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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39615/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 27.3.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del fatto a lui ascritto e riqualificato ai sensi dell'art. 517 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e lo aveva infine assolto dalla ulteriore imputazione di ricettazione perché il fatto non sussiste;

2. la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta all'imputato a mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa, con conferma nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Donnino lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che, in maniera del tutto illogica, la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche alla luce di un unico precedente penale gravante sull'imputato senza tuttavia spiegare compiutamente per quale ragione questa poteva portare ad una decisione così negativa.

4. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello, nel respingere la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla esistenza di un precedente penale per fatti analoghi risalente al 2018 e ad una ordinanza di messa alla prova concernente, del pari, fatti della stessa natura.

I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Cia nfrocca [OSCURATO:PERSONA] C:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 27.3.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del fatto a lui ascritto e riqualificato ai sensi dell'art. 517 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e lo aveva infine assolto dalla ulteriore imputazione di ricettazione perché il fatto non sussiste; 2. la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta all'imputato a mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa, con conferma nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Donnino lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che, in maniera del tutto illogica, la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche alla luce di un unico precedente penale gravante sull'imputato senza tuttavia spiegare compiutamente per quale ragione questa poteva portare ad una decisione così negativa. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, nel respingere la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla esistenza di un precedente penale per fatti analoghi risalente al 2018 e ad una ordinanza di messa alla prova concernente, del pari, fatti della stessa natura. I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Cia nfrocca [OSCURATO:PERSONA] C:
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