CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2011 che aveva condannato il ricorrente per il reato di danneggiamento di beni della [OSCURATO:PERSONA]. fr.v 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per il mancato rispetto dei termini a comparire per la celebrazione dell'udienza di definizione del processo d'appello; 2) violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Risulta assorbente il secondo motivo. Il reato è stato commesso il 25 giugno 2009. Al termine di prescrizione ordinario, pari ad anni sei di reclusione, deve essere aggiunto il tempo che dipende dalla contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale, che porta alla maturazione della prescrizione in dieci anni, ex art. 161, secondo comma, cod.pen.. La prescrizione, in assenza di cause di sospensione intervenute nel giudizio di primo grado, è maturata il 25 novembre 2019 (tenendo conto delle sospensioni per complessivi mesi cinque intervenute nel giudizio di appello, cfr. verbali di udienza del 17 ottobre 2017 e 27 giugno 2019), prima della sentenza impugnata, emessa il 6 maggio 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.20 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] c [OSCURATO:PERSONA]-k-ft SECOND4 sgztomig PENA,E d 3 ttid. 2023 EI Canceli;er