6/2018, essendo stato il reato per cui si procede commesso il 25/11/2019, e quindi nel quinquennio c.d. di prova. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In via preliminare, deve ricordarsi che la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente .essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. unite, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). Quanto al contenuto del ricorso, deve invece osservarsi che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale;pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (cfr. sez. 2, n. 16400 del 17/2/2021, PG Abdellatif, Rv. 281123; n. 39359 del 20/7/2016, P.G. in proc. Adna, Rv. 268303; sez. 1, n. 18901 del 21/3/2019, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276186, in cui si è precisato che la mancata applicazione della misura non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione; sez. 2, n. 1382 del 12/12/2019, dep. 2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, ribadendo i principi già affermati in numerose pronunce, anche questa Corte ritiene che la natura facoltativa della misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen. non comporti, in linea di principio, uno specifico onere di motivare la valutazione negativa in ordine alla pericolosità, da ritenersi pertanto implicita, salvo il caso in cui la motivazione stessa, pur tacendo in ordine alla applicazione o meno della misura di sicurezza, tuttavia dia conto di elementi indicativi di pericolosità sociale, incompatibili con una valutazione negativa, la valutazione dell'assenza della pericolosità dovendo risultare conseguenziale al tessuto argomentativo sul quale si fondi la decisione (cfr. sez. 1, n. 51161 del 9/5/2018, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274652; sez. 2, n. 24483 del 22/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Elementi che, nella specie, non emergono, avendo anzi il giudice valutato il buon comportamento processuale per riconoscere all'imputato le attenuanti generiche. 3. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi la carenza di interesse a impugnare del pubblico ministero che lamenti, per la prima volta, la mancata revoca della sospensione condizionale della pena pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (cfr. sez. 2, n. 1382 del 12/12/2019, dep. 2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277896, in cui la Corte ha precisato come il caso esaminato sia diverso da quelli in cui il pubblico ministero impugni la sentenza che erroneamente rigetti un'esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168 cod. pen. o la sentenza di appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nei quali, invece, va riconosciuto l'interesse ad impugnare). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dove
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