Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27750/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per entrambi i ricorrenti che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15/07/2022 ha confermato sentenza del Tribunale di Napoli del 10/10/2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica come risultante dal testo della motivazione; la Corte di appello si è limitata ad un laconico richiamo alla decisione di primo grado, semplicemente condividendo le conclusioni del giudice di primo grado senza argomentare in modo autonomo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e art. 648-bis cod. pen.; è stata ritenuta erroneamente la responsabilità del ricorrente piuttosto che considerare la piena riferibilità del fatto al figlio dello stesso che era in possesso della vettura con contraffazione e applicazione di targa non corrispondente; non è sufficiente a tal fine la riferibilità della titolarità dell'auto al ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente e illogica, oltre che violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., avendo la Corte di appello omesso di valutare il motivo di gravame con il quale era stata contestata la qualificazione giuridica del fatto, doveva essere ritenuta al massimo una ipotesi di ricettazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.

5. In tal senso si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3), quanto alla alterazione oggetto di contestazione ed alla diretta riferibilità al Nicolella, anche considerando la mancanza di reale giustificazione quanto al bene provento di delitto in suo possesso al quale erano state apposte la targa diversa di vettura di proprietà del Nicolella, prodotta nel 2000, mentre la vettura oggetto di controllo risultava prodotta nel 2008 e con alterazione del telaio.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.

6. Ugualmente non consentito il motivo con il quale impropriamente si rileva il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

7. Manifestamente infondato anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto; in tal senso questa Corte ha ripetutamente affermato che l'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza o l'apposizione sullo stesso di targa di altro veicolo è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma, Rv. 256056-01).

La Corte di appello ha correttamente applicato tale principio al caso concreto, con motivazione che non si presta a censure.

8. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per entrambi i ricorrenti che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15/07/2022 ha confermato sentenza del Tribunale di Napoli del 10/10/2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica come risultante dal testo della motivazione; la Corte di appello si è limitata ad un laconico richiamo alla decisione di primo grado, semplicemente condividendo le conclusioni del giudice di primo grado senza argomentare in modo autonomo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e art. 648-bis cod. pen.; è stata ritenuta erroneamente la responsabilità del ricorrente piuttosto che considerare la piena riferibilità del fatto al figlio dello stesso che era in possesso della vettura con contraffazione e applicazione di targa non corrispondente; non è sufficiente a tal fine la riferibilità della titolarità dell'auto al ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente e illogica, oltre che violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., avendo la Corte di appello omesso di valutare il motivo di gravame con il quale era stata contestata la qualificazione giuridica del fatto, doveva essere ritenuta al massimo una ipotesi di ricettazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. 5. In tal senso si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3), quanto alla alterazione oggetto di contestazione ed alla diretta riferibilità al Nicolella, anche considerando la mancanza di reale giustificazione quanto al bene provento di delitto in suo possesso al quale erano state apposte la targa diversa di vettura di proprietà del Nicolella, prodotta nel 2000, mentre la vettura oggetto di controllo risultava prodotta nel 2008 e con alterazione del telaio. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 6. Ugualmente non consentito il motivo con il quale impropriamente si rileva il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 7. Manifestamente infondato anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto; in tal senso questa Corte ha ripetutamente affermato che l'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza o l'apposizione sullo stesso di targa di altro veicolo è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma, Rv. 256056-01). La Corte di appello ha correttamente applicato tale principio al caso concreto, con motivazione che non si presta a censure. 8. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 27750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris